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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 1972

Cassazione n. 17415/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cs) il 21/4/1972 avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno depositato atto di rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15/11/2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza emessa il 19/10/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella del divieto di dimora nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 452-quaterdecies cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione il Madeo, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione ed erronea applicazione dell'art. 452-quaterdecies cod. pen.; illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione; - violazione ed erronea applicazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.; vizio di motivazione.

3. Con atto depositato il 16/3/2023, i difensori del ricorrente - muniti di procura speciale - hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per sopraggiunta carenza di interesse, essendo intervenuta, successivamente all'impugnazione, ordinanza di modifica della misura cautelare.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Non segue la condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto la rinuncia è motivata dal venir meno dell'interesse a sostenere l'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2023 Il ere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cs) il 21/4/1972 avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno depositato atto di rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15/11/2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza emessa il 19/10/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella del divieto di dimora nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 452-quaterdecies cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il Madeo, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione ed erronea applicazione dell'art. 452-quaterdecies cod. pen.; illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione; - violazione ed erronea applicazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. 3. Con atto depositato il 16/3/2023, i difensori del ricorrente - muniti di procura speciale - hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per sopraggiunta carenza di interesse, essendo intervenuta, successivamente all'impugnazione, ordinanza di modifica della misura cautelare. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Non segue la condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto la rinuncia è motivata dal venir meno dell'interesse a sostenere l'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2023 Il ere estensor
Sentenza Cassazione n. 17415/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris