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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 05661/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 13.5.2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di ricettazione e detenzione illegale di pistola, fatto commesso in Vittoria il 25.9.2019, condannandolo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed € 2000 di multa, con la confisca e statuizioni civili; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche; ritenuto che l'unico motivo denuncia un difetto di motivazione senza peraltro precisare, se non per il tramite di un riferimento giurisprudenziale, il punto della decisione cui si riferisce la doglianza e senza alcun confronto, nei limiti del sindacato consentito nel giudizio di legittimità, con la motivazione della sentenza impugnata; ritenuta, quindi, la genericità del ricorso; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese i i- processuali e della somma di euro tremiglira—Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2021.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] EY nchi 'ani 11\,n'. hi\ 1,414, D L G TAr, A 1 17 F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 13.5.2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di ricettazione e detenzione illegale di pistola, fatto commesso in Vittoria il 25.9.2019, condannandolo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed € 2000 di multa, con la confisca e statuizioni civili; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche; ritenuto che l'unico motivo denuncia un difetto di motivazione senza peraltro precisare, se non per il tramite di un riferimento giurisprudenziale, il punto della decisione cui si riferisce la doglianza e senza alcun confronto, nei limiti del sindacato consentito nel giudizio di legittimità, con la motivazione della sentenza impugnata; ritenuta, quindi, la genericità del ricorso; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese i i- processuali e della somma di euro tremiglira—Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] EY nchi 'ani 11\,n'. hi\ 1,414, D L G TAr, A 1 17 F
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