CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 14113/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,f) Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile in relazione ad entrambi i motivi di cui si compone; rilevato che il primo motivo, con cui contesta l'affermazione di responsabilità sostenendo che il ruolo di mero socio accomandante rivestito in talune delle società indicate nelle dichiarazioni di imposta in relazione al reddito da partecipazione non consentisse di ritenere dimostrata, in assenza di poteri gestori riconducibili alla sua persona, la sua consapevolezza che gli importi ivi riportati fossero inferiori a quelli accertati, risulta generico, risolvendosi nella prospettazione delle medesime doglianze articolate con l'atto di appello senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni spese sul punto dai giudici del gravame; rilevato invero che il ricorrente si limita far valere la sua qualifica di accomandante, ma non deduce di aver percepito utili in misura corrispondente agli importi indicati nelle dichiarazioni dei redditi in contestazione, e ciò malgrado la partecipazione in quote elevatissime alle suddette società che arrivavano fino al 98%, tali da lasciar ragionevolmente supporre che rivestisse il ruolo di amministratore di fatto delle medesime alla luce della partecipazione che entrambi i giudici di merito definiscono professionale, tanto più che ricopriva in imprese dello stesso settore il ruolo di imprenditore individuale ovvero di accomandatario, onde le suddette partecipazioni non erano affatto un'attività marginale di cui potesse ignorare le caratteristiche né tanto meno i profitti; rilevato che del pari generiche risultano le doglianze oggetto del secondo motivo in ordine sia all'applicabilità della recidiva, che la Corte distrettuale coerentemente fonda sulla breve distanza temporale tra i fatti sub judice e le precedenti condanne per reati consumati anch'essi nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché del loro numero, espressione di una accentuata inclinazione a delinquere, tale da avere imprescindibili conseguenze sulla valutazione della nuova condotta criminosa, sia al diniego delle attenuanti generiche rispetto al quale la difesa neppure indica elementi di segno positivo indebitamente tralasciati o pretermessi tali da rendere l'imputato meritevole del beneficio invocato, escluso dalla sentenza impugnata in ragione della reiterazione delle condotte delittuose e della loro intrinseca gravità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere este