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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 45926/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 settembre 2021 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza pronunciata il 10 novembre 2016 dal Tribunale di Venezia con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (accertato in Jesolo tra il 6 e il 10 giugno 2013) per aver detenuto a fini di cessione a terzi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), gr. 9,855 di cocaina.

Con la sentenza confermata dalla Corte di appello Sambare è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli; è stata ritenuta la continuazione tra questo reato e quello oggetto di una sentenza definitiva relativa ad altra violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 pronunciata dal G. u. p. del Tribunale di Venezia il 5 marzo 2013; è stato ritenuto più grave il reato oggetto di quella sentenza, e, concessa l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 prevalente sulla contestata recidiva, è stato operato un aumento per continuazione sulla pena inflitta con quella sentenza nella misura di mesi tre di reclusione ed C 300,00 di multa.

2. Contro la sentenza della Corte di appello del 17 settembre 2021, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore lamentando violazione dell'art. 157 cod. pen. e dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorrente sostiene che, avendo pronunciato sentenza il 17 settembre 2021, più di otto anni dopo i fatti (commessi tra il 6 e il 10 giugno 2013), la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto per prescrizione.

Sottolinea che il decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10, ha trasformato la circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in titolo autonomo di reato e tale disposizione, poiché produce effetti favorevoli per quanto riguarda la prescrizione, deve trovare applicazione nel caso di specie.

Sostiene, inoltre, che la contestata recidiva non può influire sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere perché è stata valutata subvalente rispetto all'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90.

3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorse.

4. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

5. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che «in tema dì successione dì leggi incriminatrici nel tempo, la disposizione più favorevole deve essere individuata tenendo conto della disciplina nel suo complesso e non di singoli e specifici aspetti della stessa» (tra le tante: Sez. 3, n. 14198 del 25/05/2016, dep. 23/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270224; Sez. 7, Ordinanza n. 6545 del 04/11/2016, dep. 2017, Adamo, Rv. 269059; Sez. 3, n. 23274 del 10/02/2004, Wanderling, Rv. 228728).

Non si può dunque invocare il decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10, per chiedere l'applicazione del termine prescrizionale dì anni sette e mesi sei in relazione all'autonomo titolo di reato previsto oggi dall'art. 73, comma 5, d.P.

R. n. 309/90 e, nel contempo, sostenere che, per calcolare il tempo necessario a prescrivere, non si deve tenere conto della recidiva perché tale circostanza è stata valutata subvalente all'attenuante di cui all'ad. 73 comma 5, così chiedendo l'applicazione della disciplina previgente.

A tale decisivo argomento deve aggiungersi che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, «ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, dep. 2017, D'Uva, Rv. 269129; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; v. anche, con riferimento a diversa aggravante ad effetto speciale, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057).

6. Tanto premesso, si deve osservare che, nel caso di specie, la più favorevole tra le discipline succedutesi nel corso del tempo è quella attualmente vigente che indica in quattro anni la pena detentiva massima per l'autonomo titolo di reato previsto dall'ad. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Nel calcolare il tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen., si deve tenere conto della recidiva reiterata che è circostanza ad effetto speciale.

La pena detentiva massima, determinata ai sensi dell'art. 157, comma 2, è pari dunque ad anni sei e mesi otto.

Poiché il corso della prescrizione è stato più volte interrotto, trova applicazione l'art. 161 comma 2 cod. pen.

Pertanto, ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione, la pena edittale come sopra determinata deve essere ulteriormente aumentata di due terzi.

Per giurisprudenza costante, infatti, «la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'ad. 157, comma secondo, cod. pen, e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'ad. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721).

Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il reato non è estinto.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 settembre 2021 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza pronunciata il 10 novembre 2016 dal Tribunale di Venezia con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (accertato in Jesolo tra il 6 e il 10 giugno 2013) per aver detenuto a fini di cessione a terzi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), gr. 9,855 di cocaina. Con la sentenza confermata dalla Corte di appello Sambare è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli; è stata ritenuta la continuazione tra questo reato e quello oggetto di una sentenza definitiva relativa ad altra violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 pronunciata dal G. u. p. del Tribunale di Venezia il 5 marzo 2013; è stato ritenuto più grave il reato oggetto di quella sentenza, e, concessa l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 prevalente sulla contestata recidiva, è stato operato un aumento per continuazione sulla pena inflitta con quella sentenza nella misura di mesi tre di reclusione ed C 300,00 di multa. 2. Contro la sentenza della Corte di appello del 17 settembre 2021, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore lamentando violazione dell'art. 157 cod. pen. e dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che, avendo pronunciato sentenza il 17 settembre 2021, più di otto anni dopo i fatti (commessi tra il 6 e il 10 giugno 2013), la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto per prescrizione. Sottolinea che il decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10, ha trasformato la circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in titolo autonomo di reato e tale disposizione, poiché produce effetti favorevoli per quanto riguarda la prescrizione, deve trovare applicazione nel caso di specie. Sostiene, inoltre, che la contestata recidiva non può influire sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere perché è stata valutata subvalente rispetto all'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90. 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorse. 4. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 5. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che «in tema dì successione dì leggi incriminatrici nel tempo, la disposizione più favorevole deve essere individuata tenendo conto della disciplina nel suo complesso e non di singoli e specifici aspetti della stessa» (tra le tante: Sez. 3, n. 14198 del 25/05/2016, dep. 23/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270224; Sez. 7, Ordinanza n. 6545 del 04/11/2016, dep. 2017, Adamo, Rv. 269059; Sez. 3, n. 23274 del 10/02/2004, Wanderling, Rv. 228728). Non si può dunque invocare il decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10, per chiedere l'applicazione del termine prescrizionale dì anni sette e mesi sei in relazione all'autonomo titolo di reato previsto oggi dall'art. 73, comma 5, d.P. R. n. 309/90 e, nel contempo, sostenere che, per calcolare il tempo necessario a prescrivere, non si deve tenere conto della recidiva perché tale circostanza è stata valutata subvalente all'attenuante di cui all'ad. 73 comma 5, così chiedendo l'applicazione della disciplina previgente. A tale decisivo argomento deve aggiungersi che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, «ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, dep. 2017, D'Uva, Rv. 269129; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; v. anche, con riferimento a diversa aggravante ad effetto speciale, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057). 6. Tanto premesso, si deve osservare che, nel caso di specie, la più favorevole tra le discipline succedutesi nel corso del tempo è quella attualmente vigente che indica in quattro anni la pena detentiva massima per l'autonomo titolo di reato previsto dall'ad. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Nel calcolare il tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen., si deve tenere conto della recidiva reiterata che è circostanza ad effetto speciale. La pena detentiva massima, determinata ai sensi dell'art. 157, comma 2, è pari dunque ad anni sei e mesi otto. Poiché il corso della prescrizione è stato più volte interrotto, trova applicazione l'art. 161 comma 2 cod. pen. Pertanto, ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione, la pena edittale come sopra determinata deve essere ulteriormente aumentata di due terzi. Per giurisprudenza costante, infatti, «la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'ad. 157, comma secondo, cod. pen, e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'ad. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721). Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il reato non è estinto. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos
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