Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1966
ECLI:EU:C:1966:53
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61965C0009
[OSCURATO:PERSONA] dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 14 dicembre 1966 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] (antefatti, conclusioni delle parti, procedimento)
Valutazione giuridica
I — Sulla ricevibilità
II — Nel merito
1. Sugli argomenti che hanno rapporto diretto con le decisioni individuali impugnate
a) Sul metodo seguito dall'[OSCURATO:PERSONA] per la determinazione del consumo di rottame
aa) Periodo febbraio 1957-novembre 1958
bb) Periodo maggio 1956-gennaio 1957
b) Sui restanti argomenti che riguardano direttamente le decisioni individuali
2. Sull'eccezione d'illegittimità opposta alle decisioni generali in materia di rottame
a) Mancanza del parere del Consiglio dei Ministri
b) Assenza di motivazione e violazione dell'articolo 78 del trattato
c) Carattere provvisorio dei conteggi di perequazione
d) Violazione delle raccomandazioni del Consiglio dei Ministri; discriminazione; i prezzi di perequazione sarebbero stati erroneamente determinati
3. Sulla domanda di risarcimento
4. Domande incidentali e spese
III — [OSCURATO:PERSONA], signori Giudici
,
Le cause riunite che mi accingo ad esaminare vertono sugli obblighi perequativi della ricorrente, tuttora inadempiuti. Poiché il sistema di perequazione nel suo complesso ci è noto da altre cause, mi limiterò alla disamina dei punti che caratterizzano la fattispecie.
Nel periodo della perequazione la ricorrente aveva in funzione un'acciaieria a Savigliano (Cuneo) con un forno elettrico da 4,5 tonnellate nel quale impiegava rottame soggetto a perequazione. Lo stabilimento proveniva dall'acquisto e dalla trasformazione degli impianti della società I.S.A.P., ammessa al concordato e liquidata negli anni 1955 e 1956. È controversa la data d'inizio della produzione soggetta all'onere perequativo. Sta di fatto che dal 1
o
febbraio 1957 fino al novembre 1958, vale a dire fino al termine del consorzio di perequazione, la ricorrente ha regolarmente denunciato all'ufficio regionale italiano acquisti di rottame ed ha versato dei contributi. Stando alle denunce, nel periodo in questione sarebbero state acquistate 1163 tonn. di rottame e versati contributi per complessive lire 661176.
Presso la ricorrente, come presso altri consumatori di rottame, vennero più volte effettuati dei controlli per verificare la veridicità delle denunce. I funzionari della S.A.F.S., per incarico dell'[OSCURATO:PERSONA], ispezionavano a fondo l'azienda della ricorrente dal 25 al 30 giugno 1958 (v. la relazione del 5 luglio 1958). Pare però che la ricorrente non abbia esibito tutti i documenti che le vennero richiesti. Anzi, pare sia stato esibito solo un contratto di fornitura di energia elettrica con le relative fatture, dalle quali si è potuto accertare il consumo di energia dell'acciaieria nel periodo 1
o
maggio-31 dicembre 1957. Al fine di verificare tali cifre, la direzione generale acciaio dell'[OSCURATO:PERSONA], con lettera 27 novembre 1961, invitava la ricorrente ad esibire o far inviare dal fornitore tutte le fatture concernenti il consumo di energia elettrica ed a dichiarare che le fatture esibite — direttamente o indirettamente — coprivano l'intero consumo di energia. Il 27 dicembre 1961 la ricorrente declinava per lettera l'invito; di conseguenza, il 23 febbraio 1962, l'[OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione con cui ripeteva l'ingiunzione fatta a suo tempo dalla direzione generale acciaio. La questione veniva portata dinanzi a questa Corte (cause 5-11, 13 e 15-62, Raccolta, vol. VIII-4, 1962, pag. 837 e segg.) che, con sentenza 14 dicembre 1962, dichiarava regolare la decisione impugnata. Non avendo la ricorrente ottemperato all'ingiunzione, l'[OSCURATO:PERSONA] le infliggeva ammende e penalità di mora a norma dell'articolo 47 del trattato C.E.C.A. (decisioni 18 dicembre 1962). I provvedimenti venivano impugnati dall'interessata (cause
2 e 10-63, Raccolta, vol. IX-3, pag. 649
), ma la Corte con sentenza 16 dicembre 1963 accoglieva sostanzialmente la tesi dell'[OSCURATO:PERSONA].
Dal 2 al 9 ottobre 1962 l'[OSCURATO:PERSONA] inviava i propri ispettori presso la ricorrente (cfr. relazione del 19 novembre 1962), ma i risultati dell'ispezione non coincisero con quelli ottenuti dagli ispettori della S.A.F.S.
Dopo l'adozione della decisione generale 7-63, la ricorrente ed altri consumatori di rottame ricevevano dalla direzione generale acciaio — in data 8 aprile 1963 — il conto provvisorio dei rispettivi debiti e crediti perequativi al 31 maggio 1963. Poiché le fatture relative al consumo di energia elettrica non erano ancora pervenute all'[OSCURATO:PERSONA], l'onere perequativo veniva fissato in lire 8067684, prendendo come base i quantitativi denunciati. La ricorrente contestava l'esatezza del conto, chiedendo inoltre ulteriori particolari sul consorzio di perequazione, informazioni che le vennero fornite con lettera 31 luglio 1964.
A quest'epoca le difficoltà economiche della ricorrente pare si fossero acuite notevolmente e, con sentenza del tribunale di Saluzzo in data 8 giugno 1964, l'impresa veniva posta per un anno sotto amministrazione controllata. Di fronte a questo fatto l'[OSCURATO:PERSONA] si vedeva obbligata a riesaminare con urgenza la situazione perequativa della ricorrente in base ai dati di cui disponeva in quel momento. I risultati sono esposti in una lettera della direzione generale acciaio in data 18 agosto 1964, con cui l'onere perequativo viene fissato in lire 114055664. Non avendo la ricorrente accettato nemmeno questo importo, il 13 novembre 1964 venivano adottate altre due decisioni che avrebbero dovuto permettere all'[OSCURATO:PERSONA] di entrare nel novero dei creditori fallimentari. La prima decisione determinava l'imponibile in base al consumo di energia rilevato durante le operazioni di controllo (base imponibile 16444 tonn.) ; la seconda decisione determinava il debito perequativo, che coincideva con quello già comunicato il 18 agosto 1964, vale a dire lire 114055664.
Il ricorso 9-65 è diretto contro queste due decisioni.
Dopo la proposizione del ricorso, il tribunale civile di Saluzzo, con sentenza 22 giugno 1965, dichiarava fallita la ricorrente. Con lettera del 27 dicembre 1965, il patrono che fino ad allora aveva assistito la ricorrente riceveva un nuovo mandato processuale dal curatore del fallimento, il che permetteva la continuazione del processo in questa sede.
Parimenti dopo la proposizione del ricorso l'[OSCURATO:PERSONA], che aveva interpellato le autorità italiane competenti, il 9 aprile 1965 riceveva, tramite l'Ambasciata d'Italia a Lussemburgo, ulteriori informazioni sul consumo di energia elettrica relativo al forno elettrico della ricorrente nel periodo 1
o
maggio 1956-30 novembre 1958. Tali informazioni la inducevano ad adottare due nuove decisioni, in data 5 ottobre 1965, nelle quali si determinava il consumo supplementare di rottame della ricorrente rispetto a quello già accertato nella decisione 13 novembre 1964 (vale a dire 17497 tonn.) ed il relativo supplemento di onere perequativo (cioè lire 122696963). Il 26 novembre 1965 il curatore del fallimento ha impugnato le due decisioni (ricorso 58-65).
Con ordinanza della Corte in data 18 gennaio 1966 le cause sono state riunite ai fini della procedura e della decisione e le conclusioni si presentano quindi come segue :
Causa 9-65 :
—
annullamento delle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 13 novembre 1964;
—
dichiarazione dell'illegittimità e dell'inapplicabilità della decisione generale 7-63.
Causa 58-65 :
—
annullamento delle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] del 5 ottobre 1965;
—
dichiarazione dell'illegittimità e dell'inapplicabilità delle decisioni generali 7-61 e 7-63;
—
condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno — per faute de service commessa nella gestione e nel controllo della cassa di perequazione, specie in rapporto alle frodi commesse in materia di perequazione ed al ritardo nella comunicazione dell'entità dei contributi — in ragione di un importo da determinarsi mediante perizia.
L'[OSCURATO:PERSONA] sostiene che i ricorsi sono infondati.
Quanto al procedimento noterò ancora che la ricorrente ha sollevato vari incidenti a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura sui quali la Corte non si è ancora pronunciata.
Il 27 aprile 1965 la ricorrente presentava istanza di sospensione del procedimento, in attesa che venisse risolta una pregiudiziale deferita alla Corte Costituzionale l'11 dicembre 1964 dal tribunale civile di Torino e relativa a taluni articoli del trattato C.E.C.A. La Corte respingeva la domanda con ordinanza 22 giugno 1965, ponendo le spese relative a carico della ricorrente.
In un secondo incidente, sollevato il 4 aprile 1966, la ricorrente chiedeva alla Corte di ingiungere all'[OSCURATO:PERSONA] di precisare la rilevanza processuale della lettera della direzione generale acciaio in data 28 gennaio 1966 nella quale — successivamente all'adozione della decisione generale 19-65 (con cui si stabiliva l'entità definitiva dell'onere perequativo) — si comunicava che il debito di perequazione della ricorrente veniva portato a lire 252494640. Con ordinanza 2 luglio 1966 la Corte rinviava al merito.
Con incidente del 27 giugno 1966, la ricorrente domandava infine alla Corte di disporre l'esibizione dell'originale del documento (di cui era stata prodotta in giudizio la fotocopia) allegato alla lettera dell'Ambasciata d'Italia in data 9 aprile 1965. Esibito il documento, con ordinanza 13 luglio 1966 la Corte constatava la conformità della fotocopia all'originale. La decisione sulle spese relative veniva riservata.
Così si presenta la controversia da esaminare.
Valutazione giuridica
I — Sulla ricevibilità
Non sono state sollevate questioni di ricevibilità, né è il caso di sollevarne d'ufficio, il che mi permette di entrare direttamente nel merito della controversia.
II — Nel merito
La causa verte fondamentalmente sul se, nelle decisioni del 13 novembre 1964 e del 5 ottobre 1965, l'[OSCURATO:PERSONA] abbia esattamente valutato il consumo di rottame. Vi sono poi altre questioni relative ai vari aspetti dell'accertamento dell'imponibile, e a questo proposito dovremo esaminare la legittimità di decisioni generali in materia di rottame. La ricorrente invoca infine la faute de service assertivamente commessa nella gestione e nel controllo del consorzio, con conseguenti imposizione di contributi di perequazione troppo elevati ed impossibilità per le imprese consumatrici di calcolare l'incidenza dei contributi stessi sui loro costi di produzione.
1. Sugli argomenti che hanno rapporto diretto con le decisioni individuali impugnate
a) Sul metodo seguito dall'[OSCURATO:PERSONA] per la determinazione del consumo di rottame
Innanzitutto mi occuperò del problema essenziale, vale a dire della determinazione del consumo di rottame imponibile. Accennerò brevemente al come si è proceduto all'accertamento. L'[OSCURATO:PERSONA] asserisce di non essere pervenuta a procurarsi dati attendibili (sugli acquisti di rottame, le scorte, le cadute proprie, ecc.) malgrado le ripetute ispezioni effettuate presso la ricorrente e l'esame dei documenti relativi. Essa ha quindi fatto ricorso al metodo induttivo, basando il calcolo sul quantitativo di energia elettrica consumata nel forno della ricorrente per la produzione di acciaio. Esiste un coefficiente che permette di calcolare non solo la produzione d'acciaio, ma anche la quantità di rottame impiegato a questo scopo. La prima decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] si fondava sui dati raccolti dagli ispettori della S.A.F.S. nel giugno 1958, dati che si riferivano al periodo maggio 1956 -dicembre 1957, mentre per il restante periodo soggetto a perequazione si era calcolato un valore medio sulla scorta dei dati rilevati dalla S.A.F.S., poiché era evidente l'inattendibilità del risultato dell'ispezione effettuata nel 1962. Il consumo totale di energia ammontava a 14909605 kwh dal che risultava un consumo di rottame pari a 16444 tonnellate. L'[OSCURATO:PERSONA], dopo che ebbe appreso, tramite l'Ambasciata d'Italia, che dai rilievi delle competenti autorità italiane risultava un consumo di 30141900 kwh, adottava una seconda decisione, in cui teneva conto di un consumo supplementare di 15232295 kwh, e quindi di un consumo di rottame di 17497 tonn. da aggiungersi al precedente. Ciò premesso, sorge anzitutto il problema del se l'applicazione alla ricorrente del metodo induttivo sia o meno giustificata. L'articolo 2 della decisione 13-58 (G.U. 1958, pag. 271), cui si richiama anche la ricorrente, recita a questo proposito :
«Qualora le imprese omettano di dichiarare gli elementi di calcolo dei contributi, l'[OSCURATO:PERSONA] è autorizzata a procedere mediante valutazione d'ufficio. L'[OSCURATO:PERSONA] è ugualmente autorizzata a rettificare d'ufficio le dichiarazioni in appoggio delle quali non possa essere prodotta una valida giustificazione.»
Dobbiamo quindi distinguere il periodo in cui è indiscusso che la ricorrente non ha effettuato denunce (maggio 1956-gennaio 1957) dal periodo successivo, in cui il rottame è stato denunciato e quindi si tratta solo di rettificare i dati.
aa) Periodo febbraio 1957-novembre 1958
Esaminiamo innanzitutto il periodo per il quale sono state fatte regolarmente le denunce.
Potrebbe parere superfluo il rimettere sul tappeto la questione del se il metodo induttivo potesse essere applicato, dal momento che la Corte in una precedente causa (sentenza 5-11, 13 e 15-62, Raccolta, vol. VIII, pag. 861), promossa dalla stessa ricorrente e vertente sulla produzione di fatture relative al consumo di energia elettrica, ha affermato quanto segue :
«Nella specie, e tenuto conto delle circostanze, la pretesa che le fatture fossero inviate a Lussemburgo non era eccessiva, né sproporzionata allo scopo perseguito. I controlli già effettuati sul posto dagli incaricati dell'[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] giustificavano seri dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni fatte da determinate imprese a proposito del loro consumo di rottame.»
Non dobbiamo però limitarci a tale richiamo, poiché tutta la procedura in corso ha dimostrato ancora una volta quanto risponda a verità la citazione di cui sopra. Dalla relazione della S.A.F.S., prodotta dopo la chiusura della fase orale, apprendiamo infatti che taluni documenti contabili assai comuni non sono stati tenuti dalla ricorrente (quali i registri delle entrate di rottame, il registro delle fatture, la contabilità industriale e la contabilità di magazzino (
2
);) oppure sono stati tenuti solo dal 1958 (come i registri dei movimenti del rottame nell'ambito dell'impresa (
2
), che altri documenti non erano stati conservati (come i certificati di peso e i documenti di trasporto (
2
);) oppure erano stati smarriti (come i registri dei semilavorati (
2
). Infine lo stesso avvocato della ricorrente aveva ricusato di produrre altri documenti (come il libro giornale e l'inventario (
3
);) oppure i documenti presentati si limitavano ad un periodo ridotto, cioè il mese di gennaio 1957 (come determinate fatture di acquisto e di vendita (
4
) e per di più erano evidentemente incompleti. Nel 1962 la ricorrente pare sia stata più compiacente nei confronti degli ispettori (anche se in questa occasione il legale in un primo tempo ha opposto una certa resistenza). A quanto ci risulta dalla relazione, anche in questa occasione non furono presentati taluni documenti (contrariamente a quanto sostiene il patrono nella memoria dell' 11 novembre 1966, il registro dei semilavorati relativo al 1957 (
5
); furono commesse inesattezze nelle dichiarazioni (ad esempio il rottame di fonderia rilevato dalla I.S.A.P. (
6
) e risultarono enigmatiche contraddizioni tra grafici, dichiarazioni e analisi tecniche (ad esempio relativamente al libro degli inventari e alle dichiarazioni sulle scorte di rottame (
7
), circa le dichiarazioni sulla produzione di lingotti e laminati (
8
), ecc.). Ma soprattutto — il che è decisivo — le ammissioni della ricorrente nel corso della presente causa hanno inconfutabilmente dimostrato le sue gravi violazioni dell'obbligo di denuncia nel periodo soggetto a perequazione. Come risulta dalla decisione 13 novembre 1964, per il periodo febbraio 1957-novembre 1958 la ricorrente aveva denunciato un consumo di rottame d'acquisto pari a 1163 tonnellate, ma, al momento della produzione dei documenti contabili, doveva ammettere nella replica che nello stesso periodo aveva consumato almeno 10046,601 tonnellate di rottame soggetto a perequazione, vale a dire il decuplo circa di quanto aveva denunciato.
Ciò giustifica appieno l'applicazione del metodo induttivo, fatta dall'[OSCURATO:PERSONA].
In base alla nostra giurisprudenza, sorge quindi solo la questione del se la ricorrente in seguito, ad esempio in corso di causa, possa dimostrare che i risultati ottenuti col metodo induttivo non corrispondono alla realtà e vanno sostituiti da altre cifre, vale a dire da quelle tratte dai libri prodotti con la replica. Prima di esaminare più a fondo questi ultimi, dobbiamo porci la questione dell'ammissibilità di tale prova, che l'[OSCURATO:PERSONA] contesta in quanto l'articolo 42 del regolamento di procedura non è stato osservato. Il paragrafo 1 recita :
«Le partì possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, giustificando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti.»
In effetti nelle memorie non vi è traccia di giustificazione. Volendo essere indulgenti, la potremmo reperire in forma implicita nel richiamo della ricorrente alla brevità del termine d'impugnazione e nel fatto che l'impresa si è venuta a trovare in una situazione del tutto particolare a causa della procedura di fallimento, promossa contemporaneamente alla proposizione del ricorso in questa sede. Nella fattispecie comunque non propenderei per l'applicazione rigida del principio sopracitato, bensì per l'esame del contenuto dei libri prodotti che ci consente un giudizio obiettivo della situazione.
Risulterà immediatamente che due libri sono irrilevanti ai fini processuali, vale a dire il libro inventario e i quattro volumi del giornalmastro. In questi ultimi sono registrate solo delle cifre ed è impossibile — senza consultare i documenti relativi — accertare di quali operazioni si tratti e di quali quantità di merce. Il libro inventario contiene delle registrazioni relative alle scorte di magazzino che si riferiscono alle chiusure di bilancio degli anni 1957, 1958 e 1959 e non sono di alcuna utilità per l'accertamento dei movimenti di rottame
nel corso
delle annate soggette a perequazione. L'unico documento apprezzabile è quindi il riepilogo dei movimenti di magazzino, dal quale la ricorrente intende desumere che il suo imponibile è pari tutt'al più a 10046,601 tonnellate.
Vorrei però aggiungere alcune riserve e alcune osservazioni.
Da tale registro, nel quale le cifre relative al 1957 occupano una pagina e mezza e quelle relative al 1958 due pagine, si possono desumere soltanto alcuni dati complessivi relativi alle entrate di rottame (8864,170 tonn. nel 1957; 3884,092 e 3953,980 tonn. nel 1958) e alle uscite di rottame per la lavorazione in stabilimento (9046,571 tonn. nel 1957; 8011,272 tonn. nel 1958). Per contro, manca ogni indicazione sui coefficienti di calcolo e sulle detrazioni effettuate dalla ricorrente in considerazione delle cadute proprie e dell'asserito consumo di rottame in fonderia (consumo che d'altra parte non risulta dalle relazioni degli ispettori). Per lo meno, è quindi impossibile ritenere esatto il quantitativo totale di rottame soggetto a perequazione (14834,439 tonn.) menzionato a pag. 22 della replica, per non parlare dei calcoli contenuti nella memoria del 18 novembre 1966 e basati su altre cifre, che danno un totale di 10046,601 tonnellate.
Vi è però una seconda obiezione ancor più importante sul
valore probatorio
di detto documento. Si tratta innanzitutto di registrazioni fatte dalla stessa ricorrente, la cui esattezza non è stata controllata da terzi, malgrado i numerosi timbri, visti e legalizzazioni apposti in calce. In effetti tali suggelli attestano solo la data iniziale e finale delle registrazioni o il fatto che nessuna pagina è stata asportata o manomessa. Quanto però all'esattezza del
contenuto
del documento, non c'inducono a dubitarne solo il fatto che la ricorrente a quell'epoca aveva dichiarato il falso al consorzio di perequazione, alterando di molto le cifre, né il risultato dei controlli effettuati dalla S.A.F.S. e dagli ispettori dell'[OSCURATO:PERSONA] i quali hanno rinvenuto notevoli quantità di rottame non registrato (ottenuto dalla demolizione di macchine già dell'I.S.A.P.) ed hanno desunto un notevole consumo di rottame dalla produzione di lingotti. Quel che più conta è la summenzionata comunicazione delle autorità italiane circa il consumo di energia della ricorrente, comunicazione dalla quale, applicando una formula sinora ritenuta appropriata, si ricava un consumo di rottame di 25000 tonnellate. Non possiamo trascurare questi dati perché sappiamo che in Italia il consumo di energia è soggetto ad un rigido controllo statale a scopi fiscali, circostanza che dà un particolare valore probatorio ai dati comunicati dall'autorità statale competente.
Gli elementi comunicati tramite l'Ambasciata d'Italia non possono neppure essere trascurati — come vorrebbe la ricorrente — per il fatto che si tratta di dichiarazioni di
terzi
che non sono parti in causa; il trattato C.E.C.A. conferisce infatti espressamente all'[OSCURATO:PERSONA] (art. 5) il potere di assumere informazioni dagli organi nazionali ed obbliga (art. 86) gli Stati membri a cooperare con la Comunità al raggiungimento degli scopi prefissi dal trattato. In proposito è infine irrilevante la questione, sollevata dalla ricorrente, del se non sia possibile che i dati comunicati riguardino il consumo
totale
dell'impresa, giacché la comunicazione dell'Ambasciata d'Italia dissipa ogni dubbio, riferendosi particolarmente al consumo di energia elettrica nei forni per la produzione d'acciaio.
Se si parte da questi dati e si applica il parametro già più volte approvato dalla Corte, non si rilevano solo lievi discordanza con i dati forniti dalla ricorrente, ma ne risulta un consumo di rottame superiore di oltre il 100 %, e non rimane quindi che concludere che i documenti prodotti dalla ricorrente sono incompleti e non hanno alcun valore probatorio. Questo risultato è confermato dal fatto ch'esso coincide pressapoco con i calcoli dell'[OSCURATO:PERSONA], ottenuti in base ai rilievi della S.A.F.S. sul consumo di energia della ricorrente.
Come si rileva dal documento n. 1 prodotto col controricorso della causa 9-65, gli ispettori della S.A.F.S. hanno preso visione, nel 1958, di fatture che avrebbero dovuto riferirsi a
due
mesi, mentre l'attestato prodotto con la controreplica e rilasciato il 13 dicembre 1960 dalla società erogatrice di energia, prova che alle imprese di un certo rilievo («utenze di particolare importanza» cui non viene fornita solo energia elettrica per illuminazione, ad uso domestico o per motori) l'energia consumata veniva fatturata
mensilmente.
Tali considerazioni m'inducono a considerare fallito il tentativo della ricorrente di fornire la prova contraria mediante produzione dei documenti citati più sopra. Un risultato diverso sarebbe forse plausibile solo se ci fossero stati presentati documenti
singoli
relativi al periodo in questione, documenti che, a quanto afferma l'avvocato della ricorrente nella memoria dell' 11 novembre 1966, esistono ancora, almeno in parte, e che avrebbero dovuto essere conservati dal momento che dai controlli del 1958 e del 1962 erano emerse notevoli differenze nel consumo di rottame. La Corte potrebbe eventualmente chiedere alle autorità italiane se i dati trasmessi riguardino effettivamente solo il consumo di energia relativo ai forni elettrici della ricorrente. Poiché però la chiarezza della comunicazione mi fa ritenere superfluo un tale accertamento, propongo di tener fermi i dati ricavati dall'[OSCURATO:PERSONA] in via induttiva per il periodo febbraio 1957-novembre 1958, salve restando le modifiche che potranno apparire necessarie in seguito alle considerazioni che esporrò più avanti.
bb) Periodo maggio 1956-gennaio 1957
È ancor più difficile sindacare il periodo nel quale la ricorrente non ha fatto denunce, affermando che non vi era stata un'effettiva produzione di acciaio. Come abbiamo visto negli antefatti, la ricorrente ha rilevato una parte degli impianti della fallita I.S.A.P., che aveva una fonderia a Savigliano, al fine di allestire un'acciaieria ed un laminatoio. I lavori di trasformazione sarebbero durati per tutto il 1956 e la produzione d'acciaio vera e propria avrebbe potuto essere avviata solo dopo il 1
o
febbraio 1957. Fino a quella data la ricorrente, prescindendo dai lavori di trasformazione, si sarebbe limitata ad eseguire i contratti rilevati dalla I.S.A.P., fornendo prodotti di fonderia, che non avrebbero alcuna rilevanza agli effetti della perequazione.
Se tali affermazioni rispondessero al vero, le decisioni impugnate andrebbero annullate, almeno in parte, in quanto presumono che la ricorrente abbia consumato rottame destinato alla produzione di acciaio già anteriormente al 1
e
febbraio 1957.
Rilevo pero che anche a questo proposito l'analisi delle prove addotte non si risolve favorevolmente per la ricorrente. Non si deve dare eccessivo peso all'affermazione che nel 1956 la ricorrente non ha
acquistato
rottame, in quanto per il consorzio di perequazione — come rileva l'[OSCURATO:PERSONA] — è sufficiente che si produca acciaio servendosi delle scorte
disponibili.
Quindi non mi limiterò, come fa l'[OSCURATO:PERSONA], a definire incredibile l'assunto che nella fonderia sono stati usati i lingotti d'acciaio disponibili giacché è impossibile che vengano usati in fonderia lingotti, vale a dire semilavorati.
Piuttosto devo accertare se l'[OSCURATO:PERSONA] abbia addotto elementi atti a far ritenere che la ricorrente ha iniziato a produrre acciaio già anteriormente al 1
o
febbraio 1957. Propendo per l'affermativa. Appare infatti improbabile che i lavori di trasformazione si siano protratti per circa un anno senza che vi fosse produzione di acciaio comunque utilizzabile. La società ricorrente è stata costituita il 25 ottobre 1955; il 1
o
dicembre 1955 ha stipulato il contratto d'affìtto e da tale momento (o, per attenerci ai documenti ufficiali, dal 1
o
gennaio 1956), e non quindi dalla metà di maggio come sostiene ora, essa ha potuto iniziare la trasformazione degli impianti.
Più di queste considerazioni generali, hanno importanza i dati sul consumo di energia elettrica raccolti dalla S.A.F.S. : non solo il contratto per la fornitura dell'energia ha avuto effetto dal1
o
maggio 1956, ma anche — si vedano le fatture originali — nei bimestri maggio-giugno 1956 e specie dal settembre-ottobre 1956, il consumo di energia nei forni della ricorrente è stato notevole (maggio-giugno 493500 kwh, luglio-agosto 652300, settembre-ottobre 925500 e novembre-dicembre 913300). Il raffronto con le cifre del 1957, che rileva oscillazioni da 915100 a 1332900 kwh e il fatto (non contestato dalla ricorrente) che il numero degli operai è rimasto praticamente immutato nel 1956 e nel 1957, obbligano a concludere che già nel 1956 la ricorrente ha prodotto una notevole quantità d'acciaio.
Se ciò prova che anche nel primo periodo litigioso la ricorrente, violando gli obblighi imposti dalle decisioni generali, non ha effettuato le denunce, a norma dell'articolo 2 della decisione 13-58 risulta legittimo l'impiego del metodo induttivo e spetta alla ricorrente provare la fondatezza dei suoi assunti.
Ora questa prova non è stata affatto fornita: la ricorrente si limita sostanzialmente a contestare l'esattezza delle cifre relative al consumo di energia. Essa inoltre pone in dubbio che i dati si riferiscano solo ai forni elettrici, e ciò benché la relazione della S.A.F.S. sottolinei chiaramente che si è fatta accurata distinzione tra i vari impieghi di energia e sia inoltre tuttora possibile alla ricorrente provare la fondatezza dei suoi dubbi, producendo almeno le copie di vecchie fatture dell'energia elettrica.
La ricorrente offre poi di provare mediante testimoni la fondatezza di quanto afferma, vale a dire che la produzione di acciaio nello stabilimento è posteriore al 1
o
febbraio 1957. La Corte si è finora rifiutata di accogliere prove testimoniali su fatti che risalgono ad oltre un decennio, disponendo che gli interessati, in casi analoghi, esibissero prove documentali. Anche nella fattispecie ci si dovrebbe attenere ai precedenti.
In virtù della disciplina processuale comunitaria in materia di prove, rimane quindi solo la possibilità di ammettere l'esattezza dei risultati ottenuti dall'[OSCURATO:PERSONA] mediante il metodo induttivo, anche per quanto riguarda il primo periodo dell'attività produttiva della ricorrente, a meno che altri argomenti, che mi accingo ad esaminare, non ci obblighino a concludere in altro senso.
b) Sui restanti argomenti che riguardano direttamente le decisioni individuali
Anticiperò il risultato del mio esame: anche i rimanenti mezzi dedotti, che si riferiscono direttamente alle decisioni individuali, sono inefficaci, poiché si tratta quasi esclusivamente di argomenti già esaminati dalla Corte in cause precedenti e non integrati ora da nuovi elementi atti a mutare il convincimento del Collegio.
aa)
Pure nella fattispecie, la stima del consumo di rottame in base al consumo di energia elettrica non poteva essere infatti sostituita dalla stima ottenuta in base alle ore lavorative necessarie per la produzione di acciaio nel forno elettrico della ricorrente, poiché sappiamo da cause precedenti che i dati così ottenuti sono meno attendibili di quelli che si ricavano col metodo seguito dall'[OSCURATO:PERSONA] e tale constatazione è confermata dal raffronto tra il computo che figura nel ricorso 9-65 e i dati forniti in seguito dalla stessa ricorrente. Del pari, non vi è motivo di modificare il coefficiente applicato (900 kwh per tonnellata di acciaio prodotto) aumentandolo in base alla capacità del forno, alla potenza del trasformatore, alla vetustà degli impianti o ad altri elementi non meglio specificati. A questo proposito la Corte ha già ripetutamente sottolineato l'utilità di una formula elaborata da un gruppo di esperti che hanno tenuto conto di numerosi fattori. Non è stato affatto dimostrato che la ricorrente si trovasse in posizione completamente diversa (per lo meno non esistono prove, oltre i rilievi contenuti nelle relazioni sulle ispezioni), ma viene semplicemente fatta un'offerta di prova testimoniale la cui utilità è relativa. Non vi è poi motivo di discostarsi dalla percentuale di cadute proprie figurante nella formula applicata dall'[OSCURATO:PERSONA]: la ricorrente si è infatti limitata ad accenni molto vaghi circa le cadute di rottame nei propri stabilimenti. La Corte avrebbe potuto eventualmente seguirla su questo terreno se le sue affermazioni fossero state corroborate da un inizio di prova (ad esempio dalla produzione dei documenti relativi).
bb)
Per quanto riguarda il mezzo di violazione dell'articolo 86 del trattato (l'ispezione presso la ricorrente è stata affidata ad un'impresa privata), esso va disatteso in base alla nostra giurisprudenza (sentenza 31-59, Raccolta, vol. VI, pag. 167). Da questa si desume chiaramente che l'[OSCURATO:PERSONA], in tali casi, ricorre semplicemente alla sua facoltà di assumere informazioni a norma dell'articolo 47 e che quindi non si tratta di un'illegittima delega di poteri ad imprese private. Aggiungerò che, per i motivi summenzionati, non è possibile obiettare che, al termine delle ispezioni, non è stato redatto il verbale, secondo le norme della legislazione fiscale. Comunque rilevo che dalle relazioni risulta che gli ispettori dell'[OSCURATO:PERSONA] non sono riusciti, malgrado i loro sforzi, ad ottenere la controfirma dei rappresentanti della ricorrente.
cc)
Anche il mezzo di violazione di forme essenziali, che raggruppa più censure, risulta infondato. Secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza, le decisioni individuali impugnate contengono sufficienti precisazioni quanto alle misure adottate. Certo non si potevano riportare i fatti per filo e per segno, elencando tutto ciò che era avvenuto in occasione dei vari controlli oppure — cosa che avrebbe importanza per la seconda decisione impugnata — non si poteva dichiarare quale organo nazionale avesse fornito all'[OSCURATO:PERSONA] ulteriori notizie sul consumo di energia della ricorrente. Tali particolari possono al massimo essere dedotti in giudizio a cura della convenuta. La presunta violazione dell'articolo 36 del trattato commessa dalla convenuta, che non avrebbe permesso alla ricorrente di esprimere il proprio punto di vista sui dati raccolti dall'[OSCURATO:PERSONA]
prima
che venisse adottata la decisione impugnata, perde ogni consistenza alla luce della giurisprudenza (causa 18-62), in quanto l'accertamento d'ufficio non costituisce una sanzione ai sensi dell'articolo 36. Devo poi aggiungere che
normalmente
l'[OSCURATO:PERSONA], prima di emettere decisioni individuali in materia di perequazione, suole procedere in via amministrativa a uno scambio di corrispondenza. Che nella fattispecie abbia fatto un'eccezione (ciò vale in ogni caso per la seconda decisione impugnata) risulta comprensibile, ove si consideri la procedura di fallimento nonché la reazione della ricorrente di fronte alle precedenti comunicazioni dell'[OSCURATO:PERSONA].
Quindi nessuno degli argomenti testé trattati vale a dimostrare l'illegittimità delle decisioni individuali impugnate.
2. Sull'eccezione d'illegittimità opposta alle decisioni generali in materia di rottame
Come in altri casi, la ricorrente tenta di scalzare la base su cui poggiano le decisioni individuali, sollevando l'eccezione d'illegittimità onde ottenere che le decisioni generali 7-61 e 7-63 siano dichiarate inapplicabili. Richiamandomi alla nostra giurisprudenza, potrò essere relativamente breve anche su questo punto.
a)
Dalle cause 111-63, 37-64 e 39-64 ci è noto che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il parere conforme del Consiglio dei Ministri non era necessario, essendo esso prescritto solo per la
costituzione
dei consorzi e la determinazione delle
norme principali
per il loro funzionamento. Le decisioni 7-61 e 7-63 contengono semplicemente delle norme d'esecuzione e potevano quindi essere adottate senza intervento del Consiglio.
b)
La Corte ha ripetutamente affermato che non è il caso di estendere eccessivamente l'obbligo di motivazione per quanto riguarda l'adozione di decisioni
generali
in materia di perequazione. Quindi le due decisioni summenzionate, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non possono essere dichiarate illegittime perché non vi compaiono
tutti i particolari
relativi alla determinazione dei contributi e alla loro modifica. A questo proposito va anche disatteso il mezzo di violazione dell'articolo 78 del trattato, poiché dalle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] si rileva che l'oculato controllo del revisore dei conti veniva esercitato anche sul consorzio di perequazione.
c)
In base alla nostra giurisprudenza risulta pure evidente il
carattere provvisorio
dei calcoli perequativi. Le deduzioni dell'[OSCURATO:PERSONA], fatte proprie dalla Corte, hanno dimostrato che il numero di consorziati e la pluralità delle operazioni, nonché la necessità di accurati controlli a più riprese, rendevano impossibile il determinare definitivamente i contributi di perequazione immediatamente alla scadenza dei singoli periodi perequativi. Bisogna quindi accettare come inevitabile il progressivo approssimarsi al rendiconto finale, che ora appare possibile (si veda ad esempio la sentenza 108-63, Raccolta, vol. XI, pag. 2).
d)
Contro l'assunto della ricorrente, non può infine ritenersi dimostrato che l'[OSCURATO:PERSONA], nella gestione del consorzio, abbia trascurato raccomandazioni essenziali del Consiglio, in base alle quali si sarebbe dovuto aumentare l'onere perequativo solo per motivi gravissimi e si sarebbe dovuto evitare ogni aumento notevole del consumo di rottame. La censura può essere disattesa già in forza dell'articolo 33 del trattato in quanto, tenuto conto degli scopi dell'articolo 3, c), esigerebbe un esame della situazione economica generale che la Corte può effettuare solo qualora ricorrano determinati presupposti, del tutto mancanti nel caso in esame. Inoltre, per quanto riguarda l'ammissibilità di interessi corrispettivi e di mora, la corresponsione di premi a determinate imprese, l'asserita preferenza nei confronti delle fonderie e dei produttori di acciai legati, nonché la presunta determinazione di prezzi perequativi erronei, posso riferirmi a quanto già è stato detto in cause precedenti in cui l'argomento è stato esaurientemente dibattuto (sentenze 18-62, Raccolta, vol. IX, pag. 556 e 30-65, Raccolta, vol. XII, pag. 77).
Sono convinto che nemmeno la causa attuale offra elementi atti a far ritenere illegittime le decisioni generali in materia di perequazione, con conseguente invalidità delle decisioni individuali su di esse fondate.
3. Sulla domanda di risarcimento
Esaminerò ora la domanda di risarcimento basata sulla presunta faute de service, nella gestione e nel controllo del consorzio di perequazione, che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso non impedendo le note frodi e comunicando con ritardo i contributi di perequazione agli interessati.
La domanda non può esser fatta valere per quanto riguarda le frodi perpetrate ai danni del consorzio (cfr. la sentenza 9 e 25-64, Raccolta, vol. XI, pag. 395). La Corte ha affermato che si deve attendere la conclusione di tutte le azioni esperite dall'[OSCURATO:PERSONA] per ottenere il rimborso delle sovvenzioni di perequazione indebitamente corrisposte, prima di poter giudicare se le imprese consorziate siano state lese. È quindi superfluo chiarire ulteriormente tale punto, sul quale la ricorrente ha offerto numerose prove.
Quanto al presunto danno per ritardo nella comunicazione dei contributi di perequazione, che avrebbe impedito alla ricorrente di includere il relativo onere nei propri prezzi di vendita, dalla sentenza
14, 16, 17, 20, 24, 26, 27-60 e 1-61
(Raccolta, vol. VII-4, pag. 307 e segg.) risulta che si deve partire dal presupposto che l'incertezza temporanea non può in genere arrecare pregiudizio, in quanto compensata da altri vantaggi del consorzio e in quanto le imprese sarebbero state in grado di calcolare i loro prezzi tenuto conto della modesta incidenza dei contributi. Gli scarsi dati forniti dalla ricorrente non ci permettono di concludere che la sua situazione fosse diversa. Comunque, l'assunzione di prove da parte della Corte non può servire ad acquisire elementi che la stessa ricorrente avrebbe potuto fornire sotto forma di un inizio di prova.
Anche la domanda di risarcimento vada quindi disattesa.
4. Domande incidentali e spese
Il giudizio su questo punto dev'essere dato in base alla situazione esistente all'inizio del processo. In altre cause ho già rilevato, e mi riferisco ad un incidente sollevato dalla ricorrente e non ancora risolto, che il ritardo nell'adozione della decisione generale 19-65, con cui è stata definitivamente determinata l'entità dei contributi perequativi (e quindi anche la lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 28 gennaio 1966 che da essa trae fondamento) non ha alcuna importanza ai fini del giudizio su ricorsi proposti in precedenza. La lettera di cui sopra ha semplicemente la funzione di comunicare alla ricorrente il computo definitivo al 31 dicembre 1965 dei suoi obblighi perequativi, dandole la possibilità d'instaurare un procedimento amministrativo relativamente ai fattori mutati nel frattempo. Quanto ai problemi restanti e non esauriti nell'attuale controversia, si dovrà eventualmente statuire, dopo l'adozione di una decisione formale che l'[OSCURATO:PERSONA] si è riservata, in un nuovo procedimento giurisdizionale. Attualmente però non vi è la possibilità — dal punto di vista processuale — di esaminare nuovi elementi. Poiché a tale conclusione si poteva giungere in base al tenore della lettera ed alla nota prassi seguita dall'[OSCURATO:PERSONA], ritengo non vi sia motivo di prendere in considerazione detti atti nello statuire sulle spese. Lo stesso ragionamento vale per le spese dell'ultimo incidente su cui non è ancora intervenuta una pronuncia, giacché non si poteva obiettivamente dubitare della conformità all'originale della copia esibita dall'[OSCURATO:PERSONA].
La ricorrente dovrà quindi sopportare le intere spese processuali.
III — [OSCURATO:PERSONA]
I ricorsi sono ricevibili, ma infondati. Tutte le spese processuali, incluse quelle relative agli incidenti su cui la Corte non si è ancora pronunciata, vanno poste a carico della ricorrente.
(
1
) Traduzione dal tedesco.
(
2
) Pag. 2 del verbale.
(
3
) Pag. 3 del verbale.
(
4
) Pag. 6 del verbale.
(
5
) Pag. 6 del verbale.
(
6
) Pag. 8 del verbale.
(
7
) Pag. 10 del verbale.
(
8
) Pagg. 11 e 12 del verbale.