CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08824/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
) e depositata il 14/6/2016;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. A seguito di processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza diSalerno in data 25/10/2012, l’Agenzia delle entrate emetteva l’avvisodi rettifica n.TF9030100389 per il periodo di imposta 1/7/2010 -30/6/2011, notificato il 18/4/2013, con il quale era stato accertato unreddito imponibile di euro 855.377,00, a fronte di quello dichiarato dieuro 553.379,00, con conseguente maggiori imposte dovute a titolo diIRES, IRAP ed IVA e sanzioni.In particolare, un primo rilievo riguardava l’imponibile darecuperare a fini IRES per elementi positivi non dichiarati dell’importodi euro 77.868,42.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato una serie difinanziamenti in favore della propria capogruppo, [OSCURATO:SOCIETA]., al finedi consentire a quest’ultima, attraverso la propria controllata GI.CAs.r.l., la realizzazione di un progetto edilizio per la costruzione di unnuovo edificio da destinare all’attività della società verificata. Perprocedere ai finanziamenti, a decorrere dagli anni 2004/2005, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva aperto una linea di credito garantita daipoteca e, successivamente, aveva ottenuto un mutuo bancario.L’importo finanziato veniva annotato in contabilità nel contopatrimoniale “credito verso società controllate - [OSCURATO:PERSONA]- per euro2.188.852,39” e l’Agenzia delle entrate contestava l’omessadichiarazione di interessi attivi ai fini IRES e la corrispondente sanzioneNumero registro generale 3173/2017Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 8824/2026Data pubblicazione 08/04/2026per omessa fatturazione ai sensi dell’art. 6, comma 3, deld.lgs.471/1997.Inoltre, l’Agenzia contestava, come secondo rilievo, l’indeducibilità aifini IRES e IRAP di costi non di competenza per euro 226.129,84, comedettagliatamente indicato nell’avviso.2. La società contribuente proponeva ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale rilevando la pregressa acquiescenzadell’Agenzia delle entrate rispetto al comportamento della societànell’anno in contestazione, l’insussistenza della natura antieconomicadell’operazione di finanziamento, la natura non onerosa delfinanziamento, l’equiparazione del tasso d’interesse per il calcolodell’onerosità del finanziamento a quello sul prestito, la redazione discritture di fine esercizio, la formazione dei costi nel periodo dicompetenza, l’errore interpretativo e la riduzione delle sanzioni e laloro definizione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 472/1997. L’Agenzia delleentrate si costituiva e contrastava la pretesa della contribuente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale riteneva che i finanziamentiinfruttiferi in favore della società italiana controllante fossero soggettiall’applicazione dei prezzi di trasferimento interno e che il recupero atassazione operato era solo parzialmente corretto e andavarideterminato tenendo conto dell’onere finanziario corrisposto asoggetti terzi erogatori dei mezzi finanziari oppure del tasso legale.Anche con riferimento al recupero dei costi non di competenza, i giudicidi primo grado accoglievano parzialmente il ricorso, annullando in partela ripresa e rinviando all’Ufficio per la determinazione di alcune dellevoci indicate.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale riteneva parzialmentefondato sia l’appello dell’Agenzia delle entrate che quello proposto dallasocietà contribuente e, quindi, confermava l’atto impositivo oggetto diNumero registro generale 3173/2017Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 8824/2026Data pubblicazione 08/04/2026causa quanto agli interessi e la sentenza appellata quanto al recuperodei costi, compensando le spese di lite.Quanto agli interessi, i giudici di appello, nel censurare la sentenzadi primo grado, rilevavano come il riferimento all’abuso del diritto nonpotesse considerarsi pertinente, non venendo in questione la natura ela ratio economica delle operazioni contestate; inoltre, l’Ufficio, ancheper altre annualità, aveva emesso avvisi di accertamento nei confrontidella società contribuente con la corretta ripresa a tassazione diinteressi attivi connessa al ribaltamento di oneri finanziari al socio unicofinanziato. Infine, la Commissione tributaria regionale evidenziava chegli interessi attivi e passivi relativi ai crediti e ai debiti derivanti daoperazioni infragruppo erano da contabilizzare secondo il criterio dicompetenza economica e non in base a quello di cassa nel rispetto dellaregola della redazione delle scritture contabili e del bilancio d’eserciziosecondo i principi di trasparenza previsti dall’art. 2423 c.c. Nonassumeva alcun rilievo il fatto che i rapporti di credito e debito dai qualiscaturivano gli interessi intercorressero tra società del medesimogruppo, in quanto, alla luce del risultato economico complessivo,doveva considerarsi possibile che alcune operazioni fossero compiutea “somma zero”, ma ogni società avrebbe dovuto comunquedistintamente rilevare in contabilità i componenti positivi e negatividerivanti dalle operazioni infragruppo.Quanto al recupero dei costi la Commissione tributaria regionalecondivideva la decisione dei giudici di primo grado.4. La società contribuente propone ricorso per cassazioneaffidandolo a tre motivi. L’Agenzia delle entrate deposita controricorsocontenente anche ricorso incidentale.5. Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3173/2017Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 8824/2026Data pubblicazione 08/04/20261. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti,fatto costituito dalla condizione di non fruttuosità del finanziamento,confermata dai giudici di primo grado -che l’hanno ritenuta illegittimaalla luce del principio dell’abuso del diritto- e ribadita dalle parti neirispettivi atti di appello, sia pure con differenti soluzioni; la nononerosità del finanziamento avrebbe dovuto condurre ad affermarel’inesistenza di interessi per competenza e per cassa.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in definitiva, non soltanto nonha considerato la pacifica risultanza processuale della non fruttuositàdel prestito, ma ne ha trascurato la disamina sotto il profilo della liceitàdel patto alla luce dell’art. 1815 c.c.1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.Sez. 2, 06/02/2025, n. 2961), l'art. 360, primocomma, num. 5 c.p.c., come riformulato ai sensi dell’art. 54 d.l. n. 83del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazionerelativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia). Va escluso che tale omesso esame possariguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprietesi difensive, espone dal suo punto di vista le conseguenze di un certofatto o di una determinata situazione giuridica, e ne prospetta larilevanza laddove dalla costruzione logico-giuridica della decisioneimpugnata si desuma un rigetto implicito e/o il superamento del fattoritenuto pretermesso.Numero registro generale 3173/2017Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 8824/2026Data pubblicazione 08/04/20261.3. Secondo la prospettazione di parte ricorrente la Commissionetributaria regionale avrebbe omesso di considerare la pacifica nonfruttuosità del finanziamento, che avrebbe condotto ad affermarel’inesistenza di interessi maturati per competenza e di interessiincassati, e di provvedere alla disamina del profilo della liceità delpatto, alla luce dell’art. 1815 c.c., che pure avrebbe dovuto condurrealla mancanza di interessi ovvero, in caso contrario, ad esporre leragioni circa il fondamento del contrario avviso.1.4. Nel caso in esame la Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. attivavauna speciale linea di credito garantita da ipoteca e, successivamente,stipulava un mutuo bancario al fine di reperire risorse finanziarienecessarie per l’acquisto di terreni al fine di realizzazione una nuovasede sociale: a tal fine, erogava una serie di finanziamenti alla societàcapogruppo [OSCURATO:SOCIETA]. (che deteneva il 100% delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed il 100% delle partecipazioni della societàGI.[OSCURATO:SOCIETA].); tale operazione era finalizzata a consentire alla societàClintor S.r.l. di finanziarie a sua volta la partecipata [OSCURATO:SOCIETA]affinché quest’ultima acquistasse il terreno e realizzasse l’immobiledestinato a nuova sede della Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.L’Agenzia delle entrate riteneva la condotta della società verificatanon razionale né debitamente giustificata, e piuttosto una modalità peraggirare norme impositive che impongono la deducibilità di costi inbase al principio di correlazione rispetto ai ricavi e che, comunque, nonconsentono nell’ambito di un gruppo societario il libero spostamento dicomponenti positive e negative.1.5. A differenza di quanto opinato dalla società ricorrente nelmotivo di ricorso, dalla lettura della decisione impugnata si evincechiaramente che la questione della pretesa non fruttuosità delfinanziamento è stata esaminata e superata dalla Commissionetributaria regionale, costituendo il fondamento delle conseguentiNumero registro generale 3173/2017Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 8824/2026Data pubblicazione 08/04/2026argomentazioni in ordine alla necessaria appostazione degli interessi,e ciò non soltanto nella parte relativa alla ricostruzione delle posizioniprocessuali assunte dalle parti, ma soprattutto laddove 1) ha osservatoche anche per diverse annualità l’Ufficio ha emesso ulteriori avvisi diaccertamento nei quali ha censurato il meccanismo illegittimo diconseguire vantaggi fiscali attraverso non corrette contabilizzazioni; 2)ha rilevato che gli interessi attivi e passivi relativi a crediti e debitiderivanti da operazioni infragruppo sono contabilizzati secondo ilcriterio di competenza economica (interessi maturati nell’esercizio) enon in base a quello di cassa (interessi percepiti o pagati) nel rispettodella regola della redazione delle scritture contabili e dei bilancisecondo il principio di trasparenza previsto dall’art. 2423 c.c.; 3) haaffermato la legittimità del metodo di accertamento induttivo utilizzatodall’Ufficio ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, inpresenza di violazioni delle regole fondamentali di ragionevolezzaeconomica o di comportamenti inspiegabilmente antieconomici; 4) haosservato che nell’ambito dei gruppi societari le operazioni tra due opiù compagini societarie possono anche essere concordate “a sommazero” in relazione al risultato complessivo del gruppo (per cui il costoper una società rappresenta specularmente il ricavo per l’altro), e leoperazioni in tal caso possono inquadrarsi in compensazioni trareciproche posizioni di debito e di credito (“partite di giro”), ma checomunque ogni società deve distintamente rilevare i componentipositivi e negativi derivanti dalle operazioni infragruppo.In definitiva, la Commissione tributaria regionale ha affermato cheogni operazione commerciale, ove giustificata da precise scelteimprenditoriali, avrebbe dovuto essere correttamente rappresentata incontabilità da ciascuna società indipendentemente dal risultatocomplessivo dell’operazione.Numero registro generale 3173/2017Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 8824/2026Data pubblicazione 08/04/2026Da tanto consegue l’infondatezza della censura relativa all’omessoesame della non fruttuosità del finanziamento disposto dalla Casa diCura [OSCURATO:SOCIETA]. al socio unico [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto il profilo inquestione nella pronuncia impugnata è stato compiutamenteesaminato.2. Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 1815 c.c., potendo le parti legittimamenteprevedere la non onerosità del mutuo a prescindere dalla circostanzache il mutuante sopporti anche, per proprio interesse imprenditoriale,interessi o altri costi per la esecuzione del contratto. Il finanziamentodeliberato come gratuito era finalizzato alla realizzazione di unospecifico interesse non irrilevante della società creditrice controllata, inquanto diretto alla realizzazione di una nuova Casa di Cura per l’attivitàprofessionale della finanziatrice, che per tale motivo se ne accollava ilpeso economico.La pattuizione di non fruttuosità di un finanziamento o di un mutuoai sensi dell’art. 1815 c.c. eseguito da una società in favore dellasocietà sua controllante è, dunque, legittima e deve essere annoveratatra le facoltà che sono espressione tipica della libertà contrattuale delleparti, indipendentemente dalla circostanza che la società mutuantesopporti o meno a sua volta interessi connessi alla provvista di quantotrasferito alla mutuataria; né l’esecuzione di detta pattuizione dà luogoad una operazione antieconomica allorquando non sia specificamentemirata a conseguire illeciti vantaggi fiscali in quanto operazionestrumentale per il raggiungimento dello scopo sociale.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Il carattere normalmente oneroso del mutuo non esclude ladiversa volontà delle parti nel senso della gratuità del prestito, comeespressamente previsto dal comma 1 dell’art. 1815 c.c.Numero registro generale 3173/2017Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 8824/2026Data pubblicazione 08/04/2026Spettava alla società contribuente fornire la prova dellainfruttuosità del finanziamento, se non necessariamente mediantel’appostazione in bilancio, come previsto dall’art. 46 del d.P.R.917/1986 per i versamenti dei soci nei confronti della società, anchecon altri strumenti probatori, in forma scritta, che consentissero ditracciare l’operazione commerciale e di giustificarne la gratuità secondologiche di mercato e di opportunità che valutino in concreto un possibilebeneficio della società, al fine di escludere un’operazioneantieconomica che sottenda invece una finalità elusiva dal punto divista fiscale.Secondo quanto prospettato dalle parti, la Casa di Cura TortorellaS.p.A. ha contratto debiti verso le banche per ottenere finanziamentiin favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., suo socio al 100%, affinchéquest’ultima potesse finanziare la propria controllata [OSCURATO:SOCIETA]. perla realizzazione di un progetto edilizio destinato alla medesima Casa diCura [OSCURATO:SOCIETA]A fronte della omessa dichiarazione, rilevata ai fini IRES, degliinteressi attivi, che la società contribuente contesta proprio in virtùdella dedotta gratuità del prestito, si dà unicamente atto che l’importofinanziato era annotato in contabilità nel conto patrimoniale come“crediti verso società controllate – [OSCURATO:SOCIETA]. per euro2.188.852,39”; da ciò i verificatori, in presenza di prestiti aventicaratteristiche di infruttuosità e di indeterminatezza nella scadenza,desumevano il comportamento antieconomico della società conconsequenziale recupero degli interessi attivi.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non ha escluso che leoperazioni nell’ambito di gruppi societari potessero essere “a sommazero”, ma ha evidenziato che nella contabilità ciascuna societàcoinvolta avrebbe dovuto rappresentare correttamente ogni singolaNumero registro generale 3173/2017Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 8824/2026Data pubblicazione 08/04/2026operazione commerciale, rilevando distintamente i componenti positivie negativi derivanti dalle operazioni infragruppo.Nel caso di specie le ragioni censorie della società non colgono laratio decidendi della pronuncia impugnata, insistendo unicamente sullaragionevolezza economica dell’operazione di finanziamento correlataall’acquisto di terreni per l’edificazione di una nuova sede per la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e sul principio dei vantaggi compensativi tra lesocietà infragruppo, al fine di escludere l’antieconomicità dellecondotte. Non vengono, invece, allegati elementi di prova dellaconcordata infruttuosità del finanziamento, che i giudici di appelloavrebbero trascurato, non viene fornita alcuna indicazione in ordinealla finalizzazione dell’operazione commerciale prospettata per meglioricostruire ex ante la vicenda, né è stato precisato se vi fosseroscadenze e termini di impiego delle somme e se fosse previstal’eventuale restituzione degli importi finanziati, né risulta dedotta e,tanto meno provata, la presenza di annotazioni nella documentazionecontabile delle società beneficiate dai finanziamenti/apporti di capitalee, prima ancora, nella documentazione riconducibile alla societàcontribuente, al fine di riscontrare l’ipotesi della infruttuosità delledisposizioni.La contribuente non ha dunque assolto in alcun modo all’onere dellaprova sulla stessa incombente alla luce di quanto innanzi precisato.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 44, primo comma lett. a), dell’art. 45, secondo comma, e degliartt. 81 e 89, quinto comma, del d.P.R. 917/1986.In via subordinata la società rileva l’erroneità dell’avviso diaccertamento in ordine alla quantificazione degli interessi attivisecondo il tasso applicato dalle banche, interessi che, invece, devonoessere determinati al tasso legale.Numero registro generale 3173/2017Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 8824/2026Data pubblicazione 08/04/20263.1. Il motivo è fondato.3.2. L’affermata natura onerosa dei finanziamenti erogati dallaCasa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla società [OSCURATO:SOCIETA]. conduce allanecessaria individuazione del criterio per la quantificazione degliinteressi.Ai sensi degli artt. 44, primo comma, lett. a) e 45, secondo comma,del d.P.R. 917/1986 gli interessi derivanti da mutui sono redditi dicapitale, che si computano, in assenza di pattuizione scritta, nellamisura del saggio legale.Al fine di determinare il tasso degli interessi in questione, in misuradiversa da quella legale, non rileva, di per sé, che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia ottenuto le somme erogate prima medianteapertura di linee di credito garantite da ipoteca e successivamente conla concessione di mutuo bancario, atteso che si controverte del prestitoconcesso dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. alla società [OSCURATO:SOCIETA]socio al 100% della prima, con eventuali accordi che possonoprescindere dalle originarie condizioni di concessione del credito allaCasa di Cura. Il criterio non può dunque individuarsi automaticamentenelle condizioni accordate alla Casa di Cura dai finanziatori.In assenza di pattuizione scritta in deroga al tasso legale, nonrisulta congruamente giustificata la scelta dell’Ufficio di determinare iltasso di interesse, come si desume dalla sentenza impugnata, nellamisura del 3,55750% corrispondente a quanto corrisposto perl’approvvigionamento della risorsa presso l’istituto di credito, attesoche rientrava nella discrezionalità delle parti pattuire una diversapercentuale per la restituzione dell’importo, anche in considerazionedei rapporti tra le diverse compagini societarie e delle ragioni sotteseall’operazione commerciale nel suo complesso per come descritta inNumero registro generale 3173/2017Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 8824/2026Data pubblicazione 08/04/2026Da tanto consegue che, alla luce delle disposizioni normativeinnanzi richiamate ed in assenza di prova di una diversa pattuizione trale parti, gli interessi devono essere applicati al tasso legale. E ciò siaavuto riguardo al mutuo, sia in relazione alla apertura delle linee dicredito, in quanto l’interpretazione della norma di cui innanzi, alla lucedell’art. 12, comma 2, delle preleggi, consente l’equiparazione deifinanziamenti concessi alla Casa di Cura in virtù della analoga materiache viene in questione.La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata sul punto.4. L’Agenzia delle entrate propone ricorso incidentale conriferimento alla violazione dell’art. 109 del d.P.R. 917/1986 e dell’oneredella prova, lamentando altresì la motivazione per relationem allasentenza dei giudici di primo grado rispetto alla quale non vi è statoalcun esame critico né una valutazione motivata di rigetto in ordine alleargomentazioni dell’Ufficio.La ricorrente incidentale rileva poi l’inammissibilità della richiestadi disapplicazione delle sanzioni formulata in via subordinata dallasocietà nel ricorso, in quanto la parte non ha censurato nel presentegiudizio l’omessa pronuncia in relazione alla eccezione riguardante lesanzioni proposta in primo grado e riproposta in appello.4.1. Il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate èfondato.4.2. La doglianza si riferisce al disconoscimento delle rettificheriguardanti i costi ritenuti dall’Ufficio non di competenza; a tal finel’Agenzia delle entrate ha rilevato la violazione dei “principi dell’art 109TUIR e dell’onere della prova, lamentando -altresì- una motivazioneper relationem alla sentenza dei primi giudici”.4.3. Nel caso di specie dalla lettura complessiva del ricorsoincidentale assume valore assorbente la censura relativa allamotivazione per relationem alla sentenza di primo grado in assenza diNumero registro generale 3173/2017Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 8824/2026Data pubblicazione 08/04/2026qualsivoglia esame critico e valutazione delle argomentazionidell’Ufficio che vengono riportate in ricorso.Va premesso che secondo la giurisprudenza della Corte (Cass sez.5, 24/07/2025, n. 21240) «Nel processo civile ed in quello tributario,la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di unsenza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisionesiano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modochiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizionicostituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi,di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al qualenon è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive,tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un pianodiverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare delmagistrato» (Cass. S.U. n. 642 del 16/01/2015; conf. Cass. n. 29028del 06/10/2022; Cass. n. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del08/05/2015).Se dunque in via generale è possibile motivare la sentenza diappello mediante il rinvio o la trascrizione delle motivazioni dellasentenza di primo grado, non può ritenersi che in tal modo la Corte digiustizia tributaria di secondo grado abbia assolto all’obbligomotivazione anche soltanto con riferimento al precetto costituzionaledel c.d. minimo costituzionale.Ed infatti, questa Corte (Cass. sez. 5, 11/4/2024, n. 9830, Cass.sez. 5, 18/07/2024, n. 19824), in tema di contenzioso tributario, haanche chiarito che la sentenza di appello è nulla per difettodi motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 edell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente privadell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alladecisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto laNumero registro generale 3173/2017Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 8824/2026Data pubblicazione 08/04/2026Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamareper relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione adessa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delleragioni poste a fondamento della decisione.4.4. La sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, aisensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp.per euro 226.129,84 ai fini IRES ed IRAP, in quanto privadell'illustrazione delle censure sollevate dall’Agenzia rispetto alladecisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto laCommissione a disattenderle, essendosi limitata essenzialmente aconfermare la decisione di primo grado; in assenza di qualsivogliapercorso logico argomentativo, dunque, non è possibile comprenderele ragioni poste a fondamento della decisione e valutarne l’eventualesussistenza dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c.5. In definitiva, il ricorso principale va accolto con riferimento alterzo motivo e va accolto anche il ricorso incidentale.La sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua conconseguente rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado dellaCampania per la rideterminazione della pretesa relativa agli interessidi cui al recupero dell’imponibile ai fini IRES, da verificare in relazioneall’apertura di credito ovvero al mutuo, e per la rivalutazione dellequestioni concernenti il recupero dei costi non di competenza.La Corte, P.Q.Min accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, rigettati il primoed il secondo, ed in accoglimento del ricorso incidentale propostodall’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto del ricorso principale ed al ricorso incidentale e rinviaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, inNumero registro generale 3173/2017Numero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 8824/2026Data pubblicazione 08/04/2026diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 marzo 2026Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]