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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 dicembre 2022

Cassazione n. 04348/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12731-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 203/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 29/10/2020; Ric. 2021 n. 12731 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: la Corte d'Appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha respinto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta a sentire dichiarare l'illegittimità della trattenuta sulla pensione, di cui il medesimo gode dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], a titolo di contributo di solidarietà, applicata. dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed aveva altresì condannato la Cassa a restituire. l'importo trattenuto oltre interessi; per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi; ha resistito con controricorso l'intimato; la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria.

CONSIDERATOCHE: i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le titolazioni proposte dalla stessa Cassa ricorrente: "omesso esame di un fatto decisivo che e' stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la sentenza impugnata non ha considerato che, nel caso di specie, il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva maturato il diritto a pensione a decorrere dal 01.9.2004 e, dunque, successivamente all'introduzione dell'istituto del contributo di solidarieta" (primo motivo); Ric. 2021 n. 12731 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -3- "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 e 2, l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, anche come modificato dalla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, ed autenticamente interpretato dalla l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, del d.l. n. 201 del 2011, art. 24, co. 24, conv. in l. n. 214 del 2011, degli artt. 2, 3 e art. 23 cost., anche in relazione e combinato disposto agli artt. 2, 9 e 32 dello statuto della cassa commercialisti nonche' all'art. 29 del regolamento unitario della cassa e alla delib. della cassa n. 10 del 2017, emanata anche in virtu' dell'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14 luglio 2004, nonche' dell'art. 115 c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarieta'" (secondo motivo); "in subordine. nullita' della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 4, per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonche' violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione del d.l. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, ove la sentenza impugnata non ha ritenuto legittimo il contributo di solidarieta' previsto dalla delib. n. 10 del 2017 quantomeno a partire dal 2011" (terzo motivo); "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c." (quarto motivo); i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, risultano infondati secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi (v., solo tra le recenti, Cass. n. 36096 del 2022; Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass.n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022; Ric. 2021 n. 12731 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -4- Cass. n. 6301 del 2022; alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato); si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; sulla base delle considerazioni che precedono questa Corte ha concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in Ric. 2021 n. 12731 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -5- quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore; le argomentazioni svolte in seno al ricorso e alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui è sufficiente la "adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente" e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr. Cass.

SS.UU. n. 7155 del 2017); pertanto, il ricorso deve essere complessivamente respinto, con assorbimento di ogni ulteriore censura; le spese sono liquidate secondo soccombenza, con attribuzione all’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazionein favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12731-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 203/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 29/10/2020; Ric. 2021 n. 12731 sez. ML -ud. 22-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: la Corte d'Appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha respinto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta a sentire dichiarare l'illegittimità della trattenuta sulla pensione, di cui il medesimo gode dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], a titolo di contributo di solidarietà, applicata. dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed aveva altresì condannato la Cassa a restituire. l'importo trattenuto oltre interessi; per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi; ha resistito con controricorso l'intimato; la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria. CONSIDERATOCHE: i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le titolazioni proposte dalla stessa Cassa ricorrente: "omesso esame di un fatto decisivo che e' stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la sentenza impugnata non ha considerato che, nel caso di specie, il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva maturato il diritto a pensione a decorrere dal 01.9.2004 e, dunque, successivamente all'introduzione dell'istituto del contributo di solidarieta" (primo motivo); Ric. 2021 n. 12731 sez. ML -ud. 22-12-2022 -3- "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 e 2, l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, anche come modificato dalla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, ed autenticamente interpretato dalla l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, del d.l. n. 201 del 2011, art. 24, co. 24, conv. in l. n. 214 del 2011, degli artt. 2, 3 e art. 23 cost., anche in relazione e combinato disposto agli artt. 2, 9 e 32 dello statuto della cassa commercialisti nonche' all'art. 29 del regolamento unitario della cassa e alla delib. della cassa n. 10 del 2017, emanata anche in virtu' dell'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14 luglio 2004, nonche' dell'art. 115 c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarieta'" (secondo motivo); "in subordine. nullita' della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 4, per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonche' violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione del d.l. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, ove la sentenza impugnata non ha ritenuto legittimo il contributo di solidarieta' previsto dalla delib. n. 10 del 2017 quantomeno a partire dal 2011" (terzo motivo); "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c." (quarto motivo); i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, risultano infondati secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi (v., solo tra le recenti, Cass. n. 36096 del 2022; Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass.n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022; Ric. 2021 n. 12731 sez. ML -ud. 22-12-2022 -4- Cass. n. 6301 del 2022; alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato); si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; sulla base delle considerazioni che precedono questa Corte ha concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in Ric. 2021 n. 12731 sez. ML -ud. 22-12-2022 -5- quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore; le argomentazioni svolte in seno al ricorso e alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui è sufficiente la "adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente" e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017); pertanto, il ricorso deve essere complessivamente respinto, con assorbimento di ogni ulteriore censura; le spese sono liquidate secondo soccombenza, con attribuzione all’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazionein favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello p
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