Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 19026/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile perché proposto per motivi, ribaditi nella memoria, non consentiti nonché manifestamente infondati; considerato, infatti, che solo formalmente il primo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 367 cod. pen., in realtà, prospetta una ricostruzione alternativa del fatto e ne sollecita una rilettura non consentita in questa sede; rilevato che l'affermazione di responsabilità è fondata su oggettivi elementi di prova, confermati dall'ammissione del ricorrente di aver incaricato il Giovane di prelevare la sua autovettura dal luogo in cui era custodita (pag. 3 sentenza impugnata); che anche la richiesta di riqualificazione del reato ex art. 334 cod. pen. e l'applicazione della scriminante dello stato di necessità sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2023 Il consiq1ere estensore Il Pfe1den

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile perché proposto per motivi, ribaditi nella memoria, non consentiti nonché manifestamente infondati; considerato, infatti, che solo formalmente il primo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 367 cod. pen., in realtà, prospetta una ricostruzione alternativa del fatto e ne sollecita una rilettura non consentita in questa sede; rilevato che l'affermazione di responsabilità è fondata su oggettivi elementi di prova, confermati dall'ammissione del ricorrente di aver incaricato il Giovane di prelevare la sua autovettura dal luogo in cui era custodita (pag. 3 sentenza impugnata); che anche la richiesta di riqualificazione del reato ex art. 334 cod. pen. e l'applicazione della scriminante dello stato di necessità sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consiq1ere estensore Il Pfe1den
Sentenza Cassazione n. 19026/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris