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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2021

Cassazione n. 28915/2021

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ORDINANZA sul ricorso 17399-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,(già denominata [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2017 contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentl nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 162/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/03/2015 R.G.N. 2805/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rg. 17399/15 - [OSCURATO:PERSONA] c.

INPS +1 Adunanza camerale del 4 giugno 2021 - Pres.

Bronzini, rel.

Buffa ORDINANZA Con sentenza 27.3.15 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 2012 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non dovuta la somma di euro 6.000 richiesta quale maxisanzione ex lege 246/06 ed ha rigettato nel resto l'opposizione della società in epigrafe a cartella di pagamento per €67.547 per contributi previdenziali.

In particolare, per quel che qui rileva, la corte territoriale ha rilevato che i lavoratori del Centro multiservizi srl -inviati presso la utilizzatrice (l'odierna società ricorrente, all'epoca denominata HPI)- erano selezionati da quest'ultima società, con inizio e fine dei rapporti in relazione alle esigenze di questa, con disposizioni di lavoro dei responsabili HPI e controllo del lavoro da parte di questi, e quindi con inserimento nella struttura organizzativa e nel ciclo produttivo HPI; la corte ha quindi ritenuto l'appalto irregolare e perciò i rapporti di lavoro imputabili all'utilizzatore effettivo, responsabile dunque del pagamento dei contributi previdenziali per cui è causa.

Avverso detta sentenza ricorre la società per 6 motivi, cui resiste l'INPS con controricorso; Equitalia è rimasta intimata.

Con nota del 13 maggio 2021, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto per accettazione dal procuratore dell'INPS.

Il giudizio può quindi estinguersi con compensazione delle spese come richiesto dalle parti congiuntamente. p.q.m. dichiara estinto il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2021.

Il Presidente --

1.41. • . worlailo [OSCURATO:PERSONA] cc GiovAini RU 72444"-- DI CASSAZIoN "dono illm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 17399-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,(già denominata [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2017 contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentl nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 162/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/03/2015 R.G.N. 2805/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rg. 17399/15 - [OSCURATO:PERSONA] c. INPS +1 Adunanza camerale del 4 giugno 2021 - Pres. Bronzini, rel. Buffa ORDINANZA Con sentenza 27.3.15 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 2012 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non dovuta la somma di euro 6.000 richiesta quale maxisanzione ex lege 246/06 ed ha rigettato nel resto l'opposizione della società in epigrafe a cartella di pagamento per €67.547 per contributi previdenziali. In particolare, per quel che qui rileva, la corte territoriale ha rilevato che i lavoratori del Centro multiservizi srl -inviati presso la utilizzatrice (l'odierna società ricorrente, all'epoca denominata HPI)- erano selezionati da quest'ultima società, con inizio e fine dei rapporti in relazione alle esigenze di questa, con disposizioni di lavoro dei responsabili HPI e controllo del lavoro da parte di questi, e quindi con inserimento nella struttura organizzativa e nel ciclo produttivo HPI; la corte ha quindi ritenuto l'appalto irregolare e perciò i rapporti di lavoro imputabili all'utilizzatore effettivo, responsabile dunque del pagamento dei contributi previdenziali per cui è causa. Avverso detta sentenza ricorre la società per 6 motivi, cui resiste l'INPS con controricorso; Equitalia è rimasta intimata. Con nota del 13 maggio 2021, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto per accettazione dal procuratore dell'INPS. Il giudizio può quindi estinguersi con compensazione delle spese come richiesto dalle parti congiuntamente. p.q.m. dichiara estinto il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2021. Il Presidente -- 1.41. • . worlailo [OSCURATO:PERSONA] cc GiovAini RU 72444"-- DI CASSAZIoN "dono illm