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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 1989

Cassazione n. 07657/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 14/02/1989 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26/1/2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 25/10/2019 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole dei delitti in contestazione e condannato - con rito abbreviato - alla pena di un anno di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Pronunciandosi proprio sull'entità della pena, la Corte di appello ha infatti steso una motivazione del tutto logica, adeguata ed immeritevole di censura; in particolare, è stato sottolineato l'atteggiamento molto aggressivo tenuto dal Ba nei confronti dell'agente [OSCURATO:PERSONA] (persona offesa nei capi B e C), colpito con un pugno, così da giustificare - quanto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale - la pena di dieci mesi di reclusione, peraltro solo di poco superiore al minimo edittale di sei mesi.

Negli stessi termini, il Giudice di appello ha poi ritenuto congruo l'aumento a titolo di continuazione con il delitto di cui al capo A (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), evidenziando trattarsi di quantitativi di sostanza non insignificanti, alla luce della percentuale di principio attivo riscontrata (744 mg. di eroina pura e 4,247 grammi di cocaina pura).

Ancora, la sentenza ha sottolineato che la sostanza era suddivisa in 176 involucri, tali da evidenziare una rilevante attività di spaccio.

Infine, la Corte ha richiamato le circostanze attenuanti generiche già riconosciute all'imputato, con equivalenza sulla recidiva reiterata specifica, che, peraltro, non poteva esser esclusa alla luce dei numerosi precedenti penali; dal che, una perseveranza nell'illecito da ritenersi espressione di un'evidente pericolosità sociale, che non consentiva un trattamento sanzionatorio più mite di quello applicato.

5. Ebbene, a fronte di questa motivazione, più che articolata, il Ba si limita ad evidenziare - in termini generici e di puro merito - la propria "bassa caratura criminale" ed il "comportamento irreprensibile durante tutte le fasi processuali"; senza neppure citare, dunque, e tantomeno contestare, i numerosi e solidi argomenti spesi dalla Corte di appello per confermare la pena irrogata, così da imporre la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 14 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 14/02/1989 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26/1/2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 25/10/2019 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole dei delitti in contestazione e condannato - con rito abbreviato - alla pena di un anno di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Pronunciandosi proprio sull'entità della pena, la Corte di appello ha infatti steso una motivazione del tutto logica, adeguata ed immeritevole di censura; in particolare, è stato sottolineato l'atteggiamento molto aggressivo tenuto dal Ba nei confronti dell'agente [OSCURATO:PERSONA] (persona offesa nei capi B e C), colpito con un pugno, così da giustificare - quanto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale - la pena di dieci mesi di reclusione, peraltro solo di poco superiore al minimo edittale di sei mesi. Negli stessi termini, il Giudice di appello ha poi ritenuto congruo l'aumento a titolo di continuazione con il delitto di cui al capo A (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), evidenziando trattarsi di quantitativi di sostanza non insignificanti, alla luce della percentuale di principio attivo riscontrata (744 mg. di eroina pura e 4,247 grammi di cocaina pura). Ancora, la sentenza ha sottolineato che la sostanza era suddivisa in 176 involucri, tali da evidenziare una rilevante attività di spaccio. Infine, la Corte ha richiamato le circostanze attenuanti generiche già riconosciute all'imputato, con equivalenza sulla recidiva reiterata specifica, che, peraltro, non poteva esser esclusa alla luce dei numerosi precedenti penali; dal che, una perseveranza nell'illecito da ritenersi espressione di un'evidente pericolosità sociale, che non consentiva un trattamento sanzionatorio più mite di quello applicato. 5. Ebbene, a fronte di questa motivazione, più che articolata, il Ba si limita ad evidenziare - in termini generici e di puro merito - la propria "bassa caratura criminale" ed il "comportamento irreprensibile durante tutte le fasi processuali"; senza neppure citare, dunque, e tantomeno contestare, i numerosi e solidi argomenti spesi dalla Corte di appello per confermare la pena irrogata, così da imporre la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 gennaio
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