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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 09701/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il GUP del Tribunale di Perugia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena - concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - di tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, per il tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Perugia il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione, ritenuta scarna ed ermetica, comunque insufficiente a dare conto delle ragioni della condanna del Nika.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il dedotto motivo non è previsto tra i casi di impugnazione della sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 e applicabile al caso in esame ratione temporis.

L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo proces- suale in conseguenza del quale l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena.

Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., scrutinio che risulta corretta- mente eseguito nel caso di specie, e comunque non costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità ("In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscio- glimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate".

Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo 2_ ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 gennaio 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il GUP del Tribunale di Perugia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena - concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - di tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, per il tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Perugia il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione, ritenuta scarna ed ermetica, comunque insufficiente a dare conto delle ragioni della condanna del Nika. 3. Il ricorso è inammissibile. Il dedotto motivo non è previsto tra i casi di impugnazione della sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 e applicabile al caso in esame ratione temporis. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo proces- suale in conseguenza del quale l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., scrutinio che risulta corretta- mente eseguito nel caso di specie, e comunque non costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità ("In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscio- glimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate". Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo 2_ ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 09701/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris