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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 1959

Cassazione n. 17740/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 settembre 2020, la Corte d'appello di Salerno ha, riducendo la durata delle pene accessorie, parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita in data 23 giugno 2017), era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed affidato ai due motivi qui di seguito sintetizzati.

2.1. Con il primo motivo è denunziata l'erronea applicazione dell'articolo 216 della legge fallimentare e correlati vizi motivazionali.

Sostiene la difesa che non sarebbe configurabile il reato in considerazione della mancanza dell'elemento soggettivo del dolo.Il comportamento dell'imputato è da ritenersi colposo, espressione di assoluto lassismo nella gestione degli affari imprenditoriali, giacché le scritture contabili sono state tenute regolarmente sino a quando non è cessata nel 2006 l'attività della società, fallita nel 2017 in ragione dell'istanza dell'unico creditore.

Peraltro, la sentenza è viziata perché ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo sulla base delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare dall'amministratore, dichiarazioni che non sarebbero state di alcun ausilio alla ricostruzione del patrimonio fallimentare.

Inoltre, si denunziano vizi motivazionali, giacché la sentenza non si è attenuta al principio secondo il quale, in mancanza di contestazione della condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la motivazione concernente la sussistenza degli indici di fraudolenza della tenuta irregolare delle scritture contabili deve essere maggiormente rigorosa.

2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, giustificata solo con riferimento all'entità del passivo fallimentare pari a euro 103.160,87. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati.

2. In ordine al primo motivo, deve preliminarmente osservarsi che l'imputazione è articolata per ipotesi alternative: è, infatti, contestata al Trotta la sottrazione delle scritture contabili della società (riguardante l'ipotesi di occultamento) nonché la tenuta delle stesse in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o degli affari (riguardante l'ipotesi di tenuta irregolare).

Va allora ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2

I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (si veda, tra le più recenti, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01; massime precedenti conformi: n. 18634 del 2017 rv. 269904 - 01, n. 26379 del 2019 rv. 276650 - 01, n. 43977 del 2017 rv. 271753 - 01, n. 43966 del 2017 rv. 271611).

La sentenza impugnata ha fatto riferimento all'inesistenza di documentazione contabile della società relativa ad un lungo periodo sino alla data di fallimento, senza tuttavia argomentare in maniera congrua e non manifestamente illogica sulla sussistenza del dolo specifico, richiesto dalla prima delle ipotesi disciplinate dall'art. 216, comma primo, n. 2

I. fall., sebbene con l'atto di appello l'imputato avesse contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo.1.2.

Quanto al secondo motivo di ricorso, che verte sul diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità, va rilevato che tale diniego è stato correlato alla valutazione dello stato passivo, corrispondente alla entità del credito rimasto insoddisfatto, pari a euro 103.160,87.

Tale riferimento non è sufficiente, giacché la circostanza attenuante deve essere valutata in relazione al danno causato ai creditori al momento della consumazione del reato e non all'entità del passivo (Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018 Rv. 275345).

Peraltro, il danno causato ai creditori deve valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori (Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019 Rv. 279098).

3. Va dunque disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso in-Rdma, il 17 gennaio 2022 Consiglieré estetsore [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENta_E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 settembre 2020, la Corte d'appello di Salerno ha, riducendo la durata delle pene accessorie, parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita in data 23 giugno 2017), era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed affidato ai due motivi qui di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo è denunziata l'erronea applicazione dell'articolo 216 della legge fallimentare e correlati vizi motivazionali. Sostiene la difesa che non sarebbe configurabile il reato in considerazione della mancanza dell'elemento soggettivo del dolo.Il comportamento dell'imputato è da ritenersi colposo, espressione di assoluto lassismo nella gestione degli affari imprenditoriali, giacché le scritture contabili sono state tenute regolarmente sino a quando non è cessata nel 2006 l'attività della società, fallita nel 2017 in ragione dell'istanza dell'unico creditore. Peraltro, la sentenza è viziata perché ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo sulla base delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare dall'amministratore, dichiarazioni che non sarebbero state di alcun ausilio alla ricostruzione del patrimonio fallimentare. Inoltre, si denunziano vizi motivazionali, giacché la sentenza non si è attenuta al principio secondo il quale, in mancanza di contestazione della condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la motivazione concernente la sussistenza degli indici di fraudolenza della tenuta irregolare delle scritture contabili deve essere maggiormente rigorosa. 2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, giustificata solo con riferimento all'entità del passivo fallimentare pari a euro 103.160,87. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati. 2. In ordine al primo motivo, deve preliminarmente osservarsi che l'imputazione è articolata per ipotesi alternative: è, infatti, contestata al Trotta la sottrazione delle scritture contabili della società (riguardante l'ipotesi di occultamento) nonché la tenuta delle stesse in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o degli affari (riguardante l'ipotesi di tenuta irregolare). Va allora ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2 I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (si veda, tra le più recenti, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01; massime precedenti conformi: n. 18634 del 2017 rv. 269904 - 01, n. 26379 del 2019 rv. 276650 - 01, n. 43977 del 2017 rv. 271753 - 01, n. 43966 del 2017 rv. 271611). La sentenza impugnata ha fatto riferimento all'inesistenza di documentazione contabile della società relativa ad un lungo periodo sino alla data di fallimento, senza tuttavia argomentare in maniera congrua e non manifestamente illogica sulla sussistenza del dolo specifico, richiesto dalla prima delle ipotesi disciplinate dall'art. 216, comma primo, n. 2 I. fall., sebbene con l'atto di appello l'imputato avesse contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo.1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, che verte sul diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità, va rilevato che tale diniego è stato correlato alla valutazione dello stato passivo, corrispondente alla entità del credito rimasto insoddisfatto, pari a euro 103.160,87. Tale riferimento non è sufficiente, giacché la circostanza attenuante deve essere valutata in relazione al danno causato ai creditori al momento della consumazione del reato e non all'entità del passivo (Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018 Rv. 275345). Peraltro, il danno causato ai creditori deve valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori (Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019 Rv. 279098). 3. Va dunque disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso in-Rdma, il 17 gennaio 2022 Consiglieré estetsore [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENta_E
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