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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 37044/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 del TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 febbraio 2023, il Tribunale di Varese in composizione monocratica, ha applicato su richiesta delle parti, all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56,610, 61 n.5 cod. pen. (capo 1), 582,585 in relazione all'art.576 comma 1 n.1 cod. pen. (capo 2.).

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando un unico motivo, con il quale è stata dedotta violazicne di legge quanto alla motivazione della sentenza.

Trattasi di motivazione apparente consistente nell'adozione di formule stereotipate con riferimento alla assenza di cause di proscioglimento, alla quantificazione della pena e alla qualificazione giuridica.

3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Occorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017 n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorre.re per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto 'il correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il motivo dedotto risulta del tutto generico, non avendo in alcun modo il ricorrente indicato quali fossero in concreto gli elementi in base ai quali la sentenza non sia da considerarsi sufficientemente motivata.

2. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma 4 luglio 2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 del TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 febbraio 2023, il Tribunale di Varese in composizione monocratica, ha applicato su richiesta delle parti, all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56,610, 61 n.5 cod. pen. (capo 1), 582,585 in relazione all'art.576 comma 1 n.1 cod. pen. (capo 2.). 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando un unico motivo, con il quale è stata dedotta violazicne di legge quanto alla motivazione della sentenza. Trattasi di motivazione apparente consistente nell'adozione di formule stereotipate con riferimento alla assenza di cause di proscioglimento, alla quantificazione della pena e alla qualificazione giuridica. 3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017 n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorre.re per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto 'il correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto risulta del tutto generico, non avendo in alcun modo il ricorrente indicato quali fossero in concreto gli elementi in base ai quali la sentenza non sia da considerarsi sufficientemente motivata. 2. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma 4 luglio 2023 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 37044/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris