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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 agosto 1983

Cassazione n. 47301/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: M0.3AHIDI ZAKARIA nato il 27/08/1983 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa il 10 febbraio 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di furto con strappo e lesioni, commessi in Gerenzano il 29 giugno 2015.

Considerato che il ricorso deduce violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento alla individuazione dell'imputato quale autore del reato e sostiene che l'affermazione della penale responsabilità sarebbe stata fondata sul riconoscimento eseguito dalla persona offesa poco dopo i fatti in assenza di una ricognizione eseguita nelle forme previste dall'art. 213 cod. proc. pen; un riconoscimento che sarebbe complessivamente inattendibile e non è stato confermato nel corso del giudizio.

Ritenuto che tale censura non superi il vaglio di ammissibilità in quanto tesa a una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie, già analiticamente esaminate e valutate dai giudici di merito nella sentenza impugnata.

Rilevato che con motivazione congrua, scevra da profili di contraddittorietà e manifesta illogicità, la sentenza impugnata ha attribuito decisivo rilievo alla circostanza, puntualmente riportata in sentenza, che la persona offesa riconobbe l'autore del reato mentre, accompagnata dal marito, si recava in ospedale per curare le ferite riportate a seguito del furto con strappo.

La Corte territoriale osserva che tale riconoscimento avvenne a meno di un'ora dal fatto e fu così spontaneo e così attendibile da indurre la persona offesa a seguire l'odierno imputato, contestualmente avvisando le forze dell'ordine.

Sottolinea inoltre che, secondo quanto dichiarato dalla persona offesa, Mojahidi, quando la vide, gettò a terra la bici che stava usando e fuggì a piedi.

Osserva che Mojahidi non avrebbe avuto motivo di scappare se non fosse stato l'autore del furto.

Rileva, infine, che la persona offesa ha nuovamente riconosciuto nell'imputato l'autore del fatto quando lo ha visto in udienza e sottolinea che l'attendibilità della teste è confermata dalla constatazione che, a quattro anni di distanza dai fatti, tale riconoscimento non è avvenuto in termini di certezza.

Rilevato che il ricorso non si confronta compiutamente con queste motivazioni e invoca, nella sostanza, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: M0.3AHIDI ZAKARIA nato il 27/08/1983 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa il 10 febbraio 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di furto con strappo e lesioni, commessi in Gerenzano il 29 giugno 2015. Considerato che il ricorso deduce violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento alla individuazione dell'imputato quale autore del reato e sostiene che l'affermazione della penale responsabilità sarebbe stata fondata sul riconoscimento eseguito dalla persona offesa poco dopo i fatti in assenza di una ricognizione eseguita nelle forme previste dall'art. 213 cod. proc. pen; un riconoscimento che sarebbe complessivamente inattendibile e non è stato confermato nel corso del giudizio. Ritenuto che tale censura non superi il vaglio di ammissibilità in quanto tesa a una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie, già analiticamente esaminate e valutate dai giudici di merito nella sentenza impugnata. Rilevato che con motivazione congrua, scevra da profili di contraddittorietà e manifesta illogicità, la sentenza impugnata ha attribuito decisivo rilievo alla circostanza, puntualmente riportata in sentenza, che la persona offesa riconobbe l'autore del reato mentre, accompagnata dal marito, si recava in ospedale per curare le ferite riportate a seguito del furto con strappo. La Corte territoriale osserva che tale riconoscimento avvenne a meno di un'ora dal fatto e fu così spontaneo e così attendibile da indurre la persona offesa a seguire l'odierno imputato, contestualmente avvisando le forze dell'ordine. Sottolinea inoltre che, secondo quanto dichiarato dalla persona offesa, Mojahidi, quando la vide, gettò a terra la bici che stava usando e fuggì a piedi. Osserva che Mojahidi non avrebbe avuto motivo di scappare se non fosse stato l'autore del furto. Rileva, infine, che la persona offesa ha nuovamente riconosciuto nell'imputato l'autore del fatto quando lo ha visto in udienza e sottolinea che l'attendibilità della teste è confermata dalla constatazione che, a quattro anni di distanza dai fatti, tale riconoscimento non è avvenuto in termini di certezza. Rilevato che il ricorso non si confronta compiutamente con queste motivazioni e invoca, nella sostanza, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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