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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 1995

Cassazione n. 32309/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto l'omesso bilanciamento, con giudizio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche non si confronta con la sentenza impugnata, la quale ha motivato sul punto in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 2) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto l'omesso bilanciamento, con giudizio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche non si confronta con la sentenza impugnata, la quale ha motivato sul punto in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 2) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32309/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris