CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13712/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/4/2022 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Trieste, decidendo in sede di rinvio per effetto dell'annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione del 18 settembre 2020 n. 28108 su ricorso per saltum proposto dal P.G. avverso la sentenza di primo grado, ha parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trieste con la sentenza del 15 settembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi 4 di reclusione, sostituita con la sanzione sostitutiva della libertà controllata per il doppio della durata, rideterminando la pena inflitta in mesi 5 e giorni 10 di reclusione, senza concedere la sostituzione della pena. 2. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, escludendo la continuazione tra gli episodi storici integranti la condotta di resistenza; aveva concesso le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e aveva fissato la pena nel minimo edittale (mesi 6 di reclusione) ridotta per la scelta del rito a mesi 4 di reclusione, sostituita infine con la sanzione della libertà controllata per la durata di 8 mesi. Il P.g. aveva proposto ricorso immediato avverso la sentenza deducendo la violazione di legge, per l'errata determinazione della pena, conseguente al mancato riconoscimento del pur contestato vincolo della continuazione; aveva, inoltre, censurato l'omessa motivazione a sostegno della disposta sostituzione della pena detentiva, in ragione dei precedenti penali che gravavano sull'imputato, anche specifici, che ostavano ad un favorevole giudizio di prognosi quanto all'efficacia del reinserimento sociale dell'imputato. La Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza del Tribunale quanto all'errata esclusione della continuazione tra gli episodi storici; aveva quindi disposto che nel giudizio di appello si dovesse rideterminare la pena da infliggere, secondo i criteri fissati dall'art. 81 cod. pen. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla statuizione della sentenza impugnata che non aveva concesso la sostituzione della pena inflitta; osserva il ricorrente che l'annullamento della Corte di cassazione era stato pronunciato esclusivamente in relazione al profilo della determinazione della misura della pena, per effetto della mancata applicazione della disciplina del reato continuato, sicché in ordine alla già concessa sostituzione della pena detentiva si era formato il giudicato e il giudice di appello non aveva alcun potere di riformare sul punto la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La premessa da cui muove il ricorrente, in apparenza coerente con il tenore della pronuncia di annullamento della Corte di cassazione, non è condivisibile. L'omessa indicazione, in sede di annullamento da parte dei giudici di legittimità, della parte della sentenza di primo grado che aveva disposto la sostituzione della pena detentiva inflitta in quella sede, non equivale al dato processuale del passaggio in giudicato di quella statuizione, come tale sottratto al giudizio della Corte d'appello in sede di rinvio. Oggetto del giudizio di rinvio, infatti, era l'annullamento della sentenza relativamente al profilo del trattamento sanzionatorio, che doveva essere condotto tenendo conto del criterio relativo ali'aumento di pena ex art. 81, cod. pen.; ciò implicava il potere del giudice d'appello di riesaminare le parti della sentenza annullata connesse a quella oggetto di espresso annullamento. La questione della sostituzione della pena detentiva da infliggere è evidentemente connessa e dipendente dalla previa risoluzione del profilo inerente alla quantificazione della sanzione da applicare in concreto; il che rende legittimo l'esercizio del potere di giudizio espresso dalla Corte d'appello. A questo riguardo, costituisce criterio interpretativo affermato da tempo nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui al giudice di rinvio è di certo attribuito potere decisorio non solo sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento, ma anche «su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse attrae nella sfera del riesame anche quelle "parti" che, siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggono alla formazione del giudicato» (Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, Velotti, Rv. 204637 - 01). Dovendo il giudice del rinvio rideterminare il trattamento sanzionatorio, alla stregua della disposizione dell'art. 81 cod. pen., l'annullamento della precedente statuizione ha travolto anche il profilo, inscindibilmente connesso al primo, dell'eventuale sostituzione della pena detentiva da irrogare, in ragione della necessità di una rinnovata valutazione dei presupposti per la sostituzione alla stregua della pena in concreto individuata dal giudice del rinvio che, ad esempio e ragionando per ipotesi, ove applicato l'aumento massimo dell'art. 81, comma 2, cod. pen., sarebbe risultata ostativa alla invocata sostituzione con la libertà controllata (arg. a contrario, Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori, Rv. 260327 - 01, in cui si è affermato che l'annullamento parziale della sentenza di condanna, limitatamente alla concedibilità di una circostanza attenuante, implica la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza che_ concerne la pena base per il reato ritenuto più grave, in quanto quest'ultima non ha connessione essenziale con la parte oggetto dell'annullamento, sicché nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di procedere alla rideterminazione di essa). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il