CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 21416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10931-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 19/2017 del Tribunale di Enna, depositata il 12/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono con ricorso notificato in data 18/04/2017 la cassazione della sentenza del tribunale di Enna depositata il 12/01/2017 che in funzione di giudice d’appello ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti dal geometra [OSCURATO:PERSONA]; -gli odierni ricorrenti avevano infatti proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il giudi ce di pace di Barrafranca aveva ingiunto agli opponenti di pagare al Taibi l’importo di euro 2.076,80 a titolo di compensi per la predisposizione e la presentazione di quanto necessario al Comune di Pietraperzia per il cambio di destinazione d’uso del piano terra di un fabbricato di loro proprietà; -gli attori si erano opposti eccependo l’inadempimento di Taibi, che, a loro dire, aveva svolto l’incarico conferitogli in violazione del dovere di diligenza imposto al professionista per avere accettato un incarico irrealizzabile e formulavano, altresì, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti; -costituitosi in giudizio l’opposto Taibi, il giudice di pace di Barrafranca ha accolto l’opposizione accertando la responsabilità del tecnico per aver assunto e compiuto un incarico che, alla luce della normativa vigente, non poteva essere realizzato; -contestualmente, il giudice di pace ha rigettato la domanda risarcitoria e compensato le spese di lite; -avverso detta sentenza ha spiegato appello Taibi, argomentando che l’incarico conferitogli ed espletato era fattibile e realizzabile, come risultava anche dal parere redatto, su richiesta dei committenti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], esperto di diritto amministrativo e posto a supporto e fondamento del progetto affidatogli; non si poteva, ha sostenuto l’appellante Taibi, far derivare dal rigetto dell’istanza presentata per conto dei [OSCURATO:PERSONA] l’inadempimento del professionista e la legittimità del mancato pagamento del compenso a quest’ultimo spettante; -Milazzo e Sanguedolce si sono costituiti nel giudizio sul gravame eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione proposta e spiegando appello incidentale per l’accoglimento della domanda riconvenzionale rigettata dal giudice di prime cure; -il tribunale di Enna, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello principale e dichiarato assorbito quello incidentale, annullando la sentenza del giudice di primo grado e confermando per l’effetto il decreto ingiuntivo; -per il tribunale, posto che l’incarico aveva oggetto lecito e che la richiesta era stata rigettata non per carenze insite nel progetto curato da Taibi, bensì perché il cambio di destinazione d’uso dell’immobile non era consentito dalla normativa vigente, i committenti non potevano non essere consapevoli delle criticità urbanistiche relative all’incarico da loro commissionato al Taibi; - gli odierni ricorrenti avevano, infatti, in precedenza subìto l’annullamento di una concessione edilizia rilasciata nel 1999 in relazione al medesimo immobile proprio per contrasto con la normativa urbanistica posta a fondamento del rigetto della richiesta; inoltre - osserva il giudice d’appello - avevano commissionato ad un legale esperto in diritto amministrativo un parere tecnico sulla fattibilità dell’operazione che intendevano porre in essere; -sicché, per il giudice di secondo grado, il geometra Taibi non era incorso in alcuna violazione del dovere di diligenza ed informazione, essendo i committenti perfettamente consapevoli della contrarietà della loro richiesta alla normativa urbanistica; -di conseguenza, il rifiuto dei committenti di corrispondere a Taibi il compenso per l’attività –pur inutilmente – svolta a loro favore era da ritenersi contrario a buona fede, avendo essi consapevolmente accettato il rischio che l’istanza rivolta al Comune potesse essere rigettata; -Milazzo e Sanguedolce chiedono la cassazione della predetta sentenza con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste il Taibi con controricorso pure illustrato da memoria; considerato che - con il primo motivo - rubricato “nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 e 342 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.” - i ricorrenti assumono l’erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice d’appello indebitamente allargato il thema decidendum, avendo accolto l’appello principale per motivi diversi da quelli proposti; -nel caso di specie i ricorrenti assumono che l’appello sarebbe stato accolto per motivi diversi assumendo, a tal fine, che il Taibi aveva criticato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva affermato che egli aveva accettato di svolgere un’attività in contrasto con il regolamento edilizio comunale, mentre avrebbe dovuto verificare la fattibilità del cambio di destinazione d’uso del locale garage in locale artigianale; -a sostegno dell’appello il Taibi aveva allegato che l’incarico era invece fattibile e realizzabile, richiamando a sostegno della conclusione il parere espresso dall’avvocato amministrativista Giuffrida, consultato dai committenti prima dell’affidamento dell’incarico; - assumono i ricorrenti che il tribunale avrebbe deciso smentendo la ricostruzione ed argomentando l’irrilevanza della realizzabilità o meno dell’incarico commissionato in quanto i committenti non potevano dirsi all’oscuro dell’eventualità che, alla luce della normativa urbanistica, non fosse possibile conseguire l’obiettivo che si prefiggevano;in altri termini, nessuna violazione del dovere di informazione poteva addebitarsi al professionista; - così statuendo, ad avviso dei ricorrenti, il giudice d’appello avrebbe travalicato i limiti del gravame proposto e che delimitano l’oggetto del giudizio d’appello nel rispetto dell’art. 112 cod. proc. civ. , dal momento che l’interpretazione della domanda non poteva spingersi fino a configurare una domanda radicalmente difforme dal petitum o dalla causa petendi; -la censura non coglie nel segno; - l’art. 342 cod. proc. civ. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. Un.27199/2017); -ciò posto, nel caso di specie non sussiste nè la violazione dell’art.342 cod. proc. civ., nè quella dell’art. 112 cod. proc. civ., poichè il giudice del gravame ha rivalutato la sussistenza dell’inadempimento allegato a sostegno dell’opposizione e negato dall’appellante principale sulla scorta esclusiva delle circostanze di fatto rispettivamente dedotte dalle parti in primo grado ed entro i limiti in cui esse sono state ribadite in appello, seppure a sostegno delle contrapposte censure alla sentenza impugnata in via principale dal Taibi ed in via incidentaledai [OSCURATO:PERSONA]; - il giudice di seconde cure ha cioè ritenuto, senza travalicare i suddetti confini, che il parere richiesto dai committenti all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], esperto in diritto amministrativo, sulla strategia più efficace per realizzare il mutamento di destinazione, attesti sintomaticamente la consapevolezza della problematicità della pratica e non sia quindi circostanza irrilevante; -a sostegno di ciò il giudice d’appello ha poi considerato la circostanza cronologica che il parere sia stato rilasciato prima dell’affidamento dell’incarico al geometra; -pertanto, non si tratta di decisione fondata su elementi od eccezioni oggetto di rilievo d’ufficio bensì, come osservato dal controricorrente, di pronuncia fondata sulla valorizzazione di quanto dedotto dagli stessi odierni ricorrenti sin dalla comparsa di costituzione in appello con l’impugnazione incidentale ( cfr. pagg. 11 e 12 del controricorso); -con il secondo motivo - rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ. e degli artt. 1176 e 2236 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.” - i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver ritenuto sussistente la prova dell’inadempimento del professionista, omettendo di valutare, in particolare, il parere dell’avv.to Giuffrida, legale esperto in diritto amministrativo; - la censura è inammissibile prima ancora che infondata perché in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. 6401/2015; id.12182/2020); -peraltro, come anche sopra rilevato nell’ambito dell’ìesame del primo mezzo, il parere rilasciato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stato oggetto di esame da parte del giudice d’appello, seppure a favore di conclusioni differenti da quelle prospettate dairicorrenti; -il terzo motivo - rubricato “nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, esosità del compenso” - deduce l’erroneità della sentenza impugnata, per avere omesso di considerare il profilo relativo all’eccessiva esosità del compenso richiesto da Taibi; -la censura è inammissibile perché, sebbene formalmente articolata come omesso esame, costituisce, in realtà, una censura della valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di merito; -il giudice del gravame ha, infatti, escluso vi fosse prova che il geometra Taibi nell’espletamento dell’incarico si fosse limitato a recepire il contenuto di elaborati già fornitigli dai committenti così come di un accordo sul compenso dovuto ed ha, invece ritenuto che, anche al di là della genericità della doglianza, l’istanza, come affermato dagli stessi appellanti, era stata corredata con stralci documentali e disegni (cfr. pag. 8, primo capoverso della sentenza); -con il quarto motivo - rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1460 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.” - i ricorrenti assumono l’erroneità della sentenza d’appello per aver escluso che vi fosse prova dei danni da loro subiti in conseguenza dell’inadempimento del tecnico; -la doglianza è inammissibile perché i ricorrenti censurano sul punto la sentenza di primo grado, e non quella d’appello, che accogliendo l’appello principale e cioè rigettando l’opposizione ha ritenuto assorbito l’esame dell’appello incidentale sul rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni conseguenti all’inadempimento del Taibi proposta dagli opponenti in quanto dal primo giudice ritenuta infondata sia sull’anche sul quantum; -la censura non attinge infatti la legittimità della statuizione sull’assorbimento (improprio) adottata dal giudice d’appello una volta accolto l’appello principale (cfr. Cass.28663/2013); -il ricorso è quindi rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza i ricorrenti sono tenuti alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai se nsi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 1785,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a tit