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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10894/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data 09.10.2024 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art.95 d.P.R n.115 del 2002, avendo falsamente dichiarato che il proprio nucleo familiare aveva percepito un reddito pari a euro 7.798,40, in luogo di euro 15.032,70.

2. Ricorre avverso la sentenza della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] lamentando vizio di mancanza di motivazione della sentenza con riguardo all'affermazione di responsabilità e dell'elemento soggettivo.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto attraverso deduzioni aspecifiche e generiche riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito che, lungi dall'aver omesso la motivazione sulle doglianze proposte in appello ( attinenti alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato) osserva come i redditi dei componenti del nucleo familiare ( marito e figlia) nonché la titolarità di proprietà concorrenti alla formazione del reddito non potevano essere ignorati dalla ricorrente.

E' inoltre del tutto conforme ai principi la considerazione secondo cui l'errore sui limiti reddituali imposti dalle leggi regolatrici costituisce errore di diritto su elementi integranti la norma penale, come tale inescusabile.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data 09.10.2024 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art.95 d.P.R n.115 del 2002, avendo falsamente dichiarato che il proprio nucleo familiare aveva percepito un reddito pari a euro 7.798,40, in luogo di euro 15.032,70. 2. Ricorre avverso la sentenza della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] lamentando vizio di mancanza di motivazione della sentenza con riguardo all'affermazione di responsabilità e dell'elemento soggettivo. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto attraverso deduzioni aspecifiche e generiche riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito che, lungi dall'aver omesso la motivazione sulle doglianze proposte in appello ( attinenti alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato) osserva come i redditi dei componenti del nucleo familiare ( marito e figlia) nonché la titolarità di proprietà concorrenti alla formazione del reddito non potevano essere ignorati dalla ricorrente. E' inoltre del tutto conforme ai principi la considerazione secondo cui l'errore sui limiti reddituali imposti dalle leggi regolatrici costituisce errore di diritto su elementi integranti la norma penale, come tale inescusabile. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend
Sentenza Cassazione n. 10894/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris