Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2021

Cassazione n. 34908/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto, depositato il 25 ottobre 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, a norma dell'art. 625-bis c.p.p., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza emessa dalla Quinta sezione penale di questa Corte in data 12 gennaio 2021, depositata il 27 aprile 2021, con cui era stato rigettato il ricorso proposto contro la sentenza pronunciata il 24 settembre 2019 dalla Corte di Assise di appello di Napoli relativamente ai capi riguardanti la condanna del Puca per i de'itti di omicidio volontario aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 81 cpv., 575, 577, nn. 3 e 4 in relazione all'art. 61, n. 1) e di tentato omicidio volontario aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 56, 575, 577 nn. 3 e 4 in relazione all'art. 61 r .1, cod. pen.), entrambi aggravati anche ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991.

2. Il suddetto Puca era stato condannato all'ergastolo per i due delitti su indicati con una sentenza della Corte di Assise di Napoli, confermata dalla Corte di Assise di appello in data 27 gennaio 2015; quest'ultima decisione era stata oggetto di ricorso, e la Corte di cassazione, con sentenza del 3 maggio 2016, l'aveva annullata per una nuova valutazione in ordine al tema dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia e della credibilità delle loro dichiarazioni, nonché relativamente alla utilizzazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche esposto nella perizia di trascrizione, salvo motivato dissenso da essa.

Altra sezione della Corte di Assise di appello di Napoli, giudice del rinvio, all'esito del nuovo giudizio ha confermato la condanna del Puca alla pena dell'ergastolo e avverso tale decisione, il difensore dell'imputato ha proposto un ulteriore ricorso, che è stato rigettato dalla Quinta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza in precedenza citata.

La responsabilità del Puca è stata ritenuta sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, considerati attendibili, i quali avevano riferito della sua partecipazione alle riunioni, nel corso delle quali era stata deciso di uccidere Francesco e [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla scorta del contenuto delle intercettazioni.

3. Il difensore del Puca ha formulato i seguenti quattro motivi di ricorso straordinario.

3.1. "Errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., con riferimento al quarto motivo di ricorso presentato nell'interesse del ricorrente".

Il ricorrente ha dedotto che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto allorché ha affrontato il quarto motivo del ricorso proposto dalla difesa del PUCA, con il quale era stata denunciata la violazione dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, comma 1, lettera e), 125, comma 3, 192, comma 3, 195 e 533 cod. proc. pen., atteso che la Corte di Assise di appello avrebbe "omesso di motivare: 1) su circostanze che avrebbero dimostrato l'inesistenza della riunione del settembre 2006; 2) che dimostravano il mendacio dei fratelli Marrazzo sull'esistenza della riunione del 2007; 3) nonché su elementi dimostrativi della totale inattendibilità dei fratelli Marrazzo".

La condanna del Puca, quale mandante dei reati a lui attribuiti, si fondava principalmente sulla sua partecipazione alle riunioni suddette riferita dalle dichiarazioni accusatorie mosse dai fratelli Marrazzo, collaboratori di giustizia.

Quanto sopra premesso, il ricorrente ha sostenuto che la sentenza della Corte di cassazione ricorsa si fonderebbe "su circostanze oggettivamente inesistenti che la Corte ha ritenuto accadute, in contrasto con i fatti emersi in sede dibal:timentale".

La prima di tali circostanze mai verificatasi sarebbe "la ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del settembre 2006 presso la sua abitazione", atteso che - come affermato da diversi testimoni escussi - presso la suddetta abitazione "non vi poteva avere accesso nessuno - nemmeno i parenti - in quanto il ricorrente, a seguito della condanna riportata quale capo dell'omonimo gruppo associativo, viveva blindato nel proprio appartamento".

Inoltre, sempre secondo la tesi difensiva, un errore di fatto ulteriore si sarebbe verificato sulla "genesi della dimostrazione della cointeressenza del [OSCURATO:PERSONA] agli scopi associativi e deliberazione di un mandato a uccidere", atteso che le circostanze addotte ai fini del rigetto dell'atto di ricorso sarebbero basate su circostanze oggettivamente inesistenti, che la Corte ha ritenuto accadute, in contrasto con i fatti emersi in sede dibattimentale; in altri termini, "nel caso di specie la volontà dei Giudici della Suprema Corte è estrinsecata correttamente, ma è alla radice viziata da una ambigua aprioristica adesione alle dichiarazioni etero-accusator e della sentenza di rinvio di secondo grado".

"Ulteriore travisamento del dato probatorio" - sempre secondo la difesa - "è inquadrabile nel riferimento alla circostanza delle armi, che seguendo la motivazione della Corte riferisce essere l'elemento dichiarativo di Lamini() Claudio, in grado di avvalorare l'ipotesi della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del settembre 2006"; e ciò malgrado il "Lamino, parlando fi fatti accaduti nel 2007, non può riscontrare una riunione che si sarebbe dovuta tenere nel settembre del 2006".

E ancora, è stato osservato che: i magistrati della Quinta sezione penale della Corte di cassazione, in ordine alla ritenuta avvenuta riunione del 24 dicembre 2007, avrebbero "erroneamente frainteso un dato di assoluto rilievo nel possibile scredito della ricostruzione accusatoria"; e tale dato consisterebbe nella circostanza che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], nelle dichiarazioni rese nel così detto processo armi, "era stato costretto ad ammettere che la suddetta riunione del settembre 2006, tra il fratello e il Puca, avesse avuto in realtà ad oggetto l'omicidio del Pezzella"; ma che poi, rendendosi conto "delle implicazioni che tali affermazioni avrebbero avuto sulla ricostruzione nel presente processo ha sostenuto (solo in un secondo momento - ed è questo l'elemento di rilevanza) che il fratello Antonio avesse in realtà incontrato in più di un'occasione il [OSCURATO:PERSONA]"; evenienza questa esclusa dall'altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale "aveva asserito di avere incontrato una sola volta il [OSCURATO:PERSONA]".

Infine, la sentenza impugnata non aveva dato conto delle osservazioni difensive, secondo cui "l'inesistenza della riunione del 24 dicembre 2007 poteva essere dedotta dall'incapacità del collaboratore di descrivere il luogo dove essa era tenuta", nonché della circostanza che "la [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - che avevano preventivamente organizzato l'incontro - non avevano affatto supportato la versione di un [OSCURATO:PERSONA], portavoce di [OSCURATO:PERSONA]".

3.2. "Errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., con riferimento al secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse del ricorrente".

La doglianza è relativa al rigetto del motivo di ricorso relativo alla denunciata nullità delle ordinanze emesse dalla Corte di Assise di appello di Napoli, con le quali era stata respinta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e di ammissione di prova contraria.

In particolare, secondo la tesi difensiva, con l'ordinanza dell'il dicembre 2018, la Corte di Assise di appello di Napoli aveva erroneamente rigettato la richiesta istruttoria di procedere a nuovo esame dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla trascrizione peritale delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza domestica della famiglia Marrazzo, nel periodo compreso tra il 24 aprile 2007 e il 16 luglio 2007; mentre con l'ordinanza del 25 marzo 2019 erano state respinte tutta una serie di richieste istruttorie conseguenti all'acquisizione di prove a carico del Puca sopravver ute nel corso del giudizio e consistenti nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, la prima parte della seguente doglianza spiega le ragioni per cui, secondo la difesa del Puca, i giudici del merito avrebbero errato a non ammettere le suddette richieste di rinnovazione del dibattimento.

Ciò posto, il ricorrente sostiene che la Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, sarebbe "incorsa in un evidente errore percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità, quale mancata valutazione di prova decisiva", affermando con riferimento all'ordinanza dell'Il dicembre 2018, che si trattava di una decisione interlocutoria e sostenendo che era corretta le tesi sostenuta dai giudici della Corte di Assise di appello di Napoli relativa alla mancanza di rilevanza delle prove richieste; e ciò sebbene tale ultima affermazione si ponesse in contrasto con ill tenore della sentenza di annullamento precedentemente espressa dai giudici della legittimità.

E sostiene, altresì, con riferimento all'ordinanza del 25 marzo 2019, che l'impugnata sentenza sarebbe errata nella parte in cui i giudici della Corte di cassazione avrebbero "ritenuto (erroneamente) la difesa non aver specificatamente illustrato nel ricorso" la richiesta difensiva.

Infine, sempre secondo il ricorrente, l'errata collocazione spazio temporale della riunione da parte del [OSCURATO:PERSONA] e della presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro del 2006, costituirebbe un chiaro errore di fatto.

