CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 16071/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1675/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato alla pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (già [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 170, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4026/2018, pubblicata in data 18 ottobre 20198; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che 1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva avanti al Tribunale di Milano l’avv. [OSCURATO:PERSONA], conduttore dell’immobile di sua proprietà sito in piazzetta [OSCURATO:SOCIETA] 10, per sentire pronunciare nei suoi confronti ordinanza di convalida di sfratto per la grave maturata morosità nel pagamento dei canoni e degli oneri accessori. 2. L’intimato si costituiva resistendo ed il Tribunale di Milano disponeva il mutamento del rito ex art. 667 cod. proc. civ., assegnando ex art. 426 cod. proc. civ. termine per le memorie integrative. 3. [OSCURATO:PERSONA] 79 s.a.s., integralmente contestando le eccezioni di controparte ed evidenziando il permanere della morosità, instava per emissione di sentenza parziale di rilascio dell’immobile ed all’esito dell’udienza di discussione del 31 dicembre 1998 il Tribunale di Milano emetteva sentenza parziale, dichiarando risolto il contratto di locazione ad uso promiscuo dell’appartamento e condannando il conduttore al rilascio dell’immobile. 4. Avverso tale sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva avanti alla Corte d’appello di Milano appello articolato in tre motivi, che la Corte rigettava con sentenza n. 4026/2019 pubblicata il 18 ottobre 2019, dichiarando compensate tra le parti le spese del grado. 5. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi. 6. Si costituisce con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 7. La trattazione della causa è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente e la società resistente hanno depositato memorie illustrative.Considerato che 1. Preliminarmente deve essere rilevato che il ricorso, con cui viene impugnata una sentenza parziale, è ammissibile in relazione all’art. 360, comma3, cod. p roc . c iv . (v. Cass., Sez. Un., 10/02/2017, n. 3556: L'art. 360, comma 3, c.p.c., nel precludere la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le "sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", fa riferimento alla nozione di "giudizio" quale procedimento devoluto al giudice di appello e non come processo nella sua complessiva pendenza, sicchè, mentre soggiace al suddetto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di appello ex art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., cui seguano i provvedimenti per l'ulteriore corso del giudizio medesimo, è, al contrario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con cui, per effetto di gravame immediato, ex art. 340 c.p.c., avverso la sentenza non definitiva resa dalgiudice di primo grado ai sensi del richiamato art. 279 c.p.c., il giudice di appello rigetti, nel merito o in rito, l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure ). 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.); violazione degli artt. 2318 e 2323 cod. civ., carenza della rappresentanza e della legittimazione processuale della [OSCURATO:SOCIETA]. in capo al dr. Nicolini. Il ricorrente assume che con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Milano ha erroneamente ritenuto che, al momento del conferimento del mandato ad litem all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 26 ottobre 2017, il dr. Nicolini rivestisse la qualità di amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione della delibera assembleare datata 10.12.2015 con la quale gli era stato conferito il potere gestorio nella qualità di amministratore di sostegno della socio accomandataria , senza invece tenere conto che con provvedimento del 12 agosto 2014, confermato in sede di reclamo, il Tribunale di Milano aveva revocato alla socia accomandataria signora [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di amministrare la società. 2.1 Il motivo è inammissibilealla stregua del consolidato principio di diritto secondo cui Il motivo di impugnazione è rappresentato dalla enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto di impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e quindi fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto di impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4 cod. proc. civ. (il principio è stato posto da Cass., Sez. 3, n. 359/2005 e ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 7074/2017). Il mezzo infatti si articola nel commento di una serie di documenti senza criticare l’effettiva motivazione della sentenza impugnata con la quale viene spiegata la fallacia della dedotta violazione dell’art. 2318, comma 2, cod. civ. e limitandosi acensurare una frase contenuta nelle ultime tre righe della pag. 4 (e non della 5, come si dice), la quale tuttavia costituisce solo l’incipitdella motivazione, che poi si sviluppa in maniera analiticaed esaustiva. Il ricorrente finisce inoltre per soll ecita re una rivalutazione della ricostruzione e della interpretazione del contenuto di atti e documenti prodotti nei precedenti gradi di giudizio di merito , preclusa nella presente sede di legittimità secondo granitica giurisprudenza di questa Corte, senzaoltretutto cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale valorizza particolarmente la validità e l’efficacia della delibera societaria del 10 dicembre 2015, con cui al dr. Nicolini era stato espressamente conferito il potere gestorio nella qualità di amministratore di sostegno della socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA].3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.); violazione artt. 75, 182 e 421 cod. proc. civ., prospettando la nullità insanabile dell’atto con cui sarebbero stati conferiti i poteri di amministrazione della s.a.s. all’amministratore di sostegno dr. Nicolini. Il motivo è inammissibile e comunque infondato nella misura in cui dimostra di ignorare il disposto dell’art. 182, comma 2,cod. p roc . c iv . nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, che può trovare applicazione anche nel giudizio di appello (v. Cass. n. 6041/2018, n. 13597/2021, n. 2498/2022). 4. Il terzo motivo, in cui il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.); violazione art. 112 cod. proc. civ. su corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato; violazione art.1421 cod. civ. ed il quarto motivo, in cui deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.); violazione art. 1 comma 346 legge 311/2004 ed art. 1418 cod. civ., possono essere esaminati congiuntamenteper la loro stretta connessione. Con tali mezzi di impugnazione il ricorrente prospetta che la Corte d’appello avrebbe male interpretato le domande proposte in primo grado dall’intimato- convenuto (il quale nel giudizio di primo grado aveva in più occasioni espressamente denunciato la mancata registrazione di entrambi i rinnovi contrattuali), per l’effetto erroneamente ritenendo intervenuta la rinuncia alla richiesta di dichiarazione di nullità del rapporto contrattuale conseguente al rinnovo del luglio 2017; la Corte avrebbe inoltre omesso di rilevare d’ufficio la nullità conseguente alla omessa registrazione del secondo rinnovo contrattuale. Con il quarto motivo il ricorrente inoltre assume che il giudice di appello ha omesso di richiamare la nullità del rapporto contrattuale conseguente ai rinnovi taciti contrattuali, non registrati dalla locatrice. 3.1 Il terzo ed il quarto motivo sono manifestamente infondati, essendo imperniati sull’assunto che la causa di nullità di cui all’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004 operi per le registrazioni successive dei contratti. Per costante orientamento di questa Corte, invece, l’ipotesi di nullità del contratto di locazione prevista dall’art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è tassativa, si riferisce unicamente alla omessa registrazione iniziale del contratto di locazione, e non è estensibile ad altre e diverse ipotesi, sussistendo divergenza tra la disciplina civilistica e la disciplina fiscale (Cass., 24 settembre 2019, n. 23637). 4. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza (ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) in relazione alla istanza del 26 settembre 2019 di autorizzazione alla produzione di documento indispensabile, costituito dalla comunicazione della Direzione dell’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] 1 –Milano. Con il sesto motivo, che risulta connesso e può essere esaminato congiuntamente, il ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5 cod. proc. civ.), ed in particolare prospetta l’omesso esame delle risultanze di fatto emergenti dalla comunicazione della Direzione dell’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] 1 –Milano. Entrambi i motivi vanno rigettati in quanto infondati per le stesse ragioni della ritenuta infondatezza dei motivi terzo e quarto, cui sono strettamente connessi. 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro8.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello st