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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19514/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui, prospettando doglianze in fatto, si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di concorso in ricettazione ascritto all'odierno ricorrente in quello di concorso in furto aggravato, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di appello, che, con lineare e congrua motivazione, facendo esatta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 0; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 0) hanno indicato gli elementi di fatto e le ragioni diritto per cui, non avendo la difesa fornito alcun elemento effettivamente dimostrativo della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione delle cose di provenienza illecita al furto, debba ritenersi correttamente qualificato la vicenda in esame ai sensi degli artt. 110-648 cod. pen. (si vedano le pag. 3 e 4 della impugnata sentenza sul rinvenimento, a discreta distanza dal luogo di commissione del furto, del Cokaj e l'altro correo nella disponibilità delle bici di provenienza illecita, e sulla omessa giustificazione del possesso e della provenienza di detti beni); ritenuto che, di conseguenza, deve ritenersi, come già sottolineato dalla Corte territoriale, del tutto privo di fondamento il secondo nnotivo* .di ricorso con cui si lamenta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale posto a base del diniego, in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 - 01), una congrua motivazione esente da vizi di logicità (si veda pag. 4 della impugnata sentenza sul valore non modesto dei beni ricettati), e pertanto, incensurabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in dat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui, prospettando doglianze in fatto, si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di concorso in ricettazione ascritto all'odierno ricorrente in quello di concorso in furto aggravato, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di appello, che, con lineare e congrua motivazione, facendo esatta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 0; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 0) hanno indicato gli elementi di fatto e le ragioni diritto per cui, non avendo la difesa fornito alcun elemento effettivamente dimostrativo della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione delle cose di provenienza illecita al furto, debba ritenersi correttamente qualificato la vicenda in esame ai sensi degli artt. 110-648 cod. pen. (si vedano le pag. 3 e 4 della impugnata sentenza sul rinvenimento, a discreta distanza dal luogo di commissione del furto, del Cokaj e l'altro correo nella disponibilità delle bici di provenienza illecita, e sulla omessa giustificazione del possesso e della provenienza di detti beni); ritenuto che, di conseguenza, deve ritenersi, come già sottolineato dalla Corte territoriale, del tutto privo di fondamento il secondo nnotivo* .di ricorso con cui si lamenta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale posto a base del diniego, in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 - 01), una congrua motivazione esente da vizi di logicità (si veda pag. 4 della impugnata sentenza sul valore non modesto dei beni ricettati), e pertanto, incensurabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in dat
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