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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 43635/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché, per il ricorrente, le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, evidenziando il mancato rilievo della prescrizione del reato di bancarotta semplice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 26/09/2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 08/11/2017 con la quale, per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Vercelli aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale di Essemme Italia s.r.I., dichiarata fallita il 05/11/2013, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta per distrazione di un elettrocompressore e di un escavatore e di bancarotta semplice, per aggravamento del dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento, e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, lo aveva condannato alla pena principale di anni 2 di reclusione, alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 10 e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'imputazione di bancarotta documentale, rispetto alla quale il giudice di appello non ha motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico. 2.2.

Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'imputazione di bancarotta semplice, avendo la sentenza impugnata omesso di indicare gli elementi in base ai quali ha desunto la consapevole omissione della richiesta di fallimento.

2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'imputazione di bancarotta per distrazione, in quanto la sentenza impugnata non ha risposto alla doglianza proposta con l'appello circa le presunte dimensioni dei beni sottratti, in realtà non ingenti specie se rapportate ad altri beni per i quali è stata esclusa la sussistenza della distrazione.

2.4. Il quarto motivo denuncia omessa motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della durata delle pene accessorie.

2.5. Il quinto motivo denuncia mancata applicazione della prescrizione in relazione al reato di bancarotta semplice.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso, mentre, per il ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso, evidenziando il mancato rilievo della prescrizione del reato di bancarotta semplice.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Muovendo dall'imputazione di bancarotta semplice, il secondo motivo non è fondato.

La Corte distrettuale ha rilevato che la crisi dell'impresa era conclamata e durevole, rilievo, questo, che è in linea con i dati probatori richiamati dalla conforme sentenza di primo grado, lì dove ha rilevato, sulla scorta della testimonianze dei testi (della difesa) Scarrone e Massone, che la situazione economico-finanziaria della società era negativa fin dal 2009/2010 o, quanto meno, dal 2012, e, sulla base di quanto riferito dal curatore e da un maresciallo di p.g., che l'attività della società non era più in corso già dagli ultimi mesi del 2012, a fronte della totale inerzia dell'imputato.

La motivazione della sentenza impugnata, che fa leva sui dati probatori richiamati, rende ragione della consapevolezza dello stato di crisi della fallita in ragione dell'epoca in cui la stessa si è manifestata n modo del tutto evidente.

Le censure del ricorso non scalfiscono la tenuta-logico-argomentativa della motivazione, risolvendosi in deduzioni assertive e non compiutamente correlate al compendio probatorio valorizzato dal percorso argomentativo dei giudici di merito.

E' invece fondato il quinto motivo, poiché la fattispecie estintiva del reato per prescrizione si è perfezionata il 05/05/2021, prima della deliberazione della sentenza di appello, sicché - ferme restando le statuizioni civili - in parte qua la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai soli effetti penali.

L'annullamento non ha effetti sulla determinazione della pena principale, irrogata - in virtù dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta - nel minimo edittale, né sulla provvisionale, calcolata con riguardo al valore dei due beni distratti.

3. Il primo motivo non è fondato.

A fronte dell'imputazione formulata in termini alternativi, la sentenza di primo grado, confermata in appello, ha ritenuto sussistente la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo, n. 2),

I. fall., rilevando che le riscontrate omissioni delle scritture sono di rilevanza tale da impedire o intralciare la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta documentale, mentre per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma, n.2), prima parte,

I. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904), la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo, n. 2),

I. fall. richiede il dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio (Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013, dep. 2014, Comirato, Rv. 258982; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611).

Ne consegue che correttamente la sentenza impugnata ha fatto riferimento al dolo generico, sicché infondato è il motivo di ricorso in esame.

4. Il terzo motivo è inammissibile.

La Corte distrettuale ha dato conto della consapevolezza, in capo all'amministratore della fallita, della distrazione di un elettrocompressore e di un escavatore valorizzando le dimensioni delle due cose, tale per cui, diversamente dagli altri beni aziendali per i quali il giudice di primo grado aveva ritenuto non raggiunta la prova che non fossero stati sottratti da addetti all'impresa, tanto più che, come sottolinea la sentenza del Tribunale di Vercelli, senza i due macchinari l'attività non poteva essere svolta.

A tale argomento il ricorso replica sollecitando a questa Corte un raffronto con le dimensioni di altri beni della società non rinvenuti, il che, all'evidenza, implica inammissibili apprezzamenti di merito.

Quanto all'orientamento richiamato dal ricorrente (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493; l'altra sentenza richiamata non è citata in modo corretto), esso è rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ribadito l'indirizzo del tutto consolidato in forza del quale ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793 del 05/12/2013, dep. 2014, Marafioti, Rv. 260199; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, dep. 2013, Sistro, Rv. 254061).

Nella medesima prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, dep. 2013, Rossetto, Rv. 253932; conf.: Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407).Conclusioni, queste, accreditate, poi, da Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 5, secondo cui, per un verso, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività e, per latro verso, l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Sotto questo profilo, il ricorso è manifestamente infondato.

5. Il quarto motivo è invece fondato, posto che la censura devoluta al giudice di appello non ha trovato risposta nella sentenza della Corte di appello, che, peraltro, avrebbe dovuto rilevare anche d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c.,

I. fall. alla luce della sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale.

6. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali limitatamente al reato di bancarotta semplice, in quanto estinto per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari.

Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali limitatamente al reato di bancarotta semplice perché estinto per prescrizione.

Annulla la stessa sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché, per il ricorrente, le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, evidenziando il mancato rilievo della prescrizione del reato di bancarotta semplice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 26/09/2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 08/11/2017 con la quale, per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Vercelli aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale di Essemme Italia s.r.I., dichiarata fallita il 05/11/2013, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta per distrazione di un elettrocompressore e di un escavatore e di bancarotta semplice, per aggravamento del dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento, e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, lo aveva condannato alla pena principale di anni 2 di reclusione, alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 10 e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'imputazione di bancarotta documentale, rispetto alla quale il giudice di appello non ha motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'imputazione di bancarotta semplice, avendo la sentenza impugnata omesso di indicare gli elementi in base ai quali ha desunto la consapevole omissione della richiesta di fallimento. 2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'imputazione di bancarotta per distrazione, in quanto la sentenza impugnata non ha risposto alla doglianza proposta con l'appello circa le presunte dimensioni dei beni sottratti, in realtà non ingenti specie se rapportate ad altri beni per i quali è stata esclusa la sussistenza della distrazione. 2.4. Il quarto motivo denuncia omessa motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della durata delle pene accessorie. 2.5. Il quinto motivo denuncia mancata applicazione della prescrizione in relazione al reato di bancarotta semplice. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso, mentre, per il ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso, evidenziando il mancato rilievo della prescrizione del reato di bancarotta semplice.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Muovendo dall'imputazione di bancarotta semplice, il secondo motivo non è fondato. La Corte distrettuale ha rilevato che la crisi dell'impresa era conclamata e durevole, rilievo, questo, che è in linea con i dati probatori richiamati dalla conforme sentenza di primo grado, lì dove ha rilevato, sulla scorta della testimonianze dei testi (della difesa) Scarrone e Massone, che la situazione economico-finanziaria della società era negativa fin dal 2009/2010 o, quanto meno, dal 2012, e, sulla base di quanto riferito dal curatore e da un maresciallo di p.g., che l'attività della società non era più in corso già dagli ultimi mesi del 2012, a fronte della totale inerzia dell'imputato. La motivazione della sentenza impugnata, che fa leva sui dati probatori richiamati, rende ragione della consapevolezza dello stato di crisi della fallita in ragione dell'epoca in cui la stessa si è manifestata n modo del tutto evidente. Le censure del ricorso non scalfiscono la tenuta-logico-argomentativa della motivazione, risolvendosi in deduzioni assertive e non compiutamente correlate al compendio probatorio valorizzato dal percorso argomentativo dei giudici di merito. E' invece fondato il quinto motivo, poiché la fattispecie estintiva del reato per prescrizione si è perfezionata il 05/05/2021, prima della deliberazione della sentenza di appello, sicché - ferme restando le statuizioni civili - in parte qua la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai soli effetti penali. L'annullamento non ha effetti sulla determinazione della pena principale, irrogata - in virtù dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta - nel minimo edittale, né sulla provvisionale, calcolata con riguardo al valore dei due beni distratti. 3. Il primo motivo non è fondato. A fronte dell'imputazione formulata in termini alternativi, la sentenza di primo grado, confermata in appello, ha ritenuto sussistente la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo, n. 2), I. fall., rilevando che le riscontrate omissioni delle scritture sono di rilevanza tale da impedire o intralciare la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta documentale, mentre per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma, n.2), prima parte, I. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904), la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo, n. 2), I. fall. richiede il dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio (Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013, dep. 2014, Comirato, Rv. 258982; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611). Ne consegue che correttamente la sentenza impugnata ha fatto riferimento al dolo generico, sicché infondato è il motivo di ricorso in esame. 4. Il terzo motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha dato conto della consapevolezza, in capo all'amministratore della fallita, della distrazione di un elettrocompressore e di un escavatore valorizzando le dimensioni delle due cose, tale per cui, diversamente dagli altri beni aziendali per i quali il giudice di primo grado aveva ritenuto non raggiunta la prova che non fossero stati sottratti da addetti all'impresa, tanto più che, come sottolinea la sentenza del Tribunale di Vercelli, senza i due macchinari l'attività non poteva essere svolta. A tale argomento il ricorso replica sollecitando a questa Corte un raffronto con le dimensioni di altri beni della società non rinvenuti, il che, all'evidenza, implica inammissibili apprezzamenti di merito. Quanto all'orientamento richiamato dal ricorrente (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493; l'altra sentenza richiamata non è citata in modo corretto), esso è rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ribadito l'indirizzo del tutto consolidato in forza del quale ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793 del 05/12/2013, dep. 2014, Marafioti, Rv. 260199; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, dep. 2013, Sistro, Rv. 254061). Nella medesima prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, dep. 2013, Rossetto, Rv. 253932; conf.: Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407).Conclusioni, queste, accreditate, poi, da Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 5, secondo cui, per un verso, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività e, per latro verso, l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Sotto questo profilo, il ricorso è manifestamente infondato. 5. Il quarto motivo è invece fondato, posto che la censura devoluta al giudice di appello non ha trovato risposta nella sentenza della Corte di appello, che, peraltro, avrebbe dovuto rilevare anche d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall. alla luce della sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale. 6. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali limitatamente al reato di bancarotta semplice, in quanto estinto per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali limitatamente al reato di bancarotta semplice perché estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per n
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