CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01767/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2018,proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatisi presso lo studio della prima, in Messina, alla via N. Fabrizi, n. 121 -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], nell’interesse della mandataria e procuratrice s.p.a. doBank, nuova denominazione assunta da s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla piazza Cavour, n. 17, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] istantaneo o permanente. Rinuncia al ricorso.RG n17207/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia, depositata in data30 novembre 2017; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: -emerge dalla sentenza impugnata che la Cassa di Risparmio V.E., originario creditore procedente, cui sono subentrate dapprima la Sicilcassa e poi la [OSCURATO:PERSONA] credit bank, che ha in seguito assunto la nuova denominazione di s.p.a. doBank, notificò a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] un atto di precetto, cui fece seguito una procedura esecutiva nei loro confronti; - i due esecutati proposero opposizione al precetto dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e il giudizio siè concluso con l’affermazione dell’insussistenza del diritto di procedere all’esecuzione, perché mancavano i presupposti per la risoluzione anticipata dei due contratti di mutuo, da cui era scaturita la pretesa esecutiva; - s uccessivamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero al Tribunale di Verona la cancellazione dell’ipoteca volontaria costituita in virtù del mutuo in contestazione, oltre al risarcimento del danno che affermavano di aver subito, assumendo a fondamento della domanda la prescrizione del diritto di credito vantato dalla banca, posto che l’effetto interruttivo determinato dalla notificazione del precetto era stato soltanto istantaneo, giacché il creditore non si era tempestivamente costituito nel giudizio di opposizione all’esecuzione; -il Tribunale rigettò la domanda, poiché ritenne, invece, che l’effetto interruttivo fosse perdurato sino alla definizione del giudizio dinanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che siera concluso soltanto nel 2014;RG n17207/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore - l a Corte d’appello di Venezia ha rigettato il successivo appello, facendo leva sul contenuto della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in cui si leggeva che la Sicilcassa era costituita in quel giudizio e aveva chiesto il rigetto dell’opposizione; ha sottolineato, in particolare, che, benché negli atti del fascicolo relativo al giudizio dinanzi al tribunale siciliano non si fosse rinvenuta la costituzione in giudizio della Sicilcassa, ne era utilizzabile la copia, anche se sprovvista dell’attestazione di deposito in cancelleria, posto che il giudice di primo grado ben avrebbe potuto chiedere informazioni e la trasmissione integrale degli atti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto; - c ontro questa sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la cassazione, che affidano a tre motivi, cui la banca replica con controricorso. Considerato che: - i ricorrenti hanno rinunciato agli atti del giudizio e la controparte ha accettato la rinuncia; - v’è altresì rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà professionale; - sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio; -non v’è luogo a statuire sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c. Per questi motivi la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il13 dicembre 2022. ilpresidente