CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 22860/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di sospensione dell'esecuzione di sentenza ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen. formulata da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia in seno a ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Perugia che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione di sentenza della Corte di appello di Roma in data 3 marzo 2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza in data 10 marzo 2026, la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] di revisione della sentenza della Corte di appello di Roma in data 3 marzo 2025 (divenuta irrevocabile il 12 settembre 2025) con la quale il predetto imputato era stato dichiarato responsabile del reato di concorso - con tale [OSCURATO:PERSONA] - nel reato di appropriazione indebita (artt. 110, 646 cod. pen.) di un'autovettura di proprietà della società di autonoleggio [OSCURATO:SOCIETA]. La richiesta di revisione era stata avanzata in relazione alle previsioni di cui all'art. 630, lett. c) e d), cod. proc. pen. in relazione ad un ritenuto errore di persona nell'identificazione dell'autore dell'azione delittuosa. In seno all'indicata richiesta di revisione (che sarà decisa autonomamente) risulta essere stata formulata istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 635, comma 1, cod. proc. pen. della sentenza della Corte di appello di Roma sopra indicata, istanza nell'ambito della quale il difensore del ricorrente ha evidenziato la non manifesta infondatezza della domanda di revisione ed il fatto che l'esecuzione della sentenza stessa provocherebbe un danno grave ed irreparabile al condannato. 2. Deve, in via preliminare, darsi atto che la Corte di appello,nel momento in cui con la propria ordinanza del 10 marzo 2026 ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione.ha ritenuto assorbita la decisione sulla richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza. 3. Ricorda il Collegio che questa Corte di legittimità, con un principio che in questa sede ritiene di ribadire, ha avuto modo di statuire che «In caso di rigetto da parte della Corte di appello della richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena in pendenza di un procedimento di revisione, la Corte di cassazione non può disporre la sospensione stessa, essendo limitato il suo sindacato all'esame del ricorso avverso l'ordinanza di diniego» (Sez. 1, n. 10779 del 23/01/2008, Alberti, Rv. 239561-01). Come condivisibilmente precisato nella sentenza citata, la prospettazione di sospensione dell'esecuzione della sentenza formulata dalla difesa è priva di consistenza, posto che lettera e ratio dell'art. 635 cod. proc. pen. attestano come alla Corte di legittimità è dato conoscere dei ricorsi avverso il diniego della sospensione proveniente dalle Corte di merito, ma non certo di provvedere essa stessa direttamente una sospensione negata in sede propria. Del resto, l'art. 635, comma 1, cod. proc. pen. che testualmente recita «La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una 2delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza», disciplina poteri e possibilità di azioni (applicazione di misure coercitive e possibilità di revoca successiva della relativa ordinanza) certamente non esercitabili in sede di legittimità, tanto è vero che il comma secondo della medesima disposizione di legge si limita a prevedere la possibilità di presentare ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte di appello ma non estende ai Giudici di legittimità i predetti poteri riservati alla Corte di merito. Per solo dovere di completezza deve solo aggiungersi che laddove la richiesta della difesa del ricorrente sia da intendersi non come istanza di sospensione dell'esecuzione ma come mera richiesta di annullamento dell'ordinanza della Corte di appello nella parte in cui ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza, deve ricordarsi che «In tema di revisione, la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 635 cod. proc. pen. costituisce istituto di carattere eccezionale, in quanto derogatorio rispetto al principio di obbligatorietà dell'esecuzione e presuppone la sussistenza di situazioni in cui appare verosimile l'accoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna, non essendo sufficiente, a tal fine, la positiva delibazione sull'ammissibilità dell'istanza» (Sez. 6, n. 4831 del 26/11/2025, dep. 2026, Rv. 289462-01), verosimiglianza dell'accoglimento della richiesta di revisione che in questo caso non sussiste. Ne consegue che, correttamente negata la sospensione da parte della Corte territoriale (essendo stata ritenuta inammissibile l'istanza di revisione proposta), resta assorbita la sola doglianza proponibile in questa sede, quella di esaminare la correttezza del predetto diniego di sospensione. Da ultimo appare doveroso evidenziare che i due richiami giurisprudenziali evidenziati dalla difesa del richiedente (cfr. pag. 13 del relativo atto) ad (asserita) giustificazione del potere della Corte di cassazione di poter disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza sono del tutto estranei o inconferenti alla materia qui in esame riguardando l'indicata sentenza n. 18085/2015 della Prima Sezione penale della Corte di cassazione una vicenda relativa ad un reato di lesioni colpose, mentre non risulta traccia al CED della Cassazione penale della seconda sentenza (indicata come Cass. pen., Sez. IV, n. 7733/2019). 4. Per le ragioni esposte la richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 635 cod. proc. pen. deve essere dichiarata inammissibile. 3 P.Q.M