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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 17614/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21836/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat o e difeso dall ’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato,presso il suo studio in Roma, via Belsiana n. 71; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difes o dall ’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce alcontroricorso, elettivamente domiciliato, presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5; -resistente - C.C. 5.04.2023 n.

R.G. 21836/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi nonché nei confrontidi AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, -intimata – avverso la sentenza n. 1322 /20 2 1 della Corte di appello di Roma , pubblicatail 19 . 0 2 .20 2 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI; rilevato che

1. i l Comune di Ardea a veva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Velletri avverso la cartella esattoriale n. 09720 700130949/000 emessa da [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a. in favore del Consorzioper il mancato pagamento del contributo per le spese di manutenzione e ricostruzione delle ret e stradale del comprensoriodi proprietà del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]; s i costituiva il Consorzio eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione, trattandosi di materia devoluta al giudice tributario e nel merito, chiedeva il rigetto dell’opposizione; rimaneva contumace Equitalia; ilTribunale di Velletri con sentenza n. 1871 del 201 8 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria di Roma;

2. a vverso la sentenza del Tribunale proponeva appello il Comune; si costituivail Consorzio; la Corte di appello di Roma con la sentenza n.1322 del 202 1 , in acco gl imento del gravame ed i n riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, con condanna alle spese delConsorzio appellato; 3.ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio , illustrato da un unico motivo; ha resistito con controricorso il Comune, sebbene C.C. 5.04.2023 n.

R.G. 21836/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi intimata Agenzia Entrate - Riscossione non ha ritenuto di svolgere difesenel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.; considerato che 1.c on l’unico motivo di ricorso , il Consorzio ricorrente lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione al l’art. 360 , 1 comma, n. 3c.p.c.; in particolare, contesta la parte della motivazione ove la Corte d’appello ha ritenuto erroneamente che non sussistessero in radice i presupposti di legge per valutare la possibilità di una compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti, anche a fronte di un giudizio di primo grado che aveva visto condannare al ben minore importo di Euro 1.000,00, a fronte di una rilevantissima condanna in appello per oltre Euro 33.000,00, comprensiva di accessori;lamenta che la Corte di appello , a fronte di un mutamento della giurisprudenza di merito, ha respinto la richiesta di compensazione delle spese di lite, affermando che non sussistevano i presupposti per valutare la possibilità di una compensazione delle spese di lite in quanto non vi era né la “novità della questione” né “un mutamento della giurisprudenza”, rinunciando con ciò ad effettuare la valutazione discrezionale sulla compensazione ad ella spettante; infine, ritieneerrato il richiamo della Corte d’appello all’ordinanza di legittimità Cass. n. 26972del 2009 che avrebbe preso in esame non la questione de qua sulla ripartizione tra giurisdizione tributaria e ordinaria delle controversie relative al mancato pagamento delle cartelle esattoriali/contributi obbligatori dovuti ex lege al Comune , ma quella invece relativa alla diversa fattispecie dell’impugnazione di atti e provvedimenti dello stesso Comune idonei ad escludere l’obbligo contributivo dell’Ente nel caso di liquidazione del Consorzio e C.C. 5.04.2023 n.

R.G. 21836/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi ripartizione con il Comune del disavanzo di gestioneal di fuori dei casi previsti dalla legge;

2. i l motivo , per come prospettato e sopra sinteticamente riassunto, è inammissibile.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, il sindacato di legittimità in materia di spese giudiziali trovaingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio dellasoccomben z a ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti,processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spesealla stregua de l principio della cosiddetta soccombenza virtuale(Cass. 31/08/2020 n. 18128 ).

Il ricorrente con il motivo in esame , omette di considerare adeguatamente che è la decisione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di nonprocedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (Cass. Sez . 3, 24/06/2003 n. 10009 ed altre successive in termini:Cass.

Sez. 3 24/06/2004 n. 11744 ; Sez. 6 - 3, 26/04/2019 n. 11329; Cass. Sez. 6 -3, 26/11/2020 n. 26912 ).

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi C.C. 5.04.2023 n.

R.G. 21836/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi la Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della part e resistente che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21836/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat o e difeso dall ’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato,presso il suo studio in Roma, via Belsiana n. 71; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difes o dall ’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce alcontroricorso, elettivamente domiciliato, presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5; -resistente - C.C. 5.04.2023 n. R.G. 21836/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nonché nei confrontidi AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, -intimata – avverso la sentenza n. 1322 /20 2 1 della Corte di appello di Roma , pubblicatail 19 . 0 2 .20 2 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI; rilevato che 1. i l Comune di Ardea a veva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Velletri avverso la cartella esattoriale n. 09720 700130949/000 emessa da [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a. in favore del Consorzioper il mancato pagamento del contributo per le spese di manutenzione e ricostruzione delle ret e stradale del comprensoriodi proprietà del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]; s i costituiva il Consorzio eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione, trattandosi di materia devoluta al giudice tributario e nel merito, chiedeva il rigetto dell’opposizione; rimaneva contumace Equitalia; ilTribunale di Velletri con sentenza n. 1871 del 201 8 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria di Roma; 2. a vverso la sentenza del Tribunale proponeva appello il Comune; si costituivail Consorzio; la Corte di appello di Roma con la sentenza n.1322 del 202 1 , in acco gl imento del gravame ed i n riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, con condanna alle spese delConsorzio appellato; 3.ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio , illustrato da un unico motivo; ha resistito con controricorso il Comune, sebbene C.C. 5.04.2023 n. R.G. 21836/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi intimata Agenzia Entrate - Riscossione non ha ritenuto di svolgere difesenel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.; considerato che 1.c on l’unico motivo di ricorso , il Consorzio ricorrente lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione al l’art. 360 , 1 comma, n. 3c.p.c.; in particolare, contesta la parte della motivazione ove la Corte d’appello ha ritenuto erroneamente che non sussistessero in radice i presupposti di legge per valutare la possibilità di una compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti, anche a fronte di un giudizio di primo grado che aveva visto condannare al ben minore importo di Euro 1.000,00, a fronte di una rilevantissima condanna in appello per oltre Euro 33.000,00, comprensiva di accessori;lamenta che la Corte di appello , a fronte di un mutamento della giurisprudenza di merito, ha respinto la richiesta di compensazione delle spese di lite, affermando che non sussistevano i presupposti per valutare la possibilità di una compensazione delle spese di lite in quanto non vi era né la “novità della questione” né “un mutamento della giurisprudenza”, rinunciando con ciò ad effettuare la valutazione discrezionale sulla compensazione ad ella spettante; infine, ritieneerrato il richiamo della Corte d’appello all’ordinanza di legittimità Cass. n. 26972del 2009 che avrebbe preso in esame non la questione de qua sulla ripartizione tra giurisdizione tributaria e ordinaria delle controversie relative al mancato pagamento delle cartelle esattoriali/contributi obbligatori dovuti ex lege al Comune , ma quella invece relativa alla diversa fattispecie dell’impugnazione di atti e provvedimenti dello stesso Comune idonei ad escludere l’obbligo contributivo dell’Ente nel caso di liquidazione del Consorzio e C.C. 5.04.2023 n. R.G. 21836/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ripartizione con il Comune del disavanzo di gestioneal di fuori dei casi previsti dalla legge; 2. i l motivo , per come prospettato e sopra sinteticamente riassunto, è inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il sindacato di legittimità in materia di spese giudiziali trovaingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio dellasoccomben z a ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti,processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spesealla stregua de l principio della cosiddetta soccombenza virtuale(Cass. 31/08/2020 n. 18128 ). Il ricorrente con il motivo in esame , omette di considerare adeguatamente che è la decisione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di nonprocedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (Cass. Sez . 3, 24/06/2003 n. 10009 ed altre successive in termini:Cass. Sez. 3 24/06/2004 n. 11744 ; Sez. 6 - 3, 26/04/2019 n. 11329; Cass. Sez. 6 -3, 26/11/2020 n. 26912 ). In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi C.C. 5.04.2023 n. R.G. 21836/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della part e resistente che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma
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