Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 30506/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 35546-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del fut Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - contro 6Yee< [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 5021/10/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 35546 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -2- R.G.N.35546/2919 Agenzia delle entrate c/[OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. della Sicilia n.5021/18 dep. 14 novembre 2018, che ha respinto l'appello dell'Ufficio in controversia su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento della cartella di pagamento, notificata ex art. 36 bis DPR 600/1973 per l'anno 2004 - con la quale l'Ufficio aveva proceduto al recu- pero di somme dichiarate e non versate a titolo di IVA, IRAP e ritenute e al disconoscimento di un credito di imposta per incrementi occupazione, ex art. 7, comma 10, della L. N.388/2000, indebitamente compensato in quanto non esposto al Quadro RU della dichiarazione.

La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento motivato; la CTR, in accordo con il giudice di prime cure, ha statuito che: " le richiamate poste di dichiarazione non giustificano pertanto la procedura seguita in quanto possibile oggetto di rivalutazione e di contraddittorio perchè comunque discutibile su quan- tum e sull'an".

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. Con l' unico motivo del ricorso l'Agenzia deduce violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 36 bis DPR 600/1973 e dell'art. 54 bis DPR 633/1972 (ex art. 360 n.3 c.p.c.), in quanto la procedura di controllo automatiz- zato ivi disciplinata, consente all'Ufficio di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme che risultino dovute all'esito di un controllo "cartolare" sui dati presenti nella dichiarazione del contri- buente, che non presentino necessità di valutazione ulteriori.

2. Il motivo è fondato. 2.1.Sono consolidati i principi della giurisprudenza di questa Corte che, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, ritiene legittima la notifica di cartella di pagamento in esito alla procedura di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-bis, comma secondo, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 54 bis DPR 633/1972, allorché riscontri nella dichiarazione dei redditi un mero errore materiale o di i calcolo emergente "ictu oculi", non essendo in tal caso tenuta ad alcuna particolare motivazione di tale provvedimento (v. da ultimo Cass. Sez. 5, n. 24747 del 05/11/2020). 2.2.Infatti la cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finan- ziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9224 del 21/04/2011, Sez. 5, n. 15564 del 27/07/2016).

3. Ciò vale anche in relazione al disconoscimento del credito di imposta, che può essere operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia, come nella fattispecie, carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass. n. 29582 del 16/11/2018). 3.1.Va sul tema richiamato e confermato il principio secondo cui nel caso in cui il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi un'ec- cedenza d'imposta derivante risultante dalle precedenti dichiarazioni, ed utilizzata in compensazione, di importo superiore a quanto risulti all'anagrafe tributaria, l'Ufficio può rettificare l'imposta a credito indi- cata dal dichiarante, recuperando a tassazione la differenza effettiva- mente spettante mediante il ricorso al procedimento di cui all'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, poiché tale attività di rettifica implica semplicemente un ricalcolo dell'imposta risultante dalla liquida- zione della dichiarazione ed un mero controllo cartolare di dati, con esclusione di qualunque valutazione giuridica, ed è pertanto inquadra- bile nella fattispecie di cui al secondo comma, lett. a), del citato art. 36 bis che prevede la correzione degli "errori materiali e di calcolo com- messi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle im- poste, dei contributi e dei premi" (Cass. Sez. 5, n. 8140 del 23/05/2012).

4. Ciò è quanto è avvenuto nella fattispecie, nella quale l'Agenzia, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni si è limitata a procedere al recupero dì somme dichiarate e non versare a titolo di IVA, IRAP e ritenute e al disconoscimento di un credito di imposta per incrementi occupazioni ex. art. 7, comma 10, della legge 388/2000 indebitamente compensato in quanto non esposto nel Quadro RU della dichiarazione.

5. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR Sicilia.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35546-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del fut Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - contro 6Yee< [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 5021/10/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 35546 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- R.G.N.35546/2919 Agenzia delle entrate c/[OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. della Sicilia n.5021/18 dep. 14 novembre 2018, che ha respinto l'appello dell'Ufficio in controversia su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento della cartella di pagamento, notificata ex art. 36 bis DPR 600/1973 per l'anno 2004 - con la quale l'Ufficio aveva proceduto al recu- pero di somme dichiarate e non versate a titolo di IVA, IRAP e ritenute e al disconoscimento di un credito di imposta per incrementi occupazione, ex art. 7, comma 10, della L. N.388/2000, indebitamente compensato in quanto non esposto al Quadro RU della dichiarazione. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento motivato; la CTR, in accordo con il giudice di prime cure, ha statuito che: " le richiamate poste di dichiarazione non giustificano pertanto la procedura seguita in quanto possibile oggetto di rivalutazione e di contraddittorio perchè comunque discutibile su quan- tum e sull'an". Il contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Con l' unico motivo del ricorso l'Agenzia deduce violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 36 bis DPR 600/1973 e dell'art. 54 bis DPR 633/1972 (ex art. 360 n.3 c.p.c.), in quanto la procedura di controllo automatiz- zato ivi disciplinata, consente all'Ufficio di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme che risultino dovute all'esito di un controllo "cartolare" sui dati presenti nella dichiarazione del contri- buente, che non presentino necessità di valutazione ulteriori. 2. Il motivo è fondato. 2.1.Sono consolidati i principi della giurisprudenza di questa Corte che, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, ritiene legittima la notifica di cartella di pagamento in esito alla procedura di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-bis, comma secondo, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 54 bis DPR 633/1972, allorché riscontri nella dichiarazione dei redditi un mero errore materiale o di i calcolo emergente "ictu oculi", non essendo in tal caso tenuta ad alcuna particolare motivazione di tale provvedimento (v. da ultimo Cass. Sez. 5, n. 24747 del 05/11/2020). 2.2.Infatti la cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finan- ziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9224 del 21/04/2011, Sez. 5, n. 15564 del 27/07/2016). 3. Ciò vale anche in relazione al disconoscimento del credito di imposta, che può essere operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia, come nella fattispecie, carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass. n. 29582 del 16/11/2018). 3.1.Va sul tema richiamato e confermato il principio secondo cui nel caso in cui il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi un'ec- cedenza d'imposta derivante risultante dalle precedenti dichiarazioni, ed utilizzata in compensazione, di importo superiore a quanto risulti all'anagrafe tributaria, l'Ufficio può rettificare l'imposta a credito indi- cata dal dichiarante, recuperando a tassazione la differenza effettiva- mente spettante mediante il ricorso al procedimento di cui all'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, poiché tale attività di rettifica implica semplicemente un ricalcolo dell'imposta risultante dalla liquida- zione della dichiarazione ed un mero controllo cartolare di dati, con esclusione di qualunque valutazione giuridica, ed è pertanto inquadra- bile nella fattispecie di cui al secondo comma, lett. a), del citato art. 36 bis che prevede la correzione degli "errori materiali e di calcolo com- messi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle im- poste, dei contributi e dei premi" (Cass. Sez. 5, n. 8140 del 23/05/2012). 4. Ciò è quanto è avvenuto nella fattispecie, nella quale l'Agenzia, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni si è limitata a procedere al recupero dì somme dichiarate e non versare a titolo di IVA, IRAP e ritenute e al disconoscimento di un credito di imposta per incrementi occupazioni ex. art. 7, comma 10, della legge 388/2000 indebitamente compensato in quanto non esposto nel Quadro RU della dichiarazione. 5. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR Sicilia. R