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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35027/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25793/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Favara, alla ViaCampania n. 38 ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], alla V ia Agrigento n. 14 , presso lo studio dell’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende come daprocura speciale in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, anche ai sensi dell’art. 18, Avviso accertamento rettifica rendita catastale a seguito di Docfa – Necessità previo sopralluogo co. 5, d.m.

Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal d . m .

Giustizia n. 48/2013; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 2234/1/2021emessa dalla CTR Sicilia il 09/ 03/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica della dichiarazione Docfa presentata per un immobile ubicato nel Comune di Favara, aveva rettificato la rendita catastale proposta elevandola ad euro 3.048,76.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso sulla base della mancanza di motivazione dell’atto impugnato e dell’erronea valutazione della rendita, evidenziando che “l’opposto accertamento non contiene tutti gli elementi e criteri istruttori che hanno portato l’Ufficio a rettificare in aumento la rendita dichiarata dal contribuente”.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava il gravame, sostenendo che l’Ufficio non aveva eseguito una corretta procedura di verifica, a seguito della perizia giurata presentata dal contribuente, né aveva proceduto ad un regolare contraddittorio nel rispetto del principio di difesa.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1, comma 2, dm n. 701/1994 e 11 d.l. n. 70/1988 (conv. dalla l. n. 155/1988), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e all’art. 62, comma 1, d.lgs.n. 546/1992, per aver la CTR ritenuto che fosse necessario il sopralluogo al fine di verificare quanto dichiarato dal contribuente nella perizia giurata di parte.

1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Con lo stesso la ricorrente non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata nella parte in cui sostiene che l’avviso di accertamento sia stato adeguatamente motivato.

Invero, la CTR non ha fondato la propria decisione sul rilievo della inadeguata motivazione del provvedimento di classamento, bensì ha rilevato, sulla scia di quanto sostenuto già dalla CTP, che l’Ufficio, a fronte delle puntuali indicazioni esplicitate dal contribuente nella perizia giurata, non aveva effettuato un sopralluogo finalizzato a riscontrare e verificare le denunciate caratteristiche dell’immobile oggetto della rettifica della rendita catastale.

Tuttavia, avuto riguardo a quest’ultimo profilo, va ricordato che, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente a quelli, come nel caso di specie, classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Sez. 5, Sentenza n. 12743 del 23/05/2018; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 8529 del 27/03/2019 e Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9291 del 07/04/2021).

Invero, l'attribuzione di rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale o particolare non presuppone l'esecuzione del previo sopralluogo, il quale non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l'Amministrazione può avvalersi, ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dall'art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio (Sez. 5, Ordinanza n. 6633 del 07/03/2019).In definitiva, in tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 374 del 10/01/2017).

Da ultimo, va evidenziato che la CTR, avendo considerato, erroneamente, assorbente l’aspetto del mancato sopralluogo, non è entrata nel merito della correttezza o meno dell’utilizzo del saggio di fruttuosità pari al 2% (anziché al 1%, come proposto dal contribuente) ai fini del calcolo della rendita catastale, questione in relazione alla quale, rendendosi necessari accertamenti in fatto, è preclusa nella presente sede la possibilità di una decisione nel merito.

3. In conclusione, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio del la causa , anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia .

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustiziatributaria di secondo gradodella Sicilia in dif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25793/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Favara, alla ViaCampania n. 38 ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], alla V ia Agrigento n. 14 , presso lo studio dell’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende come daprocura speciale in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, anche ai sensi dell’art. 18, Avviso accertamento rettifica rendita catastale a seguito di Docfa – Necessità previo sopralluogo co. 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal d . m . Giustizia n. 48/2013; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 2234/1/2021emessa dalla CTR Sicilia il 09/ 03/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica della dichiarazione Docfa presentata per un immobile ubicato nel Comune di Favara, aveva rettificato la rendita catastale proposta elevandola ad euro 3.048,76. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso sulla base della mancanza di motivazione dell’atto impugnato e dell’erronea valutazione della rendita, evidenziando che “l’opposto accertamento non contiene tutti gli elementi e criteri istruttori che hanno portato l’Ufficio a rettificare in aumento la rendita dichiarata dal contribuente”. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava il gravame, sostenendo che l’Ufficio non aveva eseguito una corretta procedura di verifica, a seguito della perizia giurata presentata dal contribuente, né aveva proceduto ad un regolare contraddittorio nel rispetto del principio di difesa. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1, comma 2, dm n. 701/1994 e 11 d.l. n. 70/1988 (conv. dalla l. n. 155/1988), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e all’art. 62, comma 1, d.lgs.n. 546/1992, per aver la CTR ritenuto che fosse necessario il sopralluogo al fine di verificare quanto dichiarato dal contribuente nella perizia giurata di parte. 1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Con lo stesso la ricorrente non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata nella parte in cui sostiene che l’avviso di accertamento sia stato adeguatamente motivato. Invero, la CTR non ha fondato la propria decisione sul rilievo della inadeguata motivazione del provvedimento di classamento, bensì ha rilevato, sulla scia di quanto sostenuto già dalla CTP, che l’Ufficio, a fronte delle puntuali indicazioni esplicitate dal contribuente nella perizia giurata, non aveva effettuato un sopralluogo finalizzato a riscontrare e verificare le denunciate caratteristiche dell’immobile oggetto della rettifica della rendita catastale. Tuttavia, avuto riguardo a quest’ultimo profilo, va ricordato che, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente a quelli, come nel caso di specie, classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Sez. 5, Sentenza n. 12743 del 23/05/2018; conf. Sez. 5, Sentenza n. 8529 del 27/03/2019 e Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9291 del 07/04/2021). Invero, l'attribuzione di rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale o particolare non presuppone l'esecuzione del previo sopralluogo, il quale non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l'Amministrazione può avvalersi, ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dall'art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio (Sez. 5, Ordinanza n. 6633 del 07/03/2019).In definitiva, in tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 374 del 10/01/2017). Da ultimo, va evidenziato che la CTR, avendo considerato, erroneamente, assorbente l’aspetto del mancato sopralluogo, non è entrata nel merito della correttezza o meno dell’utilizzo del saggio di fruttuosità pari al 2% (anziché al 1%, come proposto dal contribuente) ai fini del calcolo della rendita catastale, questione in relazione alla quale, rendendosi necessari accertamenti in fatto, è preclusa nella presente sede la possibilità di una decisione nel merito. 3. In conclusione, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio del la causa , anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustiziatributaria di secondo gradodella Sicilia in dif
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