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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 luglio 2025

Cassazione n. 39011/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CUI 037KEQ6 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito di convalida dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare, ex art. 47-ter

I. n. 354 del 1975, commesso il 5 luglio 2025, il Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena di 8 mesi di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare.

2. Con un unico atto ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] formulando due motivi, uno relativo all'ordinanza di convalida dell'arresto e l'altro relativo alla sentenza del Tribunale di Verona.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione per erronea convalida dell'arresto in assenza della fattispecie di evasione essendo noto alla polizia giudiziaria procedente che [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], al momento dell'arresto, si trovasse non in detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter

I. n. 354 del 1975, ma in detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'art. 56

I. n. 689 del 1981, con autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio dalle 8 alle 12, tanto da doversi applicare l'art. 72, comma 1

I. n. 689/1981, con conseguente inconfigurabilità del reato.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto da parte del Tribunale in quanto ai sensi dell'art. 72, comma 1

I. n. 689/1981, come modificato dall'art. 71, c. 1, lett. v) del d.lgs n. 150/2022 l'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare non si è protratto oltre le dodici ore (così, testualmente, il ricorso) tanto da non sussistere il reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che il ricorso impugna il provvedimento di convalida dell'arresto dell'imputato avvenuto per il delitto di evasione in forza dell'erroneo presupposto che [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'accertamento si trovasse in detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter

I. n. 354 del 1975.

2.1. Dalla lettura degli atti, consentita in ragione del vizio denunciato, risulta che il ricorrente alla data dell'arresto era in regime di "detenzione domiciliare sostitutiva", ex art. 56

I. n. 689 del 1981, disposta con sentenza del 9 settembre 2024 del Tribunale di Verona, definitiva il 25 ottobre 2024, come risulta dal decreto n. 2025/2092 del Magistrato di sorveglianza di Verona, richiamato dal capo di imputazione, che lo aveva autorizzato ad allontanarsi dal domicilio in precisi giorni e orari.

2.2. Ne consegue che, attesa l'identità lessicale dei due istituti (detenzione domiciliare), in sede di convalida è stato erroneamente applicato il regime della detenzione domiciliare in fase di espiazione della pena, previsto dall'ordinamento penitenziario, anziché quello delle sanzioni sostitutive, previsto dalla legge di depenalizzazione, che configura il reato solo quando l'allontanamento dal luogo di "detenzione domiciliare sostitutiva" si sia protratto oltre dodici ore.2.3.

Poiché, nella specie, l'arresto è stato eseguito alle ore 18:00 di sabato 5 luglio 2025 e [OSCURATO:PERSONA] era autorizzato dal Magistrato di sorveglianza a uscire dalle 8 alle 12 il termine di 12 ore, previsto dall'art. 72

I. n. 689 del 1981, come modificato dagli artt. 71, comma 1, lett. v), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, non era decorso e dunque non era configurabile il delitto di evasione per il quale il ricorrente, invece, era stato arrestato. 3.Dagli argomenti che precedono consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida dell'arresto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'or

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CUI 037KEQ6 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di convalida dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare, ex art. 47-ter I. n. 354 del 1975, commesso il 5 luglio 2025, il Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena di 8 mesi di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare. 2. Con un unico atto ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] formulando due motivi, uno relativo all'ordinanza di convalida dell'arresto e l'altro relativo alla sentenza del Tribunale di Verona. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione per erronea convalida dell'arresto in assenza della fattispecie di evasione essendo noto alla polizia giudiziaria procedente che [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], al momento dell'arresto, si trovasse non in detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter I. n. 354 del 1975, ma in detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'art. 56 I. n. 689 del 1981, con autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio dalle 8 alle 12, tanto da doversi applicare l'art. 72, comma 1 I. n. 689/1981, con conseguente inconfigurabilità del reato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto da parte del Tribunale in quanto ai sensi dell'art. 72, comma 1 I. n. 689/1981, come modificato dall'art. 71, c. 1, lett. v) del d.lgs n. 150/2022 l'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare non si è protratto oltre le dodici ore (così, testualmente, il ricorso) tanto da non sussistere il reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che il ricorso impugna il provvedimento di convalida dell'arresto dell'imputato avvenuto per il delitto di evasione in forza dell'erroneo presupposto che [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'accertamento si trovasse in detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter I. n. 354 del 1975. 2.1. Dalla lettura degli atti, consentita in ragione del vizio denunciato, risulta che il ricorrente alla data dell'arresto era in regime di "detenzione domiciliare sostitutiva", ex art. 56 I. n. 689 del 1981, disposta con sentenza del 9 settembre 2024 del Tribunale di Verona, definitiva il 25 ottobre 2024, come risulta dal decreto n. 2025/2092 del Magistrato di sorveglianza di Verona, richiamato dal capo di imputazione, che lo aveva autorizzato ad allontanarsi dal domicilio in precisi giorni e orari. 2.2. Ne consegue che, attesa l'identità lessicale dei due istituti (detenzione domiciliare), in sede di convalida è stato erroneamente applicato il regime della detenzione domiciliare in fase di espiazione della pena, previsto dall'ordinamento penitenziario, anziché quello delle sanzioni sostitutive, previsto dalla legge di depenalizzazione, che configura il reato solo quando l'allontanamento dal luogo di "detenzione domiciliare sostitutiva" si sia protratto oltre dodici ore.2.3. Poiché, nella specie, l'arresto è stato eseguito alle ore 18:00 di sabato 5 luglio 2025 e [OSCURATO:PERSONA] era autorizzato dal Magistrato di sorveglianza a uscire dalle 8 alle 12 il termine di 12 ore, previsto dall'art. 72 I. n. 689 del 1981, come modificato dagli artt. 71, comma 1, lett. v), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, non era decorso e dunque non era configurabile il delitto di evasione per il quale il ricorrente, invece, era stato arrestato. 3.Dagli argomenti che precedono consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida dell'arresto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'or
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