3.3. "Errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., con riferimento al quinto motivo di ricorso presentato nell'interesse del ricorrente".

Il ricorrente sostiene che l'errore commesso in riferimento al suddetto motivo di ricorso riguarderebbe "l'assoluta mancata valenza di un elemento preminente nella coerente verifica sul vaglio - da parte del Giudice del rinvio - di attendibilità dei collaboratori Marrazzo".

Tutta la prima parte della doglianza è volta a dimostrare che i suddetti collaboratori di giustizia sarebbero inattendibili; in particolare, il ricorrente sostiene che i giudici della Quinta Sezione di questa Corte avrebbero travisato la censura difensiva, che voleva rappresentare la divergenza tra le fonti collaborative nella descrizione dei fatti; assume altresì, che la sentenza avrebbe erroneamente dato atto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva motivi di rancore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; mentre nella seconda parte del motivo si afferma che la sentenza impugnata avrebbe errato a sostenere l'attendibilità del Marrazzo e che a tale risultato sarebbe giunta travisando i fatti.

3.4. "Errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., con riferimento al settimo motivo di ricorso presentato nell'interesse del ricorrente''.

Il ricorrente premette che con il motivo di ricorso sopra menzionato aveva denunciato violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 192, 546, comma 1, lett. e), n. 1 e 4, cod. proc. pen., 110, 121 e 575 cod. pen. per aver omesso di confrontarsi, i giudici del rinvio, con il verbale del 4 dicembre 2018, acquisito all'udienza del 14 gennaio 2019, avente a oggetto il controesame di [OSCURATO:PERSONA], svolto in altro procedimento, dinanzi alla sezione Sesta penale del Tribunale di Napoli, a carico di [OSCURATO:PERSONA] (cd. processo armi), con riferimento al giudizio di attendibilità di Antonio e [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni sopraggiunte al giudizio di primo grado.

Ciò posto, sostiene che i giudici della Quinta sezione penale della corte di cassazione avrebbero commesso un errore di fatto nel richiamare la motivazione resa dai giudici del rinvio, nonostante questa rientrasse nella categoria delle motivazioni solo apparenti.4.

Con successivo atto, depositato il 4 maggio 2022, il difensore del Puca ha proposto tre motivi nuovi avverso la sentenza della Quinta sezione penale di questa Corte.

4.1. Con il primo di questi motivi, volto - secondo il ricorrente - ad "analizzare ulteriormente le anomalie presenti nella sentenza" impugnata, viene ripreso il ragionamento posto nel primo motivo del ricorso principale e si insiste sulla inattendibilità delle fonti confidenziali e sulla mancata partecipazione del Puca alle riunioni del settembre 2006 e del 24 dicembre 2007; si deducono, poi, le contraddizioni rese dai collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle modalità della consegna delle armi utilizzate per il delitto, consegna che sarebbe stata effettuata dall'odierno ricorrente.

4.2. Con il secondo motivo nuovo, viene, invece, ripreso il ragionamento posto nel secondo motivo del ricorso principale e si insiste nell'affermare che l'errore di fatto commesso nella sentenza resa dai magistrati della Quinta sezione penale della cassazione consisterebbe nel "mancato accoglimento della doglianza relativa alla nullità delle ordinanze emesse l'11 dicembre 2018 e il 25 marzo 2019 dal Giudice del rinvio".

4.3. Infine, con il terzo motivo nuovo, viene ripreso il ragionamento posto nel terzo motivo del ricorso principale e si ribadisce che "la sentenza impugnata merita di essere censurata anche per avere confermato il giudizio di credibilità soggettiva del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA], incorrendo in errore nell'apprezzamento del contenuto delle dichiarazioni accusatorie, in verità assolutamente prive di riscontri". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

E infatti, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di cuesta Corte, "l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'articolo 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia c:ondotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. (La Corte ha precisato in motivazione che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale)" (Cass., Sez.

Un. n. 16103 del 27/03/2002, Basile, RV. 221280; conforme: Cass., Sez.

Un. n 16104 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).

Successivamente, le stesse Sezioni Unite hanno ribadito i concetti della citata pronuncia, affermando che "in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen." (Sez.

Un. n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686 - 01).

2. Quanto sopra premesso, il Collegio osserva che l'applicazione dei principi prima illustrati al fine di chiarire la nozione di errore di fatto di cui all'articolo 625-bis cod. proc. pen. dimostra la manifesta infondatezza del ricorso straordinario di che trattasi.

E in vero, la situazione prospettata dal ricorrente non è in alcun modo riconducibile nella categoria dell'errore di fatto, dato che dal controllo degli atti del giudizio di legittimità si evince, con assoluta chiarezza, che la Corte di cassazione ha compiutamente esaminato le censure concernenti i quattro pretesi errori denunciati, reputandole infondate sulla base dei dati accertati dal giudice di merito, con motivazione immune da vizi logici.

2.1. In particolare, per quanto concerne il preteso errore di fatto relativo al quarto motivo di ricorso, il Collegio osserva che i magistrati della Quinta sezione di questa Corte, lo hanno prima riassunto al punto

4.1.4. (pagg. 21 - 23) della sentenza impugnata e lo hanno poi rigettato con ampia e condivisibile motivazione, esplicitata ai successivi punti 3.4., 3.4.1.,

3.4.2. e

3.4.3. (pagg. 69 - 73), che non sembra il caso di riportare in questa sede.

2.2. Analogamente, per quanto concerne l'ulteriore preteso errore di fatto concernente il rigetto di due motivi di ricorso relativi alle ordinanze della Corte di Assise di appello che aveva negato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il Collegio osserva che le suddette censure erano state esposte nel secondo motivo di ricorso al paragrafo

4.1.2. (pagg. 16 e ss.) e che la relativa decisione è stata sviluppata a pag. 64 e ss. della sentenza impugnata.Ebbene, anche in questo caso, come risulta chiaramente leggendo il motivo di ricorso e la relativa motivazione di rigetto, la Quinta Sezione ha preso ampiamente in considerazione tutte le censure mosse alle due ordinanze, le ha valutate e ha deciso; non sussiste, quindi, alcun errore di fatto e la doglianza in esame costituisce solo una critica alla decisione della Quinta Sezione penale di questa Corte di cassazione.

2.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo all'attendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] è stato prima esposto al punto

4.1.5. (pagg. 23 - 25), ed è stato rigettato, sempre con ampia e condivisibile motivazione, al succ:essivo punto

3.5. (pagg. 73 - 75) della sentenza impugnata.

Ed è sufficiente leggere quest'ultima e il motivo di ricorso straordinario su sintetizzato per rendersi conto che si è in presenza non di un errore di fatto, ma ancora una volta di una critica alla decisione dei suddetti magistrati.

2.4. Infine, con riferimento al quarto motivo di ricorso - con cui si censura la decisione dei giudici della Quinta sezione penale di questa Corte perché avrebbero erroneamente richiamato la motivazione della Corte di Assise di appello, che invece doveva considerarsi come apparente - appare evidente che la doglianza in esame lamenta non un errore di fatto, ma un errore valutativo.

3. Analoghe considerazioni vanno svolte per i motivi aggiunti, nei quali il ricorrente ricostruisce la vicenda processuale tentando di dimostrare che la condanna del Puca è conseguente al travisamento dei fatti processuali.

4. Mancano, dunque, a giudizio del Collegio, nella situazione rappresentata dal ricorrente le condizioni minime per ipotizzare l'esistenza di una svista materiale o di un errore percettivo che possa giustificare l'inquadramento nella figura dell'errore di fatto ai sensi dela norma di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen..

Va aggiunto a quanto sopra riferito che è sufficiente esaminare le esplicite deduzioni contenute nel ricorso straordinario - sopra riassunte - per render -si conto che la difesa del Puca, con la denuncia dell'errore di fatto, ha cercato di mascherare il tentativo di rimettere in discussione le questioni di fatto e di diritto irretrattabilmente decise con la precedente sentenza della Corte di cassazione e di estencere, così, l'indagine al travisamento del fatto, asseritamente operato dal giudice di merito.

Né va taciuto che la decisione impugnata, ben lungi dal commettere errori di fatto, ha un chiaro contenuto valutativo, così che - in ocini caso - non sarebbe configurabile il vizio dedotto, ma solo un errore di giudizio che, come hanno chiarito le Sezioni Unite, è escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen..Concludendo, il ricorso straordinario deve dichiararsi inammissibile per la manifesta non configurabilità dell'errore di fatto.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto, depositato il 25 ottobre 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, a norma dell'art. 625-bis c.p.p., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza emessa dalla Quinta sezione penale di questa Corte in data 12 gennaio 2021, depositata il 27 aprile 2021, con cui era stato rigettato il ricorso proposto contro la sentenza pronunciata il 24 settembre 2019 dalla Corte di Assise di appello di Napoli relativamente ai capi riguardanti la condanna del Puca per i de'itti di omicidio volontario aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 81 cpv., 575, 577, nn. 3 e 4 in relazione all'art. 61, n. 1) e di tentato omicidio volontario aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 56, 575, 577 nn. 3 e 4 in relazione all'art. 61 r .1, cod. pen.), entrambi aggravati anche ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991. 2. Il suddetto Puca era stato condannato all'ergastolo per i due delitti su indicati con una sentenza della Corte di Assise di Napoli, confermata dalla Corte di Assise di appello in data 27 gennaio 2015; quest'ultima decisione era stata oggetto di ricorso, e la Corte di cassazione, con sentenza del 3 maggio 2016, l'aveva annullata per una nuova valutazione in ordine al tema dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia e della credibilità delle loro dichiarazioni, nonché relativamente alla utilizzazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche esposto nella perizia di trascrizione, salvo motivato dissenso da essa. Altra sezione della Corte di Assise di appello di Napoli, giudice del rinvio, all'esito del nuovo giudizio ha confermato la condanna del Puca alla pena dell'ergastolo e avverso tale decisione, il difensore dell'imputato ha proposto un ulteriore ricorso, che è stato rigettato dalla Quinta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza in precedenza citata. La responsabilità del Puca è stata ritenuta sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, considerati attendibili, i quali avevano riferito della sua partecipazione alle riunioni, nel corso delle quali era stata deciso di uccidere Francesco e [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla scorta del contenuto delle intercettazioni. 3. Il difensore del Puca ha formulato i seguenti quattro motivi di ricorso straordinario. 3.1. "Errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., con riferimento al quarto motivo di ricorso presentato nell'interesse del ricorrente". Il ricorrente ha dedotto che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto allorché ha affrontato il quarto motivo del ricorso proposto dalla difesa del PUCA, con il quale era stata denunciata la violazione dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, comma 1, lettera e), 125, comma 3, 192, comma 3, 195 e 533 cod. proc. pen., atteso che la Corte di Assise di appello avrebbe "omesso di motivare: 1) su circostanze che avrebbero dimostrato l'inesistenza della riunione del settembre 2006; 2) che dimostravano il mendacio dei fratelli Marrazzo sull'esistenza della riunione del 2007; 3) nonché su elementi dimostrativi della totale inattendibilità dei fratelli Marrazzo". La condanna del Puca, quale mandante dei reati a lui attribuiti, si fondava principalmente sulla sua partecipazione alle riunioni suddette riferita dalle dichiarazioni accusatorie mosse dai fratelli Marrazzo, collaboratori di giustizia. Quanto sopra premesso, il ricorrente ha sostenuto che la sentenza della Corte di cassazione ricorsa si fonderebbe "su circostanze oggettivamente inesistenti che la Corte ha ritenuto accadute, in contrasto con i fatti emersi in sede dibal:timentale". La prima di tali circostanze mai verificatasi sarebbe "la ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del settembre 2006 presso la sua abitazione", atteso che - come affermato da diversi testimoni escussi - presso la suddetta abitazione "non vi poteva avere accesso nessuno - nemmeno i parenti - in quanto il ricorrente, a seguito della condanna riportata quale capo dell'omonimo gruppo associativo, viveva blindato nel proprio appartamento". Inoltre, sempre secondo la tesi difensiva, un errore di fatto ulteriore si sarebbe verificato sulla "genesi della dimostrazione della cointeressenza del [OSCURATO:PERSONA] agli scopi associativi e deliberazione di un mandato a uccidere", atteso che le circostanze addotte ai fini del rigetto dell'atto di ricorso sarebbero basate su circostanze oggettivamente inesistenti, che la Corte ha ritenuto accadute, in contrasto con i fatti emersi in sede dibattimentale; in altri termini, "nel caso di specie la volontà dei Giudici della Suprema Corte è estrinsecata correttamente, ma è alla radice viziata da una ambigua aprioristica adesione alle dichiarazioni etero-accusator e della sentenza di rinvio di secondo grado". "Ulteriore travisamento del dato probatorio" - sempre secondo la difesa - "è inquadrabile nel riferimento alla circostanza delle armi, che seguendo la motivazione della Corte riferisce essere l'elemento dichiarativo di Lamini() Claudio, in grado di avvalorare l'ipotesi della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del settembre 2006"; e ciò malgrado il "Lamino, parlando fi fatti accaduti nel 2007, non può riscontrare una riunione che si sarebbe dovuta tenere nel settembre del 2006". E ancora, è stato osservato che: i magistrati della Quinta sezione penale della Corte di cassazione, in ordine alla ritenuta avvenuta riunione del 24 dicembre 2007, avrebbero "erroneamente frainteso un dato di assoluto rilievo nel possibile scredito della ricostruzione accusatoria"; e tale dato consisterebbe nella circostanza che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], nelle dichiarazioni rese nel così detto processo armi, "era stato costretto ad ammettere che la suddetta riunione del settembre 2006, tra il fratello e il Puca, avesse avuto in realtà ad oggetto l'omicidio del Pezzella"; ma che poi, rendendosi conto "delle implicazioni che tali affermazioni avrebbero avuto sulla ricostruzione nel presente processo ha sostenuto (solo in un secondo momento - ed è questo l'elemento di rilevanza) che il fratello Antonio avesse in realtà incontrato in più di un'occasione il [OSCURATO:PERSONA]"; evenienza questa esclusa dall'altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale "aveva asserito di avere incontrato una sola volta il [OSCURATO:PERSONA]". Infine, la sentenza impugnata non aveva dato conto delle osservazioni difensive, secondo cui "l'inesistenza della riunione del 24 dicembre 2007 poteva essere dedotta dall'incapacità del collaboratore di descrivere il luogo dove essa era tenuta", nonché della circostanza che "la [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - che avevano preventivamente organizzato l'incontro - non avevano affatto supportato la versione di un [OSCURATO:PERSONA], portavoce di [OSCURATO:PERSONA]". 3.2. "Errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., con riferimento al secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse del ricorrente". La doglianza è relativa al rigetto del motivo di ricorso relativo alla denunciata nullità delle ordinanze emesse dalla Corte di Assise di appello di Napoli, con le quali era stata respinta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e di ammissione di prova contraria. In particolare, secondo la tesi difensiva, con l'ordinanza dell'il dicembre 2018, la Corte di Assise di appello di Napoli aveva erroneamente rigettato la richiesta istruttoria di procedere a nuovo esame dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla trascrizione peritale delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza domestica della famiglia Marrazzo, nel periodo compreso tra il 24 aprile 2007 e il 16 luglio 2007; mentre con l'ordinanza del 25 marzo 2019 erano state respinte tutta una serie di richieste istruttorie conseguenti all'acquisizione di prove a carico del Puca sopravver ute nel corso del giudizio e consistenti nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, la prima parte della seguente doglianza spiega le ragioni per cui, secondo la difesa del Puca, i giudici del merito avrebbero errato a non ammettere le suddette richieste di rinnovazione del dibattimento. Ciò posto, il ricorrente sostiene che la Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, sarebbe "incorsa in un evidente errore percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità, quale mancata valutazione di prova decisiva", affermando con riferimento all'ordinanza dell'Il dicembre 2018, che si trattava di una decisione interlocutoria e sostenendo che era corretta le tesi sostenuta dai giudici della Corte di Assise di appello di Napoli relativa alla mancanza di rilevanza delle prove richieste; e ciò sebbene tale ultima affermazione si ponesse in contrasto con ill tenore della sentenza di annullamento precedentemente espressa dai giudici della legittimità. E sostiene, altresì, con riferimento all'ordinanza del 25 marzo 2019, che l'impugnata sentenza sarebbe errata nella parte in cui i giudici della Corte di cassazione avrebbero "ritenuto (erroneamente) la difesa non aver specificatamente illustrato nel ricorso" la richiesta difensiva. Infine, sempre secondo il ricorrente, l'errata collocazione spazio temporale della riunione da parte del [OSCURATO:PERSONA] e della presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro del 2006, costituirebbe un chiaro errore di fatto. 3.3. "Errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., con riferimento al quinto motivo di ricorso presentato nell'interesse del ricorrente". Il ricorrente sostiene che l'errore commesso in riferimento al suddetto motivo di ricorso riguarderebbe "l'assoluta mancata valenza di un elemento preminente nella coerente verifica sul vaglio - da parte del Giudice del rinvio - di attendibilità dei collaboratori Marrazzo". Tutta la prima parte della doglianza è volta a dimostrare che i suddetti collaboratori di giustizia sarebbero inattendibili; in particolare, il ricorrente sostiene che i giudici della Quinta Sezione di questa Corte avrebbero travisato la censura difensiva, che voleva rappresentare la divergenza tra le fonti collaborative nella descrizione dei fatti; assume altresì, che la sentenza avrebbe erroneamente dato atto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva motivi di rancore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; mentre nella seconda parte del motivo si afferma che la sentenza impugnata avrebbe errato a sostenere l'attendibilità del Marrazzo e che a tale risultato sarebbe giunta travisando i fatti. 3.4. "Errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., con riferimento al settimo motivo di ricorso presentato nell'interesse del ricorrente''. Il ricorrente premette che con il motivo di ricorso sopra menzionato aveva denunciato violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 192, 546, comma 1, lett. e), n. 1 e 4, cod. proc. pen., 110, 121 e 575 cod. pen. per aver omesso di confrontarsi, i giudici del rinvio, con il verbale del 4 dicembre 2018, acquisito all'udienza del 14 gennaio 2019, avente a oggetto il controesame di [OSCURATO:PERSONA], svolto in altro procedimento, dinanzi alla sezione Sesta penale del Tribunale di Napoli, a carico di [OSCURATO:PERSONA] (cd. processo armi), con riferimento al giudizio di attendibilità di Antonio e [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni sopraggiunte al giudizio di primo grado. Ciò posto, sostiene che i giudici della Quinta sezione penale della corte di cassazione avrebbero commesso un errore di fatto nel richiamare la motivazione resa dai giudici del rinvio, nonostante questa rientrasse nella categoria delle motivazioni solo apparenti.4. Con successivo atto, depositato il 4 maggio 2022, il difensore del Puca ha proposto tre motivi nuovi avverso la sentenza della Quinta sezione penale di questa Corte. 4.1. Con il primo di questi motivi, volto - secondo il ricorrente - ad "analizzare ulteriormente le anomalie presenti nella sentenza" impugnata, viene ripreso il ragionamento posto nel primo motivo del ricorso principale e si insiste sulla inattendibilità delle fonti confidenziali e sulla mancata partecipazione del Puca alle riunioni del settembre 2006 e del 24 dicembre 2007; si deducono, poi, le contraddizioni rese dai collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle modalità della consegna delle armi utilizzate per il delitto, consegna che sarebbe stata effettuata dall'odierno ricorrente. 4.2. Con il secondo motivo nuovo, viene, invece, ripreso il ragionamento posto nel secondo motivo del ricorso principale e si insiste nell'affermare che l'errore di fatto commesso nella sentenza resa dai magistrati della Quinta sezione penale della cassazione consisterebbe nel "mancato accoglimento della doglianza relativa alla nullità delle ordinanze emesse l'11 dicembre 2018 e il 25 marzo 2019 dal Giudice del rinvio". 4.3. Infine, con il terzo motivo nuovo, viene ripreso il ragionamento posto nel terzo motivo del ricorso principale e si ribadisce che "la sentenza impugnata merita di essere censurata anche per avere confermato il giudizio di credibilità soggettiva del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA], incorrendo in errore nell'apprezzamento del contenuto delle dichiarazioni accusatorie, in verità assolutamente prive di riscontri". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. E infatti, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di cuesta Corte, "l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'articolo 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia c:ondotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. (La Corte ha precisato in motivazione che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale)" (Cass., Sez. Un. n. 16103 del 27/03/2002, Basile, RV. 221280; conforme: Cass., Sez. Un. n 16104 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Successivamente, le stesse Sezioni Unite hanno ribadito i concetti della citata pronuncia, affermando che "in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen." (Sez. Un. n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686 - 01). 2. Quanto sopra premesso, il Collegio osserva che l'applicazione dei principi prima illustrati al fine di chiarire la nozione di errore di fatto di cui all'articolo 625-bis cod. proc. pen. dimostra la manifesta infondatezza del ricorso straordinario di che trattasi. E in vero, la situazione prospettata dal ricorrente non è in alcun modo riconducibile nella categoria dell'errore di fatto, dato che dal controllo degli atti del giudizio di legittimità si evince, con assoluta chiarezza, che la Corte di cassazione ha compiutamente esaminato le censure concernenti i quattro pretesi errori denunciati, reputandole infondate sulla base dei dati accertati dal giudice di merito, con motivazione immune da vizi logici. 2.1. In particolare, per quanto concerne il preteso errore di fatto relativo al quarto motivo di ricorso, il Collegio osserva che i magistrati della Quinta sezione di questa Corte, lo hanno prima riassunto al punto 4.1.4. (pagg. 21 - 23) della sentenza impugnata e lo hanno poi rigettato con ampia e condivisibile motivazione, esplicitata ai successivi punti 3.4., 3.4.1., 3.4.2. e 3.4.3. (pagg. 69 - 73), che non sembra il caso di riportare in questa sede. 2.2. Analogamente, per quanto concerne l'ulteriore preteso errore di fatto concernente il rigetto di due motivi di ricorso relativi alle ordinanze della Corte di Assise di appello che aveva negato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il Collegio osserva che le suddette censure erano state esposte nel secondo motivo di ricorso al paragrafo 4.1.2. (pagg. 16 e ss.) e che la relativa decisione è stata sviluppata a pag. 64 e ss. della sentenza impugnata.Ebbene, anche in questo caso, come risulta chiaramente leggendo il motivo di ricorso e la relativa motivazione di rigetto, la Quinta Sezione ha preso ampiamente in considerazione tutte le censure mosse alle due ordinanze, le ha valutate e ha deciso; non sussiste, quindi, alcun errore di fatto e la doglianza in esame costituisce solo una critica alla decisione della Quinta Sezione penale di questa Corte di cassazione. 2.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo all'attendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] è stato prima esposto al punto 4.1.5. (pagg. 23 - 25), ed è stato rigettato, sempre con ampia e condivisibile motivazione, al succ:essivo punto 3.5. (pagg. 73 - 75) della sentenza impugnata. Ed è sufficiente leggere quest'ultima e il motivo di ricorso straordinario su sintetizzato per rendersi conto che si è in presenza non di un errore di fatto, ma ancora una volta di una critica alla decisione dei suddetti magistrati. 2.4. Infine, con riferimento al quarto motivo di ricorso - con cui si censura la decisione dei giudici della Quinta sezione penale di questa Corte perché avrebbero erroneamente richiamato la motivazione della Corte di Assise di appello, che invece doveva considerarsi come apparente - appare evidente che la doglianza in esame lamenta non un errore di fatto, ma un errore valutativo. 3. Analoghe considerazioni vanno svolte per i motivi aggiunti, nei quali il ricorrente ricostruisce la vicenda processuale tentando di dimostrare che la condanna del Puca è conseguente al travisamento dei fatti processuali. 4. Mancano, dunque, a giudizio del Collegio, nella situazione rappresentata dal ricorrente le condizioni minime per ipotizzare l'esistenza di una svista materiale o di un errore percettivo che possa giustificare l'inquadramento nella figura dell'errore di fatto ai sensi dela norma di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.. Va aggiunto a quanto sopra riferito che è sufficiente esaminare le esplicite deduzioni contenute nel ricorso straordinario - sopra riassunte - per render -si conto che la difesa del Puca, con la denuncia dell'errore di fatto, ha cercato di mascherare il tentativo di rimettere in discussione le questioni di fatto e di diritto irretrattabilmente decise con la precedente sentenza della Corte di cassazione e di estencere, così, l'indagine al travisamento del fatto, asseritamente operato dal giudice di merito. Né va taciuto che la decisione impugnata, ben lungi dal commettere errori di fatto, ha un chiaro contenuto valutativo, così che - in ocini caso - non sarebbe configurabile il vizio dedotto, ma solo un errore di giudizio che, come hanno chiarito le Sezioni Unite, è escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen..Concludendo, il ricorso straordinario deve dichiararsi inammissibile per la manifesta non configurabilità dell'errore di fatto. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara i
Sentenza Cassazione n. 34908/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris