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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 42218/2023

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I. SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/01/2023 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; \RIO udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] atore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 16 gennaio 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 18 gennaio 2021 del Tribunale di Milano, che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, riducendo tuttavia l'entità della confisca ad euro 74.327,24.

2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di quattro motivi.

Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito all'accertamento del i dolo.

Avendo regolarmente registrato nella propria contabilità i pagamenti ai gestori delle slot machine dell'art. 110, comma 6, TULPS, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi gli si era ritorta contro, perché non aveva potuto effettuare le detrazioni.

Indica come responsabile dell'omissione esclusivamente il commercialista ed evidenzia che il parziale versamento del dovuto, in seguito all'accertamento con adesione, aveva dimostrato il suo atteggiamento collaborativo.

Con il secondo eccepisce la violazione di legge perché non era stata giustificata la maggiore plausibilità della tesi accusatoria rispetto a quella difensiva.

Con il terzMenuncia la violazione di legge per il diniego dell'art. 131-bis cod. pen.

Con il quarto( lamenta la violazione di legge in merito alla durata della misura interdittiva. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

E' incontestato che l'imputato non abbia presentato la dichiarazione dei redditi 2013 entro il 29 dicembre 2014'evadendo VIVA.

Tuttavia, nella prospettiva difensiva, non vi sarebbe il dolo specifico dell'evasione e si sarebbe trattato di una negligenza del commercialista.

I Giudici di merito hanno motivatamente disatteso tale impostazione, osservando che l'imputato era un soggetto qualificato in quanto titolare di ditta individuale e quindi ben a conoscenza degli obblighi tributari e in ogni caso onerato dei controlli dell'operato del professionista di fiducia; l'omissione non era stata sanata fino al 2018, data dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate; l'evasione era stata rilevante, perché pari ad euro 161.486; i versamenti in sede di accertamento con adesione erano stati parziali.

La circostanza) dedotta con l'atto di appello e reiterata nel ricorso per cassazionel secondo cui non aveva interesse a non presentare la dichiarazione avendo una contabilità regolare non ha consistenza.

Ben vero, il contribuente non ha potuto portare in detrazione le spese, ma ciò ha comportato non il raddoppio dell'imposta da versare, siccome l'imponibile era al lordo dei costi non detraibili, come sostenuto, bensì all'evasione totale dell'imposta.

Del resto, la dichiarazione tributaria è l'atto con cui, per legge, il contribuente porta a conoscenza dell'ente impositore i connotati, qualitativi e quantitativi, del presupposto realizzato e liquida (laddove è previsto) l'imposta dovuta.

Gli effetti della dichiarazione discendono dalla legge e non dalla volontà del contribuente e operano sul piano dell'accertamento e della riscossione.

Ne consegue che l'omissione impedisce l'immediata riscossione del tributo e già solo per questo si giustifica la sanzione penale.

E' poi pacifico in giurisprudenza che l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere (tra le più recenti, Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421-01).

In ogni caso, il dolo specifico è integrato anche dalla condotta successiva di non versare il dovuto nonostante l'omessa presentazione della dichiarazione del commercialista (tra le più recenti, Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966-01) ) il che è equivalente all'ipotesi del versamento solo parziale del dovuto, per giunta dopo l'accertamento, come avvenuto nel caso in esame.

Alla stregua delle considerazioni svolte vanno quindi / l disattesi i primi due motivi di ricorso attinenti alla responsabilità.

La terza censura non si confronta con la decisione impugnata(che ha escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto in presenza di una imposta evasa residua, dopo i pagamenti in sede di accertamento con adesione, pari ad euro 74.327,24.

La giurisprudenza ammette l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. solo per discostamenti molto esigui (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946-01).

Del pari inconsistente è il quarto motivo, poiché le pene accessorie obbligatorie prevista dall'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 sono state determinate nel minimo edittale, ad eccezione di quella della lett. a) che è.stata calcolata sempre in misura inferiore al medio edittale per cui non è richiesta alcuna motivazione (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668-01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te I. SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/01/2023 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; \RIO udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] atore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 16 gennaio 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 18 gennaio 2021 del Tribunale di Milano, che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, riducendo tuttavia l'entità della confisca ad euro 74.327,24. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di quattro motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito all'accertamento del i dolo. Avendo regolarmente registrato nella propria contabilità i pagamenti ai gestori delle slot machine dell'art. 110, comma 6, TULPS, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi gli si era ritorta contro, perché non aveva potuto effettuare le detrazioni. Indica come responsabile dell'omissione esclusivamente il commercialista ed evidenzia che il parziale versamento del dovuto, in seguito all'accertamento con adesione, aveva dimostrato il suo atteggiamento collaborativo. Con il secondo eccepisce la violazione di legge perché non era stata giustificata la maggiore plausibilità della tesi accusatoria rispetto a quella difensiva. Con il terzMenuncia la violazione di legge per il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. Con il quarto( lamenta la violazione di legge in merito alla durata della misura interdittiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. E' incontestato che l'imputato non abbia presentato la dichiarazione dei redditi 2013 entro il 29 dicembre 2014'evadendo VIVA. Tuttavia, nella prospettiva difensiva, non vi sarebbe il dolo specifico dell'evasione e si sarebbe trattato di una negligenza del commercialista. I Giudici di merito hanno motivatamente disatteso tale impostazione, osservando che l'imputato era un soggetto qualificato in quanto titolare di ditta individuale e quindi ben a conoscenza degli obblighi tributari e in ogni caso onerato dei controlli dell'operato del professionista di fiducia; l'omissione non era stata sanata fino al 2018, data dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate; l'evasione era stata rilevante, perché pari ad euro 161.486; i versamenti in sede di accertamento con adesione erano stati parziali. La circostanza) dedotta con l'atto di appello e reiterata nel ricorso per cassazionel secondo cui non aveva interesse a non presentare la dichiarazione avendo una contabilità regolare non ha consistenza. Ben vero, il contribuente non ha potuto portare in detrazione le spese, ma ciò ha comportato non il raddoppio dell'imposta da versare, siccome l'imponibile era al lordo dei costi non detraibili, come sostenuto, bensì all'evasione totale dell'imposta. Del resto, la dichiarazione tributaria è l'atto con cui, per legge, il contribuente porta a conoscenza dell'ente impositore i connotati, qualitativi e quantitativi, del presupposto realizzato e liquida (laddove è previsto) l'imposta dovuta. Gli effetti della dichiarazione discendono dalla legge e non dalla volontà del contribuente e operano sul piano dell'accertamento e della riscossione. Ne consegue che l'omissione impedisce l'immediata riscossione del tributo e già solo per questo si giustifica la sanzione penale. E' poi pacifico in giurisprudenza che l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere (tra le più recenti, Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421-01). In ogni caso, il dolo specifico è integrato anche dalla condotta successiva di non versare il dovuto nonostante l'omessa presentazione della dichiarazione del commercialista (tra le più recenti, Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966-01) ) il che è equivalente all'ipotesi del versamento solo parziale del dovuto, per giunta dopo l'accertamento, come avvenuto nel caso in esame. Alla stregua delle considerazioni svolte vanno quindi / l disattesi i primi due motivi di ricorso attinenti alla responsabilità. La terza censura non si confronta con la decisione impugnata(che ha escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto in presenza di una imposta evasa residua, dopo i pagamenti in sede di accertamento con adesione, pari ad euro 74.327,24. La giurisprudenza ammette l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. solo per discostamenti molto esigui (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946-01). Del pari inconsistente è il quarto motivo, poiché le pene accessorie obbligatorie prevista dall'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 sono state determinate nel minimo edittale, ad eccezione di quella della lett. a) che è.stata calcolata sempre in misura inferiore al medio edittale per cui non è richiesta alcuna motivazione (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] decis
Sentenza Cassazione n. 42218/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris