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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 36443/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente: Sentenza sul ricorso iscritto al n.3815/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA],difeso dagli avvocatiLuciano Alberini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Consiglio notarile dei distretti riuniti di [OSCURATO:PERSONA] MondovìSa- luzzo, difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché Procuratore generale della Repubblica p resso l a Corte di ap- pello di Torino; -intimato- avverso l’ordinanza della Corte di appello di Torino n. 592/2020 , depositata il 17/12/2020.

Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 5/4/2023. 2di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA].

Lette le osservazioni del P.M.,Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatti di causa Nel 2020 il notaio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte di ap- pello di Torino reclamo avverso la decisione della Commissione regionale di disciplina (Co.re.di.)del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Su segnalazione del Consiglio notarile di Cuneo, la Commissionegli aveva irrogato ex art. 147 co. 1 lett. a) e b) l. not. una sanzione disciplinare di quattro mesi di sospen- sione dall’attività professionale,per ritardi fino a sfiorare i trenta giorni nella trascrizione di atti rogati (nel periodo dal gennaio al giugno 2019).

La Corte di appello ha confermato la decisione impugnata.

Ricorre in cassazione il notaio con tre motivi,illustrati da memoria.

Resi- ste il Consiglio notarile con controricorso,illustrato da memoria.

Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo si censura che, rilevat a l’unicità materiale della condotta ( cioè, il difetto reiterato di tempestività nella trascrizione /iscri- zione di atti rogati nel periodoconsiderato), la Corte di appello abbia accer- tato il contemporaneo verificarsi di entrambi gli illecit i disciplinar i previst i dallalett. a) e dalla lett. b) dell’ art. 147 l . not .

Viceversa, corretto sarebbe stato l’accertare l’avveramento unicamentedella seconda delle due.

La parte censurata del provvedimento impugnatoè la seguente: «Quanto all'assorbimento della contestazione sub b) all'interno di quella sub a), oc- corre rilevare come le fattispecie siano diverse, configurandosi al massimo tra le stesse un vincolo […] riconducibile ad un concorso formale [reale, n.d.r.] di norme chevanno a sanzionare il medesimo comportamento, ma da punti di vista del tutto diversi.

La violazione dell'art. 147 lett. a) infatti punisce la condotta di chi viola i principi di deontologia enucleabili dal ‘co- mune sentire in un determinato momento storico’ oltre l'etica professionale cui devono attenersi i notari così come enucleata dal Consiglio nazionale del notariato, e sanziona anche un solo comportamento, senza richiedere l'abi- tualità dello stesso.

La sanzione di cui alla stessa norma lett. b) riguarda una violazione non occasionale ma ripetuta delle norme deontologiche […].

La violazione di siffatte norme può essere integrata dallo stesso comporta- mento […], sebbene offenda differenti interessi tutelati dalla legge.

Occorre anche considerare che il comportamento […] risulta avere assunto connotati 3di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. di plurioffensività, in quanto lesivo di una pluralità di interessi, da quello fiscale a quello pubblico di certezza nelle negoziazioni e ben può integrare più aspetti della stessa norma».

Con siffatta argomentazione la Corte di appello risponde al terzo motivo di reclamo, con cui il ricorrente aveva chie- sto di pronunciare l'assorbimento della incolpazione fondata sulla lett. b) dell’art. 147 co. 1 cit. in quella fondata sulla lett. a), sul presupposto che l’interesse tutelato da questa seconda norma assorba l’interesse tutelato dalla prima norma.

Nelle conclusionidel primo motivo di ricorso in cassazione, il ricorrente rovescia la richiestaavanzata in sede di reclamo, facendo valere (come già accennato) l’assorbimento dell’interesse protetto dalla fattispecie della lett. a) nell’interesse protetto dalla fattispecie della lett. b).

L’esposizione del motivo procede secondo le linee seguenti.

Poiché la condotta materiale og- getto di incolpazione è unica, cioè il ritardo reiterato nella trascrizione/iscri- zione di atti rogati nel periodo di riferimento,l’art. 147 co. 1 l. not. avrebbe dovuto essere interpretato alla luce del principio di specialità tra norme, nel senso di ravv isare un rapporto di alternatività tra le fattispecie descritte nelle lettere a), b) e c).

Nel caso di specie, il comportamento contestato avrebbe dovuto essere qualificato: ocome condotta compro mettente la di- gnità/reputazionedel notaio o il decoro / prestigio della classe notarile [lett. a)] oppure come violazione non occasionale di norme deontologiche [lett. b)] (cioè, in questo caso, come inosservanza dell’art. 42 dei principi di deon- tologia professionale dei notai, nella parte in cui si prevede che il notaio è tenuto a svolgere la propria attività nel modo più idoneo alla piena efficacia degli atti rogati e alla stabilità del rapporto che ne deriva).

Specificamente, nella richiesta conclusiva dell’esposizione del motivo, il ricorrente sostiene che il comportamento avrebbe dovuto essere qualificato(e corrispondente- mente sanzionato) esclusivamente come violazione non occasionale di norme deontologiche (lett. b)e non anche contestualmente come condotta checompromette la dignità/reputazione del notaio o il decoro/prestigio del notariato(lett. a) .

Infatti, sostiene il ricorrente, c i si trova dinanzi ad una ipotesi di concorso apparente di norme, precisamente nel senso che la vio- lazione di cui all’art. 147 co. 1 lett. a) è da considerarsi assorbita nella fat- tispecie prevista dalla successiva lettera b).

Infatti, la fattispecie ex art. 147 co. 1 lett. a) delinea un illecito deontologico atipico, rispetto a cui le due fattispecie successive sono speciali.

In altre parole, rispetto alla prima, la 4di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. seconda e la terza ipotesi di illecito si collocano in un rapporto sorretto giu- ridicamente dal principio di specialità tra norme. 2.– Il primo motivo non è fondato.

Decisivo per instradarel’esame del primo motivo è il fatto che il ricorrente ha chiesto dinanzi alla Corte di appello l'assorbimento della incolpazione fondata sulla lett. b) dell’art. 147 co. 1 cit. in quella fondata sulla lett. a), mentre ha invertito la direzione dell’assorbimento dinanzi a questa Corte, chiedendo quello della fattispeciedella lett. a) nella fattispecie della lett. b).

Contrariamente a quanto reputa il controricorrente, che ravvisa in ciò un profilo d’inammissibilità, è tale capovolgimento ad indicare che il ricorso investeuna delle questioni di diritto più delicate in materia di responsabilità disciplinare:l’eventuale cumulo tra illeciti disciplinari (e quindi di sanzioni) , oveanche una solo di essi sia delineat o ricorrendo a concetti elastici ( o ppure dotati comunque di un basso tenore di determinatezza), come accade in questa materia.

La questione è da affrontare nella cornice del tema del concorso di norme (cioè, del tema delle norme applicabili a prima vista ad uno stesso fatto), nonché quindi del principio di specialità tra norme.

Poiché tali istituti hanno trovato occasione di applicarsi in modo incisivo nell’esperienza del diritto penale, occorre muovere daquest’ultima.

3. –Per stabilire se il concorso di norme penali incriminatrici sia reale o solo apparente,le Sezioni Unite Penali di questa Corte chiamano ad operare il principio di specialità (ex art. 15 c.p., nonché ex art. 9 l. 689/1981 per il concorso tra illeciti penali e amministrativi).

Esso si innesta sul raffronto formale tra le fattispecie legali, nei rispettivi elementi costitutivi della loro struttura, mentre si esclude che abbia rilevanza immediata il bene (l’inte- resse) protetto dalla norma penale incriminatrice (cfr. Cass.

SU Penali 41588/2017).

In altre parole, tale giurisprudenza scartain linea di principio l’idea che si possa estendere l’ambito del concorso apparente di norme ri- correndo ai criteri dell’assorbimento e della consunzione, poiché l’esten- sione è priva di sicure basi sistematiche, si vale di elementi discretivi incerti, come l'identità del bene giuridico e la graduazione dell’intensità della pro- tezione assicurata dalle norme raffrontate, che sono suscettibili di difficil- mente tollerabili valutazioni opposte in sede di interpretazione.

Si trascura così -ad avviso delle Sezioni Unite Penali - l’aspetto essenziale del concorso di norme: cioè, che il criterio della comparazione fra le strutture astratte delle fattispecie serve a mantenere fede alla valutazione implicita di 5di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. correlazione tra norme operata dal legislatore.Così ha argomentato, tra le altre, Cass.

SU Penali 20664/2017, in relazione al concorso tra reati di mal- versazione a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

In premessa, tale pronuncia ha escluso che le pro- nunce della Corte EDU in tema di ne bis in idem (in particolare: 4/3/2014, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia; [OSCURATO:DATA_NASCITA], A e B contro [OSCURATO:PERSONA]) inducano a modificare tale orientamento, poiché (in estrema sintesi) non impediscono di ravvisare il concorso di reati nelle ipotesi in cui non si riscontri la coinci- denza nella struttura astratta delle fattispecie.

4. –Su queste linee si muove il Pubblico Ministero nelle sue osservazioni .

Egli segue i principi di tassatività e del favor rei e argoment a la soluzione applicando il criterio di specialità nel selezionare la prevalenza della fatti- specie ex lett. b) art. 147 co. 1 l. not. rispetto a quella ex lett. a) , ove i termini della comparazionesono rinvenuti nella struttur a astratta dell e fat- tispecie e nonnel rilievo degli interessi rispettivamente protetti dall’una e dall’altrafattispecie, poiché la funzione protettiva è « assai più controverti- bile in quanto assoggettata a una valutazione assiologica in sé ontologica- mente mutevole, ancor di più se affidata a clausole generali».

Al pari del ricorrente, il P.M. conclude che la violazione riconducibile alla lett. b) sia una specificazione della lett.a).

Ove i valori di decoro e prestigio del nota- riatosiano compromessi attraverso la non occ asionale violazione di specifi- che norme deontologiche, la condottaè quindi sanzionabile sempre e solo in base alla lett.b), non anche contemporaneamente in relazione alla lett. a) dell’art. 147 della legge notarile. 5.– Avviandoci a delimitare il discorso a lla giurisprudenza civile rilevante per la pronuncia sul caso di specie, un primo aspetto da mettere in luce è chel’applicazione del principio di specialità tra norme secondo un confronto strutturale tra fattispecie non può vantare a proprio sostegno una norma costituzionale, né una disposizione sulla legge in generale, delle quali si potrebbe sostenere l’applicabilitàal settore della responsabilità disciplinare senza dover assolvere all’onere di motivare tale operazione, ma semplice- mente invocandola collocazione sistematica della disposizione richiamata a suo fondamento.

Viceversa, l’art. 15 c.p. è per l’appunto una disposizione del codice penale ed è inserito nel titolo primo «Della legge penale».

Si spiega così che Cass.

SU 25457/2017 abbia conferma to che resta esclusa la possibilità di applicareagli illeciti disciplinari, in modo tendenzial- mente automatico,i canoni legislativi, giurisprudenziali e dottrinali elaborati 6di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. in materia di illeciti penali.

La presa di distanza vale a partire dagli stessi principi di tassatività e determinatezza della fattispecie, dei quali devecon- tinuamente verificarsiil grado di applicabilità nel settore della responsabilità disciplinare.Nel 2017 le Sezioni Unite ribadiscono così un orientamento con- solidato nell’arco dei decenni.

Tra le pronunce risalenti diffuse nel testo in- tegrale, esemplare a tale proposito può essere Cass. 6680/1996.

Nella fat- tispecie, il notaio era stato ritenuto responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'art. 147 l. not.Nel rigettare il ricorso per cassazione, dopo aver ri- portato la formulazione oggi riprodotta nella lettera a) dell’art. 147 l. not., questa Corte affermò: «La legittimità di una disposizione così formulata non può essere vagliata alla stregua dell'art. 25 co. 2 Cost.

Il disposto del se- condo comma dell'art. 25, interpretato nel necessario collegamento con il primo comma […], si riferisce, come anche ritenuto dalla Corte costituzio- nale[…], solo alla materia penale e non è di conseguenza estensibile a si- tuazioni, come gli illeciti disciplinari, estranei all'attività del giudice penale».

L’orientamento trova conferme nelle pronunce più recenti.

Ad esempio si veda Cass. 1439/2023, ove si ribadisce che nella materia disciplinare non trova applicazione « il principio di legalità e di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, se non nei limiti in cui la sua lesione concretizzi, di riflesso, una violazione del diritto di difesa, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, quali, per la professione di notaio, quelli di cui all'art. 147 co. 1 lett. a) l. 89/2013, ai quali il professionista deve improntare la propria attività.

La norma rispetta, dunque, gli artt. 3, 25 e 117 Cost. ed anche l'art. 7 Cedu, tenuto conto che il principio di tipicità attiene, nella sua assolutezza, alla sola sanzione penale».

Sulla stessa linea è la giurisprudenza sulla responsabilità disciplinare degli avvocati.Nel confermare la pronuncia del C.n.f., Cass.

SU 27996/2013 os- serva che il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti illeciti non conformi, ma solo quella dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità e decoro, lealtà e correttezza, ai quali l'avvocato deve improntare la propria attività,sia professionale, sia non professionale (con rinvio a precedenti pronunce conformi delle Sezioni Unite: 1904/2002, 10601/2005, 37/2007, 23020/20119). 7di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA].

Questa impostazione gode dell’appoggio della giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale «i principi sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di proporzionalità e individualizzazione della pena non possono essere sic et simpliciter traslati alla materia delle sanzioni di- sciplinari, ma devono essere adattati alle peculiarità diun sistema sanzio- natorio che persegue obiettivi diversi rispetto a quelli cui il diritto penale è orientato, restando fermo, peraltro, il principio generale che sanzioni mani- festamente sproporzionate alla gravità dell'illecito violano l'art. 3 Cost. (nonché i diritti fondamentali su cui tali sanzioni di volta in volta incidono), in quanto eccedenti gli scopi legittimi che le giustificano».Così si è pronun- ciata Corte cost. 133/2019 su una questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 co. 2 l. not. sollevata da questa Seconda Sezione.

Talecomma dispone che «[l]a destituzioneè sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensioneper la violazione del pre- sente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successividall'ul- tima violazione».Il giudice a quo aveva dubita to che tale disposizione con- fliggesse con gli artt. 3 e 24 Cost.,introducendo un automatismo sanziona- torio correlato a una presunzione iuris et de iure di gravità del fatto e di pericolosità del recidivo reiterato, che impone al giudice disciplinaredi ap- plicare la sanzione più grave della destituzione, senza consentirgli di tenere conto dieventuali circostanze attenuanti, o comunque della concreta gravità della violazione.Nel rigettare la questione, la Corte ha appunto affermato che ben possonole sanzioni disciplinari essere orientate, oltre che agli scopi di prevenzione generale e speciale, insiti in ogni tipo di sanzione, anche all'obiettivo di preservare l'integrità etica e l'onorabilità della professione, nonché a quello di assicurare la rimozione dalle funzioni di persone dimo- stratesi non idonee,o non più idonee, all'assolvimento dei propri doveri (con richiamo delle precedenti sentenze 197/2018 e 161/2018). 6.– I l fatto che i principi e gli orientamenti del diritto penale non siano automaticamente trasferibili alla materia del diritto e del procedimento di- sciplinare, non significa escludereche sia necess ario un confronto con i per- corsi argomentativi seguiti in quella materia, come si potrà immediata- mente constatare ripercorrendo criticamente le linee portanti del motivo.

Un’unica condotta materiale (il reiterato ritardo nelle trascrizioni/iscrizioni di atti rogati) riceve dall’organo a ciò preposto una duplice sanzione disci- plinare, nel presupposto di una duplice rilevanza giuridica di quella con- dotta.

Il notaio colpito dalla sanzionevi vede un errore, che deriva dall’aver 8di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. mancato di cogliere un caso di concorso apparente di norme tra la lettera a) e la lettera b)dell’art. 147 co. 1 l. not.

Parlare di apparenza (nel senso di: parvenza) del concorso fa segno già alla soluzione: esso sarebbe da risolvere in virtù del principio di specialità tra norme nel senso di un unico sanzionamento disciplinare: o in base alla lett. a) (così nel ricorso dinanzi alla Corte di appello) o in base alla lett. b) (così, preferibilmente, nel ricorso in cassazione).

Profilata così, la struttura del motivo di ricorso entra in tensione con la logica giuridica.

Infatti, l’art. 147 co. 1 l. not. esprime una disposizione giu- ridica da interpretare in base al criterio di specialità tra norme.

A sua volta, questo è unprincipio di carattere giuridico .

Pertanto, si dovranno prelimi- narmente chiarire i rapporti tra la disposizione e il principio sul piano del dover essere giuridico, prima di esporli immediatamente, senza delineare una cornice teorica di collegamento tra di loro, alle istanze che le vicende umane(qui: il ritardo nelle trascrizioni) rivolgono a loro quando sono alla ricerca della regola giuridica cui conformarsi.

Tale è appuntouna prima indicazione in funzione negativa che si desume dal confronto con l’esperienza del diritto penale, laddove si è escluso che dall’art. 15 c.p.c. si possa enucleare un principio di specialit à non solo in senso astratto, ma anche in senso concreto.

Si è escluso, cioè, che il prin- cipio di specialità possa operare per selezionare la normaincriminatrice pre- valenteove si verifichi un evento che integri un caso previsto dall’una op- pure dall’altra di due (o più) norme, le quali astrattamente (a prescindere da tale accadimento e dalla necessità dirinvenirne la disciplina) non si col- locano tra di loroin un rapporto di specialità.

In altre parole, l a specialità o esiste già in astratto o non esiste neppure in concreto.Non si dà che l’una norma divent i speciale rispetto all’altra per quell’accadimento da discipli- nare.

Si noti che, viceversa, è proprio questa l’impostazione che struttura il primo motivo di ricorso.

7. -In una prospettiva estremamente sintetica , che valorizza in funzione di indicazioni positivel’esperienza del diritto penale, il campo del concorso di norme è quello ove, sulla strada della decisione, vi siano da raffrontare fattispecie espresse da proposizioni - si potrebbe dire – quasi tautologiche (o semitautologiche).

Esse raffigurano fatti normativamente considerati come altrimenti identici, senonché l’una delle fattispecie contiene la descri- zione di (almeno) un elemento diverso rispetto agli elementi dell’altra, in particolare di: (a) un elemento che specifica un tratto del l’altra (differenz a 9di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. per specificazione: ad es.,gli abrogati reati di ingiuria e di oltraggio a pub- blico ufficiale), oppure (b) di un elemento che si aggiunge agli elementi dell’altra fattispecie (differenza per aggiunta : ad es., i reati di furto e di rapina).

A tali due ipotesi se ne affianca una terza (c) , più problematica, ove si raffrontanodue fattispecie che esibiscono , oltre ad un elemento co- munead entrambe, altri elementi rispettivamente diversi , sia nell’una che nell’altra fattispecie(«specialità reciproca»: fra gli esempi tipici prima delle riforme in materia di illeciti societari vi era il raffronto fra le fattispecie di aggiotaggio comune e di aggiotaggio societario).

Del campo del concorso di norme si tratteggiano due confini alle estre- mità.Un primo confine taglia fuori le fattispecie tra di loro incompatibili , ove l’una descrive un fatto normativamente qualificatocome impossibile ad ac- cadere contemporaneamentead un fatto descritto dall’altra, nel senso che rilevanza giuridica è attribuita solo all’uno dei due, cosicché l’altro rimane privo di rilevanza.

Si potrebbe anche indicarli come fatti normativamente contraddittori(ad es., tale è la morte rispetto alle ferite nel raffronto tra i reati di omicidio e di lesioni persona li) .

Il secondo confine taglia fuori le fattispecie in cui il grado di differenza dell’elemento della fattispecie è così intenso da far sì che la differenza investa la fattispecie nel suo complesso (cioè, diventi una qualità di quest’ultima).

In altre parole, sono tagliate fuori le fattispeciesemplicemente diverse le une dalle altre, ove non si dà più un problema di concorso di norme, poiché le norme già a prima vista raffigu- rano fatti diversi, sebbene nella zona di confine con il campo del concorso di norme(specialmente con il settore delle ipotesi di specialità reciproca), si situino i raffronti tra fattispecie tra di loro non del tutto eterogenee, bensì interferenti(che descrivono fatti con componenti comuni e componenti ri- spettivamente diversi).

8. –A questo punto si può già intravvedere che il tentativo di adattare con modifiche alconcorso di illeciti disciplinar i le categorie penalistiche non funzionabene.

La riprova è offerta dal caso di specie e dalle argomentazioni del ricorrente.

Dinanzi allaCorte di appello il ricorrente ha chiesto l'assorbimento della incolpazione fondata sulla lett. b) dell’art. 147 co. 1 cit. in quella fondata sulla lett. a), sul presupposto che questa seconda fattispecieassorba anche la condotta prevista dalla prima.

Dinanzi a questa Corte egli ha rovesciato la richiestafinale, facendo valere l’assorbimento della fattispecie ex lett. a) in quella della lett. b). 10di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA].

Sottesia tale rovesciamento di prospettiva vi sono due presupposti col- legati tra di loro: in primo lugo, l’ideache si possa fare luogo al (già criticato indietro) criterio dellaspecialità in concreto, ove l'instaurarsi di un rapporto di genere a specie tra norme è fattodipendere dall’evento materiale oggetto di decisione (qui: il reiterato ritardo nella trascrizione/iscrizione degli atti rogati); in secondo luogo, l’idea che (con riferimento al caso di specie) il rapporto trala lett. a) e la lett. b) d ell’art. 147 l. not. sia inquadrabile in termini di specialità reciproca.

Dall’intuizione di una tale reciprocitàscaturisce il tentativo del ricorrente di scorgere i tratti della norma speciale (che quindi assorbe l’altra) dapprima nella lett. a) (dinanzi alla Corte di appello) e poi nella lett. b) (dinanzi a questa Corte).

L’articolazione dinamica, nel trascorrere da un grado del giu- dizio all’altro, dell’assetto difensivo del ricorrente reca tributo alle categorie penalistiche.

Colàsi è sostenuto infatti che la teoria della specialità in con- creto, se non è in grado di esprimere un criteriorazionale di distinzione tra il concorso reale e il concorso apparente di norme, manifesta certamente l’esigenza di estendere il concorso apparente oltre i casi di specialità, cioè alla specialità reciproca.

Tuttavia, non si può rigettare l’argomento del ricorrente dimostrando che il rapporto tra la lett. a) e la lett. b) dell’art. 147 l. not. non èinquadrabile in termini di specialità reciproca, bensì in termini di semplice interferenza tra fattispecie.

La replica condividerebbe il vizio dell’argomento cui s’intende replicare: trattare del concorso di illecitidisciplinari assumendo le categorie penalistiche non comei termini necessari di un confronto critico , ma come una specie di camicia di forza del pensiero.

Èpiuttosto l’impostazione che va cambiata (cfr. avanti paragrafo n. 11.1 e seguenti),non prima di aver svolto l’esegesi dell’art. 147 co. 1 l. not. in linea con l’istanza metodologica avanzata dalle Sezioni Unite 25457/2017: «In una visione prospettica che riconduca a coerenza le norme di cui agli artt. 135, 136, 144 e 147 legge notarile […], occorre una ricostruzione delle fattispecie che più che in chiave di tipicità ovvero di atipicità degli illeciti, crei una connessione diretta tra la previsione di condotte vietate e la disci- plina delle sanzioni». 9.1.– L’art. 147 co. 1 l. not . dispone: «È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la 11di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consi- glio nazionale del notariato; c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall'art. 4 d.p.r. 137/112».

L’art. 147 co. 1 è una disposizione complessa che racchiude una molte- plicità di norme, senza che la sua struttura si frammenti e si disperda a cagione della molteplicità.

Si può trascorrere dall’una (disposizione) alle molteplici (norme) instradandosi sulla via della specificazione, ma ci si può riportare agevolmente indietro dal le seconde alla prima , verso l’omoge- neità.

La struttura omogenea che sorregge l’intera disposizione è quella della regola giuridica.

Due quindi ne sono le componenti: la raffigurazione di fatti della vita; la raffigurazione di effetti giuridici ( cioè, di regole di condotta collegate alla descrizione di quei fatti).

9.2. -All’inizio vi è l ’immagine del l’effetto: « È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione […]».A sua volta, la descrizione del l’effetto (il punire, la punizione) ripro- duce al suo interno un’articolazioneomologa alla disposizione di cui è parte: si trascorre dall’uno del punire alla molteplicità delle sanzioni e viceversa.

Le sanzioni sono collegate tra di loro attraverso la congiunzione «o».

Il novero siintegra in via sistematica con l’elenco generale di sanzioni ex art. 135 l. not.,disposte secondo un ordine di progressiva pesantezza : avverti- mento, censura, sanzione pecuniaria, sospensione(a sua volta modulabile in ragione di durata fino ad un anno), destituzione; pesantezza evidente- mente graduata secondo la gravità dell’illecito (cfr. anche l’art. 147 co. 1 l. not.: «o, nei casi più gravi, con la destituzione»).

Che l’elenco di sanzioni indicato dall’art. 147 co. 1 l. not. si integri attraverso l’art. 135co. 1 l. not. si arguisce da Cass.

SU 25457/2017 , ove si è statuito che la sanzione dell'avvertimento tutela gli stessiinteressi di cui al l’ art. 147 l. not. , sebbene in occasione di illeciti meno gravie che (quindi) la sfera di operatività non è limitata a quella dell'art. 144 l. not. («perché il concetto di maggiore levità del fatto è ontologicamente diverso dall'ipotesi attenuata dell'illecito»).Le Sezioni Unite si riferiscono specificamente all’avvertimento, ma non vi è ragione per escludereche l’elenco sia integrato anche dalla sanzione pecu- niaria.

Né per completezzasi può lasciare fuori quadro l’art. 144 co. 1 l. notarile, che è un ulteriore pilastro della disciplina della responsabilità disciplinare 12di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. notarile, trovandosi dirimpetto al l’ art. 135 co. 1 l. not. quasi al modo di contraltare circostanziante(ove si avverino circostanze attenuanti, ravve- dimento operoso o riparazione del danno).

Due sono gli elementi che isti- tuiscono tale corrispondenza: in primo luogo, le due disposizioni si collocano allo stesso livello di generalità (il livello massimo per la disciplina di un pro- cedimento disciplinare): il fatto con il quale il notaio «manca ai propri do- veri» di cui all’art. 135 co. 1 l. not. è il«fatto addebitato» di cui all’art. 1 44 co. 1l. not.; in secondo ripercorre all’indietro l’ordine delle sanzioni dell’art. 135 co. 1, arricchendolo di «passerelle» dall’una all’altra e offrendo all’in- terprete dei criteri per percorrerle: dalla destituzione alla sospensione, da questa alla sanzione pecuniaria, ecc.

Non è un fuor d’opera rispetto al thema decidendum evocato dal ricorso il problema della modulazione dellapesantezza della sanzione ris p etto alla gravità dell’illecito disciplinare.

Lo si desume dall’impianto complessivo adottato dal ricorrente, poiché egli non contesta di aver commesso l’infra- zione di cui è incolpato.

Quindi non contesta di dover essere sanzionato.

Egli contesta che nella sua condotta materiale la Corte di appello abbia visto l’avverarsi di due fattispecie normative di illecito disciplinare: la richiesta è che la sanzione sia diminuita nella sua gravità. 9.3.– Si p ass a all’analisi della seconda componente dell’art. 147 co. 1 l. not., cioè la raffigurazione degli illeciti.

Come nel discorrere della prima componente(l’effetto giuridico) non si è perso di vista la distinzione tra la regola di condotta (per es., l’obbligodi sanzionare) e l’evento della condotta obbligata ( l’atto del sanzionamento) , così , nel parlare dell a seconda com- ponente della regola giuridica, si distingue tra fattispecie intesa come im- magine del fatto e fattispecie intesa come accadimento del fatto immaginato dalla norma.

Una prima indicazione proviene dalla proposizione introduttiva dell’art. 147 co. 1 l. not.: «il notaio che pone inessere una delle seguenti condotte : a) […] ; b) […]; c) […]».

Il linguaggio «naturalistico» del legislatore non inganna: parlare del notaio che «pone in essere» è sempre una raffigura- zione legale di un notaio che pone in essere un qualcosa (là fuori nel mondo, per così dire).Il tratto comune a tutte e tre le figure è che si manifestano in una condotta.

Tutti e tre i gruppi di condotte elencati alle lett. a), b) e c)sono transitivi (il compromettere, il violare e il servirsi).

L a condotta umana ivi contem- plata non si esaurisce in sé ma si esercita su un oggetto, cioè di volta in 13di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. volta: (a) la dignità/reputazione del medesimo notaio o il decoro/prestigio delnotariato; (b) le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; (c) l’opera di procacciatori di clienti, la pubblicità non con- forme ai principi stabiliti dall'art. 4 d.p.r. 137/112.

Si mette definitivamente da parte la fattispecie ex lett. c), che non è coinvolta (direttamente)dal caso di specie.

Il primo presupposto del concorso di norme(la pluralità di norme) indub- biamente è dato:nel breve volgere tra la lett. a) e la lett. b) , l’art. 147 co. 1 l. not. dà vita a due norme (a loro volta complesse al loro interno) .

Si tratta di vederese si dà anche il secondo presupposto: se, cioè, ci si trova dinanzi alla raffigurazione di due fatti prima facieidentici.

Il soggetto della condottaè indubbiamente identico (il notaio) .

Quanto al verbo, da un lato vi è il compromettere, dall’altro il violare.

Occorre sospingere ledue parole che contemplano le azioni nella direzione della tautologia, per quanto è pos- sibile.Le si avvicinano attraverso traduzioni sinonimiche : compromettere si può convertire in «recare pregiudizio a»; violare si può convertire in «recare pregiudizio all’interesse protetto dalla norma deontologica di cui si afferma la violazione».

Si comprende così come non sia praticabile il semplice adattamento delle categorie penalistiche per affrontare correttamente il problema del concorso di illeciti disciplinari.

Ove entri in gioco l’illecito ex art. 147 co. 1 lett. b) , cherinvia ad un intero corpo normativo ( le norme deontologi che ), al fine di appurare se si versa in un’ipotesi di concorso con l’illecito ex art. 147 co. 1 lett. a),vi sarà da rilevare l’interesse protetto dalla singola norma deonto- logica la cui violazione è di volta in volta oggetto di incolpazionee compa- rarlo con gli interessi protetti dall’art. 147 co. 1 lett. a).Né, evidentemente, il rilievo preponderante della comparazione fra gli interessi protetti rispetto alla comparazione tra gli elementi strutturali delle fattispecie è peculiare del caso di specie.È piuttosto un tratto di fondo della responsabilità disciplinare. 9.4.– Ci si deve rivolgere all’art. 147 co. 1 lett. a) l. not., a l fine della comparazione tra, da un lato, il pregiudizio -arrecato dal ritardo nella tra- scrizione/iscrizione -all’efficacia dell’atto (nonché alla stabilità del rapporto) e, dall’altro lato,il pregiudizio alla dignità/reputazione o al decoro/prestigio delnotariato.

A tale proposito, sono da ripercorrere gli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, nei suoi indirizzi assestatisi ormai nell’arco di decennie richiamati di continuo in pressoché ogni pronuncia sul punto (cfr., tra le altre, per citare solo i precedenti nel biennio 2021-2023: Cass.14di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. 16859/2023, 9627/2023, 1439/2023, 28133/2022 , 15930/2022, 14248/2022, 13577/2022, 11186/2021, 7051/2021).

In primo luogo, l'art. 147 co.1 lett. a) l. not. nomina quali siano gli inte- ressimeritevoli di tutela attraverso concetti elastici , apert i alle concretizza- zioni ad opera degli organi di disciplina che rinviano a condotte accreditate nella comunità professionale dei notai e alle corrispondenti aspettative so- ciali da cui tali standard di atteggiamento sono circondati in un dato mo- mento storico.

Da tale rinvio a canoni sociali e professionaliessi ricevono la lorosaliente tipicità .

Infatti, l’atipicità della quale si discorre con riferimento all’art. 147 co. 1 lett. a) l. not.si riferisce alla raffigurazione della condotta (che arreca pregiudizio a tali interessi).

Nella giurisprudenza di questa Corte si riscontra talvolta l’affermazione che saremmo di fronte a «clausole generali» (così, tra le molte, Cass.28133/2022, 4720/2012, 17266/2015), ma in realtà l’art. 147 co. 1lett. a) esprime una norma giuridica completa ed autosufficiente, la quale risponde al modello delle regole, ove appunto la descrizione di un effetto giuridico è ricollegata alla raffigurazione di una fattispecie.

Affidat e al diuturno pro- cesso di concretizzazione al cospetto dei casi da decidere, le definizioni di «dignità», «reputazione del notaio», «decoro», «prestigio della classe no- tarile» ben possono offrire spunti al lavoro di codificazione di nuove norme deontologiche, infondendo così linfa vitale al corpus di regole affidato alla cura degli organismi professionali.

In altre parole, tra concretizzazione giurisprudenziale dei concetti elastici ed elaborazione di regole deontologiche si danno interscambi fecondi di nuove tipizzazioni normative.

D’altra parte, il riconoscimento dell’osmosi tra la casistica giurisprudenziale (con le istanze di normatività che i fatti da giudicare proiettano sui parametri così elasticamente tratteggiati) e la ri- flessione costante - propria anche del notariato italiano - sull’esigen za di adeguamento del corpus deontologico è il dato sotteso da decenni agli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, come si vedrà più avanti.

Ne segue un’avvertenza terminologica.

Talvolta si parla dell’art. 147 co. 1 lett. a) l. not. come di una «norma di chiusura»della responsabilità disci- plinare notarile, poiché è diretta ad offrire un criterio di riprovazione di con- dotte pregiudizievoli altrimenti non tipizzate da regole del codice deontolo- gico.

Ferma la correttezza della individuazione di taleprofilo funzionale, no- minarlo come «di chiusura» significa che non si guarda direttamente alla realtà delle cose,bensì allo specchio che la riflette.

Infatti, la stessa opera 15di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. di stesura e di aggiornamento di testi organici di norme deontologiche non è che il riflesso - colto appunto in uno specchio che si stende nell’arco dei decenni -dell’osservazione e censimento dei contegni della prassi notarile.

Se si pone mente al ruolo che i concetti elastici ex art. 147 co. 1 lett. a) l. not.possono assolvere (cfr. il capoverso precedente), si potrebbe ben indi- care quel profilo funzionale discorrendo al contrario di una «norma di aper- tura» (all’ambiente) del sistema normativo della responsabilità disciplinare notarile.

Un’ulteriore conferma dell’opportunità di questa inversione di ter- mini la si potrà desumer e avanti preci sando il rapporto di distinzione tra l’etica professionale, da un lato, e, dall’altro lato, la codificazione positiva delle regole di deontologia professionale.

9.5. -Sanzionata è ogni condotta che « in qualunque modo », «nella vita pubblica o privata», rechi pregiudizio ad uno di tali interessi.

Si tratta quindi di un illecito disciplinare a forma libera (ovvero causalmente orientato), in cuiè sufficiente che l’azione sia idonea a cagionar e il pregiudizio (senza che occorra provare che quest’ultimo si è concretamente verificato: cfr. Cass.816/2019).

La condotta riceve per così dire una « tipizzazione effettuale» , orientata dall’effetto del pregiudizio cheè chiamato a produr si .

Ciò è tanto più vero laddove si tratti di condotte adottate dal notaio nello svolgimento della propria attività professionale(si veda per esempio la fattispecie sot- tesa a Cass. 10872/2018).

Quanto alla specificazione «nella vita pubblica o privata», essa reca palesemente eco della duplice veste del notaio, libero professionista e pubblico ufficiale(per una affermazione puntuale in questo senso: cfr. tra le altre Cass. 17266/2015).

10.1. -Il contenuto delle condotte sanzionate dall’art. 147 co. 1 lett. a) l. not., «sebbene non tipizzato,si ricava dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enuclea- bilidal comune sentire di un dato momento storico » .

Questa statuizione si trovariferita in modo invariabi le da decenni nelle pronunce che si occupano dell’applicazione dell’art. 147 co. 1 lett. a).

Per limitarsi unicamente al le pronunce di questa Corte dell’ultimo trentenniocirca, massimate sul punto, si vedano 10872/2018,9041/2016, 17266/2015, 4720/2012, 21203/2011, 12113/2006, 10683/2003, 17202/2002, 6908/1998, 6680/1996.

Si tratta di un’affermazionerimarchevole e ricca di implicazioni e di orientament o sia dal punto di vista pratico che teoretico, anche per il problema del concorso di illeciti disciplinari.

Si sorregge su tre pilastri che si sono segnalati con le 16di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. parole in corsivoe che dovranno essere chiari ti nei loro rapporti reciproci : etica professionale, enucleazione oggettiva, sentimento comune.

Si delinea chiaramente un rapporto di distinzione ( che rende i termini della relazione partecipi l’uno dell’altro)tra l’etica professionale , da un lato, e, dall’altro lato,la codificazione positiva dell e regole di deontologia profes- sionale da parte dei consessi professionali chiamati a questo compito (nel caso di specie: il Consiglio nazionale del notariato).

L ’etica professionale rinviene la propria (prima e permanente) fonte di individuazione nel «co- mune sentire» da parte chi svolge la medesima professione.Ciascun notaio rinviene il proprio ethos professionale nello svolgere una diuturna prassi di cura delle manifestazioni dell’autonomia negoziale dei privati, nell’esercitare una funzione di assistenza aperta a cogliere gli interessi delle parti, a ren- derleedotte le parti sui risvolti giuridici dell’opera a lui richiesta e d a sug- gerire eventualmente strumenti più adeguati, cui affidare la protezione dei loro interessi.Poiché il notaio è chiamato a dare forma ai casi della vita, il suo ethos professionale mai può essere appiattito, né la giurisprudenza di questa Corte infattimai lo appiattisce, sulle regole deontologiche redatte e deliberate da Consiglio nazionale del Notariato. 10.2.- D a precisare vi è a che cosa s’indirizzi il comune sentire .

D iscor- rendo di etica (sebbene di una professione, e quindi speciale), la precisa- zioneè quasi pleonastica: il sentimento s’indirizza ai valori (comportamen- tali).

In tre parole:oggetto sono i buoni comportament i professional i .

Tut- tavia, ilrichiamo al sentimento dei valori è controbilanciato dal la necessità di enunciare in forma di proposizioni definitorie quelle regolarità dei com- portamenti, che sono oggetto di valorizzazione in vista del riconoscimento a loro della qualità di norme di etica professionale.

Nel suo breve svolgersi, il principio di diritto manifestato da questa Corte articola una mediazionetra i due poli del sentimento dei valori e della pos- sibilitàdi tradurre quest’ultimo in proposizioni linguistiche dotate di senso logico, cioè in una formalogica.

È superfluo osservare che in questa tradu- cibilità del sentimento dei valori in enunciati logicidel (o sul) sentimento ne va di un momento centrale, poiché l’operazione accredita l’idea che il sen- timento dei valori possa essere tratto ad oggetto di un discorso, più preci- samente di un’attività di conoscenza logica (comunicabile tra soggetti) , quindi di un giudizio che ha l’ambizione di discriminare l’enunciato corretto (che rispecchia la realtà delle cose)da quello scorretto, cioè il discorso vero dal discorso falso. 17di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA].

In conclusione, la statuizione giurisprudenziale cui si dà continuità , nel suo sorreggere l’etica professionale sul sentimento dei valori tradotto in forma di discorso logico, assoggettabile pertanto a giudizio conoscitivo e dibattito intersoggettivo, rinviene il proprio fondamento in uno degli orien- tamenti più fecondi del pensiero (non solo giuridico) del Novecento: la rina- scita (o riabilitazione) della filosofia pratica.

Senza questo aggancio teore- tico rimarrebbe privo di fondamento quel vedere il parametro integrato «dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato mo- mento storico».

In altre parole, tale statuizione presuppone in modo ine- quivocabileche sia possibile risolvere il problema della fondazione dei valori, accedendo a «una teoria cognitivistica moderata (corrispondente a una con- cezione ermeneutica della verità connessa con la logica della probabilità), la quale, pur intendendo i valori come oggettività ideali non riducibili a ciò che si esaurisce nell’esperienza immediata, riconosce però che essi non sono suscettibili se non di una conoscenza mediata dalle idee di valore che si formano nello spirito umano e si manifestano in forme sociali tipiche di comportamento o di valutazione».

10.3. -Dall’indirizzo esposto nei paragrafi precedenti la giurisprudenza di questa Corte trae l’importante corollario che «l’accertamento dei fatti non conformi alla dignità, alla reputazione, al decoro o al prestigio, come l'indi- viduazione delle regole di deontologia professionale, la loro interpretazione e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti, attengono al merito del procedimento disciplinare e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici, ovvero a regole interne alla categoria» (così, tra le molte, Cass.1439/2023).

L’impiego legislativo di concetti giuridici indeterminatiattribui- sce agli organi disciplinari notarili un compito di individuazione delle con- dotte sanzionabili, nel qualeessi non possono essere sostituiti da parte dal giudice di legittimità che deve limitare il proprio controllo alla ragionevo- lezza dell’interpretazione adottata (così, Cass. 17266/2015 ) .

N ella stessa direzione, cfr. Cass. 15930/2022, 7051/2021, 32147/2018, 10872/2018, 25457/2017, 12682/2017, 11451/2015, 4720/2012, 3287/2006.

L’incensurabilità non è argomentata in termini generali, cioèsul tradizio- nalefondamento della normale insindacabilità in cassazione della sussun- zione del fatto della vita entro la fattispecie legale delineata con il ricorsoa concetti indeterminati o elastici.

Infatti, la giustificazioneè riportata a fattori 18di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. propri (non già, genericamente, del giudizio di merito, bensì) del « merito del procedimento disciplinare», in quanto avente ad oggetto l’applicazione di «precetti extragiuridici, ovvero[…] regole interne alla categoria».

In con- siderazione di questosuo fondamento specifico , tal e orientamento non en- train rotta di collisione con l’estensione della sindacabilità in sede di legit- timità del giudizio sussuntivo(ma dopo l’affermazione dell’approccio erme- neutico si deve parlare piuttosto di giudizio applicativo) adottato dal giudice di merito sulla base di una norma « elastica » (cfr. in particolare Cass.10514/1998, 434/1999 Cass. 25144/2010 , in tema di licenziamento per giustificato motivo).

Tuttavia, l’incensurabilità in sede di legittimità de lle nozioni di dignità e reputazione del notaio nonché di decoro e prestigio del notariato - come concetti chiave chesi offrono alla concretizzazione casistica al fine di deli- neare la «civiltà del notariato» in un dato momento storico –vale ove l’ille- cito disciplinare ex art. 147 co. 1 lett. a)entri in considerazione da solo per disciplinarei casi di volta in volta di specie.

Viceversa, non è possibile ac- creditare l’incensurabilità ex art. 360 n. 3 c.p.c. ove la lett. a) entri in gioco cometermine di un confronto con altre norme di illecito disciplinare , a par- tire da quelle delle lett. b) e c) dello stesso art. 147 l. not.,al fine di verifi- care sericorra un concorso di norme .

In altre parole, la formulazione di un a ipotesi di concorso di norme fa sì che l’applicazione dei già menzionaticon- cetti elastici entri nell’ambito dellasindacabilità piena in punto di diritto di- nanzi a questa Corte (così come dinanzi alle corti di appello in sede di re- clamo ex art. 158 l. not.).

10.4. – Q uesta Corte ha riconosciuto in diverse occasioni il concorso (reale) diillecit i disciplinari in materia notarile , come testimoni erebbe una analisi casistica dettagliata, alla quale si rinuncia in questa sede, per con- centrare l’attenzione sul precedente che il ricorrente ritiene di poter invo- care a sostegno della propria posizione.

Nel casosotteso a Cass. 2526/2017, la Commissione regionale di disci- plina aveva irrogato al notaio la sanzione della sospensione di due mesi per infrazioni ai sensi dell'art. 147 co. 1 lett. a), lett. b) e lett. c), per avere emesso fatture irregolari con indicazione di spese inesistenti e occultamento di corrispettivi, ed aver fatto così concorrenza illecita agli altri notai.

In sede di ricorso per cassazione, il notaio proponeva tra l’altro un motivo di denun- cia del concorso apparente di norme e dell'indebito cumulo di sanzioni, os- servando che un’unica condotta materiale non avrebbe potuto integrare 19di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. contemporaneamente le due ipotesi di cui all'art. 147 co. 1 lett. b) (viola- zione non occasionale dell'art. 14 del codice deontologico: concorrenza ille- cita) e lett. c), sempre per concorrenza illecita.

Questa Corte accoglieva il motivo con l’argomentazione saliente: «Qualora al notaio sia contestata, ai sensi dell'art. 147 c) l. not., la illecita concorrenza –compiuta attraverso la reiterata emissione di fatture irregolari […] -la condotta contestata rientra in una delle specifiche previsioni descritte dal citato art. 14 del codice deon- tologico, per cui l'ipotesi di cui all'art. 147 lett. c) comprende ed assorbe la condotta sanzionata dall'art. 147 lett. b), in relazione all'art. 14 cod. deon- tologico, che è integrata […] dalla non occasionale ma ripetuta violazione delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; pertanto, si versa in una ipotesi di concorso apparente di norme, avendo le disposizioni, di legge e deontologica, ad oggetto il medesimo fatto».

Questa pronuncia si riferisce alla versione dell’art. 147 co. 1 lett. c) vi- gente anteriormente, ove si faceva menzione espressa (tra l’altro) di «ille- cita concorrenza ad altro notaio».

Anche in relazione a tale versione, la con- clusione che si «versi[i] in una ipotesi di concorso apparente di norme, avendo le disposizioni, di legge e deontologica, ad oggetto il medesimo fatto» non poteva essere intesa nel senso che l’avverarsi della condotta descritta dall'art. 147 lett. c) escludesse in quanto tale, sempre,l’avverarsi della condotta raffigurata dall'art. 147 lett. b).

Cass. 2526/2017 coglie cer- tamente tra la lett. b) e la lett. c) un nesso di alternatività (aut aut, con assorbimento della seconda ipotesi nella terza), ma vede il nesso entro il campo visivo dischiuso dagli accadimenti sui quali è stata chiamata a pro- nunciarsi.

Si rilegga infatti (con corsivo nostro): «l'ipotesi di cui all'art. 147 lett. c) comprende ed assorbe la condotta sanzionata dall'art. 147 lett. b), in relazione all'art. 14 cod. deontologico».

La Corte intende così dire che l’assorbimento opera in relazione alla necessità di pronunciarsi, prescri- vendo la regola con riferimento all’avverarsi di uno dei fatti contemplati dall’art. 14dei principi deontologici.

Si conferma così che ove entri in gioco la fattispecie ex art. 147 co. 1 lett. b), che rinvia all’intero corpo normativo delle norme deontologiche, al fine di appurare se si versa in un’ipotesi di concorso di norme, vi è da rilevare l’interesse protetto dalla singola norma deontologica la cui violazione è di volta in volta oggetto di incolpazione.

In relazione al caso direiterata emissione di fatture irregolari con indica- zione di spese inesistenti, diverse sono le pronunce che si collocano sulla 20di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. stessa linea di Cass. 2526/2017 per quanto attiene all’affermazione che sussista un concorso apparente di illeciti disciplinari tra la lett. b) e la lett. c) dell’art. 147 l. not., con assorbimento del primo nel secondo: cfr., tra le altre, Cass. 24680/2018, 816/2019.

Svolta tale precisazione, si viene alla chiosa del ricorrente su Cass.2526/2017: «Tale principio, mutatis mutandis, è del tutto applicabile anche all'ipotesi del concorso tra la lettera a) e la lettera b) dell'art. 147 co. 1 l. not.

È chiaro, infatti, che ogni volta che il notaio violerà non occasional- mente delle norme deontologiche allo stesso tempo comprometterà quan- tomeno la propria dignità e reputazione e, conseguentemente, anche il pre- stigio della classe notarile».

L’argomento difensivo che il ricorrente desume da Cass. 2526/2017 è tuttavia debole.

Non solo perché la comparazione tra le due fattispecie ex lett. b) e lett. c) non è la comparazione tra la lett. a) e la lett. b).

La debo- lezza si ravvisa piuttosto perché, a quanto consta dalla lettura della pro- nuncia (sul punto si veda indietro), vi era stata incolpazione (e sanzione) per tutte e tre le fattispecie dell’art. 147 co. 1 l. not.

Pertanto, l’assorbi- mento della fattispecie ex lett. b) in quella ex lett. c), determinato dall’ac- coglimento del ricorso in cassazione, ha lasciato comunque in piedi nel caso di specie proprio il concorso reale tra le infrazioni di cui alla lett. a) e alla lett. c).

In conclusione, più che debole l’argomentosi rivela in conclusione controproducente.

Né si tratta, sotto questo profilo, di una pronuncia iso- lata: è consolidato l’orientamento che l’assorbimento dell’illecito ex lett. b) in quelloex lett. c) (in caso di fatture che espongano spese inesistenti al fine di occultare corrispettivi) lasciacomunque aperta la possibilità del con- corso reale tra le infrazioni di cui alla lett. a) e alla lett. c): cfr. infatti in questo senso le già citate Cass. 24680/2018, 816/2019. 11.1.– Vi è d a raccogliere i risultati conseguiti entro un a prospettiva im- mediatamente decisoria.

La pronuncia sulla sussistenza o meno di unconcorso di illeciti disciplinari nonè assoggetta bile a i concetti di cui il diritto penale si serve per decidere del concorso di norme incriminatrici, come si può constatare proseguendo lungo la linea tracciata dalla Corte costituzionale(Corte cost. 133/2019, cfr. indietro, paragrafo n. 5)e da gli orientamenti delle sezioni civili di questa Corte, che si s ono sospinti in una direzione diversa dal semplice adatta- mento/adeguamento al tema del concorso di illeciti disciplinari degli 21di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. orientamenti della giurisprudenza delle Sezioni Unite Penali in materia di concorso di norme incriminatrici.

Un primo aspetto differenziale riguarda la funzione di prevenzione rivolta alla categoria professionaleche le sanzioni disciplinari assolvono, oltre alla funzione di prevenzione individuale (nei confronti del destinatario).

Siffatta funzioneha di mira la salvaguardia dell’ethos di una determinata comunità di professionisti, colta come corpo intermedio tra il singolo professionista destinatario della sanzione disciplinare e la indifferenziata generalità delle persone, le quali, come utenti attuali o potenziali di servizi professionali, sono interessate al mantenimento di un livello mediamente alto di ethos professionale.

La funzione di prevenzione che si indirizza a d una determi- natacategoria di professionisti serve ad evitare che la massa degli utenti debba necessariamente ricorrere all’intuitu personae nella scelta del profes- sionista,al fine di garantirsi un buon livello di prestazioni professionali.

D’al- tra parte, la massa degli utenti non è nemmeno in condizione di valersi dell’intuitu personae.

Tale risorsa è patrimonio di pochissimi in una società di massa.

Il profilo di una funzione di prevenzione collocataaccanto alla funzione di prevenzione individuale, attribuisce alla responsabilità disciplinare una fi- sionomiaspiccata, ben distinguibile dalle altre forme di responsabilità.

Esso rende ragione dell’ampiezza dei lineamenti propri delle fattispecie di illecito disciplinare più generali, come ad esempio l’art. 147 co. 1 lett. a).Ciò trova una confermaspecifica nell’affermazione, frequente nella giurisprudenza di questa Corte, cheil codice deontologico notarile «è rivolto ad una platea di soggetti perfettamente in grado, per qualificata professionalità, di coglierne perimetro e valenza ed è elaborato dalla loro stessa categoria professio- nale» (così Cass. 1439/2023).

Infine, la funzione di prevenzione di categoria della responsabilità disci- plinare rende ragione che l’insindacabilità in sede di giudizio di legittimità dell'accertamento dei fatti non conformi alle fattispecie di illecito disciplinare più generali(delineate attraverso concetti elastici) rinv enga il proprio fon- damento specifico nel carattere interno alla categoria professionale delle regole dell’ethos professionale.

11.2. – Non è applicabile al concorso di illeciti disciplinari il principio di specialità, cosìcome esso è inteso sulla base dell’art. 15 c.p. dal le Sezioni Unite Penali in relazione alle norme incriminatrici(cfr. indietro, paragrafo n. 3).

Cioè: non è applicabile un principio di specialità che assuma come 22di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. termini di comparazione (per decidere del carattere di specialità di una delle due norme) gli elementi di struttura delle rispettive fattispecie (la raffigu- razionelegislativa della condotta illecita) , senza considerare in modo deci- sivo- come viceversa la giurisprudenza civile è consueta rilevare - la fun- zione delle norme giuridiche di proteggere gli interessi di volta in volta coin- volti(e ritenuti appunto meritevoli di tutela dall’ordinamento).

Svolgendo il discorso in termini positivi: nelle ipotesi in cui più norme di illecito disciplinareappaiono, almeno prima facie, tutte applicabili ad un me- desimo fatto (concorso di norme), il giudizio di sussistenza d i un rapporto tale chesolo una di loro si applichi (cosicché il concorso rivesta un carattere apparente)si fonda sul raffronto tra gli interessi che tali norme sono chia- mate a proteggere, piuttosto che su una comparazione tra gli elementi strutturali dellefattispecie.

Il rilievo decisivo degli interessi tutelati vale sempre, ma si accredita in modospiccato laddove entrino in gioco illeciti disciplinar i a condotta libera, i quali sonodiretti ad esercitare un ruolo preventivo nei confronti della de- terminata categoria di professionisti (a tutela dell’ethos professionale).

I n tali ipotesi l’idoneità dell’azione concreta a cagionare pregiudizio (e quindi ad integrare l’illecito) può essere colta solo se si adotta tale prospettiva.

Né può essere addotto in senso contrario l’argomento che la valutazione dell’in- teresse protetto è « più controversa e mutevole nel tempo, tanto di più quando essa si affidi a norme con fattispecie che non descrivono un caso o un gruppo di casi ma si valgano di concetti elastici».

Più che un inconve- niente (che in ogni caso non varrebbe a solvere argumentum), ciò è un vantaggio, poiché il predicare il carattere controversoe mutevole della va- lutazionedegli interessi dice con altre parole che quest’ultima è idonea ad essere assoggettata a un discorso logico e ad adeguarsi ai mutamenti dello spirito del tempo.

11.3. – L’idea di fondo che orienta le argomentazioni della parte ricor- rente è: «poiché la condotta materiale oggetto di incolpazione è unica, al- lora il concorso tra i due illeciti disciplinari contestati ha da essere appa- rente.

Oltre che dallaforza di persuasione esercitata dal senso comune , l a tesi è (forse inconsapevolmente, ma univocamente) ispirata dalla immagine mentale di unnesso causale tra fatto materiale e conseguenza giuridica .

In senso contrario vi è da richiamareun risultato che è entrato a far parte del patrimonio della scienza giuridica italiana a partire da uno s aggio 23di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. fondamentale di diritto civile degli anni ’50 del secolo

XX. Quello studio prese le mosse dall’impossibilità di ricorrere alla nozione di causalità per spiegare il rapportotra il fatto ( cioè, con l o sguardo rivolt o al caso di specie, il reiterato ritardo nella trascrizione/iscrizione di atti rogati) e l’effetto giu- ridico (l’irrogazione della sanzione disciplinare).

Assumendo che solo la norma giuridica può essere fonte degli effetti giuridici, quel saggio invest ì con la critica lo stesso riferimento che agli effetti giuridici l’impostazione tradizionale facevaal fine di identificare il ril ievo per il diritto di un o stato di cose, dimostrando che siffatto riferimento altro non era che l’altra faccia della medaglia dell’idea di un nesso di causalità tra fatto ed effetto.In una prospettiva ricostruttiva, ai affermòche «la giuridicità della fattispecie non dipende […] dalla sua efficacia, ma è frutto della rilevanza che la norma in tal senso le attribuisce», con la conseguenza di spostare «il criterio di iden- tificazione della fattispecie dal momento dell’efficacia a quello della rile- vanza giuridica.

Attraverso le parole di quel saggio, la «rilevanza giuridica» divenne un elemento dotato di una sua nitida oggettività ideale, da collocare accanto a quellidella norma giuridica, della fattispecie e dell’effetto giuri- dico.

Ebbene,il contenuto degli interessi protetti dall’ordinamento (in generale, sebbeneil discorso sia qui polarizzato) p uò costituire oggetto di un giudizio di comparazione diretto a discriminare tra concorso reale e concorso appa- rente di normesolo se esso si può proiettare su un elemento ideale che gli dia formagiuridica.

Tale è appunto la rilevanza della fattispecie, raffigurata comeoggetto ideale intermedi o tra la condotta materia le illecita e gli effett i sanzionatori disciplinari.

Se vi sono più interessi distinti e concorrenti da proteggere, è ben possibile che una condotta materiale unica possa offen- derli contemporaneamente, cosicché essa assume una plurima rilevanza giuridica per l’effetto del sanzionamento disciplinare.

In tal caso, la rile- vanza giuridica è l’elemento formale che letteralmente dà a vederel’avve- rarsi contestuale di una pluralità di illeciti disciplinari per l’effetto di un plu- rimo sanzionamento.

11.4. –Le argomentazioni svolte nei tre paragrafi precedenti (nn. 11.1.,

11.2. e 11.3.) convergono univocamente nel fondare il rigetto del primo motivo del ricorsoe confermare così la conformità a diritto della decisione dellaCommissione regionale di disciplina, nonché delle argomentazioni che la Corte di appello ha posto a fondamento del rigetto della impugnazione. 24di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha accertatol’avverarsi del concorso tra gli illeciti disci- plinariex lett. a) dell’art. 147 co. 1 l. not. e ex lett. b) , con riferimento alla violazione dell’art. 42 lett. b) dei principi di deontologia professionale, cioè la concorrenza del pregiudizio alla dignità/reputazione del notaio e al de- coro/prestigio delnotariato con il pregiudizio alla completa efficacia e sta- bilità del rapporto che derivadall’atto rogato.

Nell’ appurare che una con- dotta che ha violato in modo non occasionale una norma deontologica ha compromesso contestualmente anche la dignità/reputazione del notaio e il decoro/prestigio del notariato, si è correttamente rilevato l’interesse pro- tettodall’art. dell’art. 42 lett. b).

Quest’ultimo può sinteticamente definir si in termini di sicurezza della circolazione giuridica.

È il cuore pulsante della funzione e dell’immagine classicamente attribuiti ai notai.

Ineccepibile è pertanto, sul piano del giudizio di legittimità , l’aver accertato che la con- dotta lesiva di tale interesse abbia recato altresì pregiudizio alla reputazione del notaio e al prestigio del notariato.

Quanto alla motivazione della Corte di appello (riportata più ampiamente indietro, paragrafo n. 1), essa rileva che ci si trova dinanzi ad un concorso di norme che vanno a sanzionare il medesimo comportamento, ma da «punti di vista del tutto diversi»; in altre parole, «la violazione di siffatte norme può essere integrata dallo stesso comportamento [che offende] dif- ferenti interessi tutelati dalla legge.

È oggetto di percezione immediata che un tale argomentare sottende quel profilo della rilevanza giuridica richia- mato alla memoria nel precedente paragrafo (n. 11.5) ed offre così una conferma topica dell’impostazione qui accolta.

Il primo motivo di ricorso è rigettato.

12. - I l secondo motivo censura che non siano state concesse le atte- nuanti richieste.

Si deduce violazione degli artt. 144 e 138-bis co. 1 l. no- tarile.

La parte di provvedimento censurata dal secondo motivo è la seguente : «In ordine alle richieste attenuanti occorre osservare che il notaio Martinelli ha tentato di ridurre i tempi di trascrizione, abbassandoli per i primi mesi del 2020, ma non ha potuto eliminare le conseguenze dannose degli illeciti perpetrati, essendo ormai irretrattabili gli effetti delle trascrizioni tardive, per cui non sono state eliminate le conseguenze dannose (o quantomeno pericolose) delle violazioni commesse, così non sussistendo i presupposti per ravvisare l'istituto del ravvedimento operoso.

Quanto alla condotta pre- cedente e alla incensuratezza del notaio, occorre considerare sia i due 25di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. esposti del 2009 e 2010 che il poi oblato precedente disciplinare, chiarendo che l'incensuratezza formale non comporta automaticamente la concessione delle attenuanti generiche».

In particolare, il ricorrente si duoleche si sia preteso come necessario un ravvedimento impossibile, che si sia negato rilievo alla incensuratezza for- male, che si sia imputato ad aggravante ciò che è l’illecito disciplinare stesso, che si sia omesso di considerare la diminuzione di tempi di trascri- zione dopo la decisione di primo grado della Commissione di disciplina.

Il terzo motivo denunciache si sia omesso di attribuire rilevanza al fatto che non vi sia stata mai alcuna contestazione in occasione delle ispezioni biennali dell’archivio notarile.

Si deduce violazione dall’art. 129 legge nota- rile.

La parte di provvedimento censurata dal terzo motivo è la seguente: «Del pari, del tutto irrilevante è l'osservazione secondo cui, in esito alle ispezioni biennali non siano mai stati fatti i rilievi sul punto, visto che il parametro dei tempi di trascrizione degli atti non è un parametro che gli organi ispettivi controllano».

In particolare, il ricorrente si duole che si siaomesso di considerare che , nel sistema della legge notarile,è oggetto di ispezione l’intera attività ed in particolare anche i tempi di trascrizione/iscrizione degli atti rogati.

Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, poiché si fondano sulla medesima idea : che si possa ottenere un accogli- mento del ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa.

Non è così.

Dinanzi agli aspetti di cui il ricorrente ha segnalato l’omessa considerazione (sia nel secondo che nel terzo motivo) è da osservare che,in obbedienza al canone di proporzionalità nella stesura della motivazione, il giudice di meritonon è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.

Egli deve piuttosto indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente.

Tale è la motivazione nel provvedimento impugnato.Sarebbe superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», riferito in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice). 26di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Sentenza sul ricorso iscritto al n.3815/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA],difeso dagli avvocatiLuciano Alberini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Consiglio notarile dei distretti riuniti di [OSCURATO:PERSONA] MondovìSa- luzzo, difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché Procuratore generale della Repubblica p resso l a Corte di ap- pello di Torino; -intimato- avverso l’ordinanza della Corte di appello di Torino n. 592/2020 , depositata il 17/12/2020. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 5/4/2023. 2di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. Lette le osservazioni del P.M.,Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Fatti di causa Nel 2020 il notaio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte di ap- pello di Torino reclamo avverso la decisione della Commissione regionale di disciplina (Co.re.di.)del Piemonte e della Valle d'Aosta. Su segnalazione del Consiglio notarile di Cuneo, la Commissionegli aveva irrogato ex art. 147 co. 1 lett. a) e b) l. not. una sanzione disciplinare di quattro mesi di sospen- sione dall’attività professionale,per ritardi fino a sfiorare i trenta giorni nella trascrizione di atti rogati (nel periodo dal gennaio al giugno 2019). La Corte di appello ha confermato la decisione impugnata. Ricorre in cassazione il notaio con tre motivi,illustrati da memoria. Resi- ste il Consiglio notarile con controricorso,illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo si censura che, rilevat a l’unicità materiale della condotta ( cioè, il difetto reiterato di tempestività nella trascrizione /iscri- zione di atti rogati nel periodoconsiderato), la Corte di appello abbia accer- tato il contemporaneo verificarsi di entrambi gli illecit i disciplinar i previst i dallalett. a) e dalla lett. b) dell’ art. 147 l . not . Viceversa, corretto sarebbe stato l’accertare l’avveramento unicamentedella seconda delle due. La parte censurata del provvedimento impugnatoè la seguente: «Quanto all'assorbimento della contestazione sub b) all'interno di quella sub a), oc- corre rilevare come le fattispecie siano diverse, configurandosi al massimo tra le stesse un vincolo […] riconducibile ad un concorso formale [reale, n.d.r.] di norme chevanno a sanzionare il medesimo comportamento, ma da punti di vista del tutto diversi. La violazione dell'art. 147 lett. a) infatti punisce la condotta di chi viola i principi di deontologia enucleabili dal ‘co- mune sentire in un determinato momento storico’ oltre l'etica professionale cui devono attenersi i notari così come enucleata dal Consiglio nazionale del notariato, e sanziona anche un solo comportamento, senza richiedere l'abi- tualità dello stesso. La sanzione di cui alla stessa norma lett. b) riguarda una violazione non occasionale ma ripetuta delle norme deontologiche […]. La violazione di siffatte norme può essere integrata dallo stesso comporta- mento […], sebbene offenda differenti interessi tutelati dalla legge. Occorre anche considerare che il comportamento […] risulta avere assunto connotati 3di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. di plurioffensività, in quanto lesivo di una pluralità di interessi, da quello fiscale a quello pubblico di certezza nelle negoziazioni e ben può integrare più aspetti della stessa norma». Con siffatta argomentazione la Corte di appello risponde al terzo motivo di reclamo, con cui il ricorrente aveva chie- sto di pronunciare l'assorbimento della incolpazione fondata sulla lett. b) dell’art. 147 co. 1 cit. in quella fondata sulla lett. a), sul presupposto che l’interesse tutelato da questa seconda norma assorba l’interesse tutelato dalla prima norma. Nelle conclusionidel primo motivo di ricorso in cassazione, il ricorrente rovescia la richiestaavanzata in sede di reclamo, facendo valere (come già accennato) l’assorbimento dell’interesse protetto dalla fattispecie della lett. a) nell’interesse protetto dalla fattispecie della lett. b). L’esposizione del motivo procede secondo le linee seguenti. Poiché la condotta materiale og- getto di incolpazione è unica, cioè il ritardo reiterato nella trascrizione/iscri- zione di atti rogati nel periodo di riferimento,l’art. 147 co. 1 l. not. avrebbe dovuto essere interpretato alla luce del principio di specialità tra norme, nel senso di ravv isare un rapporto di alternatività tra le fattispecie descritte nelle lettere a), b) e c). Nel caso di specie, il comportamento contestato avrebbe dovuto essere qualificato: ocome condotta compro mettente la di- gnità/reputazionedel notaio o il decoro / prestigio della classe notarile [lett. a)] oppure come violazione non occasionale di norme deontologiche [lett. b)] (cioè, in questo caso, come inosservanza dell’art. 42 dei principi di deon- tologia professionale dei notai, nella parte in cui si prevede che il notaio è tenuto a svolgere la propria attività nel modo più idoneo alla piena efficacia degli atti rogati e alla stabilità del rapporto che ne deriva). Specificamente, nella richiesta conclusiva dell’esposizione del motivo, il ricorrente sostiene che il comportamento avrebbe dovuto essere qualificato(e corrispondente- mente sanzionato) esclusivamente come violazione non occasionale di norme deontologiche (lett. b)e non anche contestualmente come condotta checompromette la dignità/reputazione del notaio o il decoro/prestigio del notariato(lett. a) . Infatti, sostiene il ricorrente, c i si trova dinanzi ad una ipotesi di concorso apparente di norme, precisamente nel senso che la vio- lazione di cui all’art. 147 co. 1 lett. a) è da considerarsi assorbita nella fat- tispecie prevista dalla successiva lettera b). Infatti, la fattispecie ex art. 147 co. 1 lett. a) delinea un illecito deontologico atipico, rispetto a cui le due fattispecie successive sono speciali. In altre parole, rispetto alla prima, la 4di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. seconda e la terza ipotesi di illecito si collocano in un rapporto sorretto giu- ridicamente dal principio di specialità tra norme. 2.– Il primo motivo non è fondato. Decisivo per instradarel’esame del primo motivo è il fatto che il ricorrente ha chiesto dinanzi alla Corte di appello l'assorbimento della incolpazione fondata sulla lett. b) dell’art. 147 co. 1 cit. in quella fondata sulla lett. a), mentre ha invertito la direzione dell’assorbimento dinanzi a questa Corte, chiedendo quello della fattispeciedella lett. a) nella fattispecie della lett. b). Contrariamente a quanto reputa il controricorrente, che ravvisa in ciò un profilo d’inammissibilità, è tale capovolgimento ad indicare che il ricorso investeuna delle questioni di diritto più delicate in materia di responsabilità disciplinare:l’eventuale cumulo tra illeciti disciplinari (e quindi di sanzioni) , oveanche una solo di essi sia delineat o ricorrendo a concetti elastici ( o ppure dotati comunque di un basso tenore di determinatezza), come accade in questa materia. La questione è da affrontare nella cornice del tema del concorso di norme (cioè, del tema delle norme applicabili a prima vista ad uno stesso fatto), nonché quindi del principio di specialità tra norme. Poiché tali istituti hanno trovato occasione di applicarsi in modo incisivo nell’esperienza del diritto penale, occorre muovere daquest’ultima. 3. –Per stabilire se il concorso di norme penali incriminatrici sia reale o solo apparente,le Sezioni Unite Penali di questa Corte chiamano ad operare il principio di specialità (ex art. 15 c.p., nonché ex art. 9 l. 689/1981 per il concorso tra illeciti penali e amministrativi). Esso si innesta sul raffronto formale tra le fattispecie legali, nei rispettivi elementi costitutivi della loro struttura, mentre si esclude che abbia rilevanza immediata il bene (l’inte- resse) protetto dalla norma penale incriminatrice (cfr. Cass. SU Penali 41588/2017). In altre parole, tale giurisprudenza scartain linea di principio l’idea che si possa estendere l’ambito del concorso apparente di norme ri- correndo ai criteri dell’assorbimento e della consunzione, poiché l’esten- sione è priva di sicure basi sistematiche, si vale di elementi discretivi incerti, come l'identità del bene giuridico e la graduazione dell’intensità della pro- tezione assicurata dalle norme raffrontate, che sono suscettibili di difficil- mente tollerabili valutazioni opposte in sede di interpretazione. Si trascura così -ad avviso delle Sezioni Unite Penali - l’aspetto essenziale del concorso di norme: cioè, che il criterio della comparazione fra le strutture astratte delle fattispecie serve a mantenere fede alla valutazione implicita di 5di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. correlazione tra norme operata dal legislatore.Così ha argomentato, tra le altre, Cass. SU Penali 20664/2017, in relazione al concorso tra reati di mal- versazione a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. In premessa, tale pronuncia ha escluso che le pro- nunce della Corte EDU in tema di ne bis in idem (in particolare: 4/3/2014, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia; [OSCURATO:DATA_NASCITA], A e B contro [OSCURATO:PERSONA]) inducano a modificare tale orientamento, poiché (in estrema sintesi) non impediscono di ravvisare il concorso di reati nelle ipotesi in cui non si riscontri la coinci- denza nella struttura astratta delle fattispecie. 4. –Su queste linee si muove il Pubblico Ministero nelle sue osservazioni . Egli segue i principi di tassatività e del favor rei e argoment a la soluzione applicando il criterio di specialità nel selezionare la prevalenza della fatti- specie ex lett. b) art. 147 co. 1 l. not. rispetto a quella ex lett. a) , ove i termini della comparazionesono rinvenuti nella struttur a astratta dell e fat- tispecie e nonnel rilievo degli interessi rispettivamente protetti dall’una e dall’altrafattispecie, poiché la funzione protettiva è « assai più controverti- bile in quanto assoggettata a una valutazione assiologica in sé ontologica- mente mutevole, ancor di più se affidata a clausole generali». Al pari del ricorrente, il P.M. conclude che la violazione riconducibile alla lett. b) sia una specificazione della lett.a). Ove i valori di decoro e prestigio del nota- riatosiano compromessi attraverso la non occ asionale violazione di specifi- che norme deontologiche, la condottaè quindi sanzionabile sempre e solo in base alla lett.b), non anche contemporaneamente in relazione alla lett. a) dell’art. 147 della legge notarile. 5.– Avviandoci a delimitare il discorso a lla giurisprudenza civile rilevante per la pronuncia sul caso di specie, un primo aspetto da mettere in luce è chel’applicazione del principio di specialità tra norme secondo un confronto strutturale tra fattispecie non può vantare a proprio sostegno una norma costituzionale, né una disposizione sulla legge in generale, delle quali si potrebbe sostenere l’applicabilitàal settore della responsabilità disciplinare senza dover assolvere all’onere di motivare tale operazione, ma semplice- mente invocandola collocazione sistematica della disposizione richiamata a suo fondamento. Viceversa, l’art. 15 c.p. è per l’appunto una disposizione del codice penale ed è inserito nel titolo primo «Della legge penale». Si spiega così che Cass. SU 25457/2017 abbia conferma to che resta esclusa la possibilità di applicareagli illeciti disciplinari, in modo tendenzial- mente automatico,i canoni legislativi, giurisprudenziali e dottrinali elaborati 6di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. in materia di illeciti penali. La presa di distanza vale a partire dagli stessi principi di tassatività e determinatezza della fattispecie, dei quali devecon- tinuamente verificarsiil grado di applicabilità nel settore della responsabilità disciplinare.Nel 2017 le Sezioni Unite ribadiscono così un orientamento con- solidato nell’arco dei decenni. Tra le pronunce risalenti diffuse nel testo in- tegrale, esemplare a tale proposito può essere Cass. 6680/1996. Nella fat- tispecie, il notaio era stato ritenuto responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'art. 147 l. not.Nel rigettare il ricorso per cassazione, dopo aver ri- portato la formulazione oggi riprodotta nella lettera a) dell’art. 147 l. not., questa Corte affermò: «La legittimità di una disposizione così formulata non può essere vagliata alla stregua dell'art. 25 co. 2 Cost. Il disposto del se- condo comma dell'art. 25, interpretato nel necessario collegamento con il primo comma […], si riferisce, come anche ritenuto dalla Corte costituzio- nale[…], solo alla materia penale e non è di conseguenza estensibile a si- tuazioni, come gli illeciti disciplinari, estranei all'attività del giudice penale». L’orientamento trova conferme nelle pronunce più recenti. Ad esempio si veda Cass. 1439/2023, ove si ribadisce che nella materia disciplinare non trova applicazione « il principio di legalità e di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, se non nei limiti in cui la sua lesione concretizzi, di riflesso, una violazione del diritto di difesa, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, quali, per la professione di notaio, quelli di cui all'art. 147 co. 1 lett. a) l. 89/2013, ai quali il professionista deve improntare la propria attività. La norma rispetta, dunque, gli artt. 3, 25 e 117 Cost. ed anche l'art. 7 Cedu, tenuto conto che il principio di tipicità attiene, nella sua assolutezza, alla sola sanzione penale». Sulla stessa linea è la giurisprudenza sulla responsabilità disciplinare degli avvocati.Nel confermare la pronuncia del C.n.f., Cass. SU 27996/2013 os- serva che il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti illeciti non conformi, ma solo quella dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità e decoro, lealtà e correttezza, ai quali l'avvocato deve improntare la propria attività,sia professionale, sia non professionale (con rinvio a precedenti pronunce conformi delle Sezioni Unite: 1904/2002, 10601/2005, 37/2007, 23020/20119). 7di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. Questa impostazione gode dell’appoggio della giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale «i principi sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di proporzionalità e individualizzazione della pena non possono essere sic et simpliciter traslati alla materia delle sanzioni di- sciplinari, ma devono essere adattati alle peculiarità diun sistema sanzio- natorio che persegue obiettivi diversi rispetto a quelli cui il diritto penale è orientato, restando fermo, peraltro, il principio generale che sanzioni mani- festamente sproporzionate alla gravità dell'illecito violano l'art. 3 Cost. (nonché i diritti fondamentali su cui tali sanzioni di volta in volta incidono), in quanto eccedenti gli scopi legittimi che le giustificano».Così si è pronun- ciata Corte cost. 133/2019 su una questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 co. 2 l. not. sollevata da questa Seconda Sezione. Talecomma dispone che «[l]a destituzioneè sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensioneper la violazione del pre- sente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successividall'ul- tima violazione».Il giudice a quo aveva dubita to che tale disposizione con- fliggesse con gli artt. 3 e 24 Cost.,introducendo un automatismo sanziona- torio correlato a una presunzione iuris et de iure di gravità del fatto e di pericolosità del recidivo reiterato, che impone al giudice disciplinaredi ap- plicare la sanzione più grave della destituzione, senza consentirgli di tenere conto dieventuali circostanze attenuanti, o comunque della concreta gravità della violazione.Nel rigettare la questione, la Corte ha appunto affermato che ben possonole sanzioni disciplinari essere orientate, oltre che agli scopi di prevenzione generale e speciale, insiti in ogni tipo di sanzione, anche all'obiettivo di preservare l'integrità etica e l'onorabilità della professione, nonché a quello di assicurare la rimozione dalle funzioni di persone dimo- stratesi non idonee,o non più idonee, all'assolvimento dei propri doveri (con richiamo delle precedenti sentenze 197/2018 e 161/2018). 6.– I l fatto che i principi e gli orientamenti del diritto penale non siano automaticamente trasferibili alla materia del diritto e del procedimento di- sciplinare, non significa escludereche sia necess ario un confronto con i per- corsi argomentativi seguiti in quella materia, come si potrà immediata- mente constatare ripercorrendo criticamente le linee portanti del motivo. Un’unica condotta materiale (il reiterato ritardo nelle trascrizioni/iscrizioni di atti rogati) riceve dall’organo a ciò preposto una duplice sanzione disci- plinare, nel presupposto di una duplice rilevanza giuridica di quella con- dotta. Il notaio colpito dalla sanzionevi vede un errore, che deriva dall’aver 8di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. mancato di cogliere un caso di concorso apparente di norme tra la lettera a) e la lettera b)dell’art. 147 co. 1 l. not. Parlare di apparenza (nel senso di: parvenza) del concorso fa segno già alla soluzione: esso sarebbe da risolvere in virtù del principio di specialità tra norme nel senso di un unico sanzionamento disciplinare: o in base alla lett. a) (così nel ricorso dinanzi alla Corte di appello) o in base alla lett. b) (così, preferibilmente, nel ricorso in cassazione). Profilata così, la struttura del motivo di ricorso entra in tensione con la logica giuridica. Infatti, l’art. 147 co. 1 l. not. esprime una disposizione giu- ridica da interpretare in base al criterio di specialità tra norme. A sua volta, questo è unprincipio di carattere giuridico . Pertanto, si dovranno prelimi- narmente chiarire i rapporti tra la disposizione e il principio sul piano del dover essere giuridico, prima di esporli immediatamente, senza delineare una cornice teorica di collegamento tra di loro, alle istanze che le vicende umane(qui: il ritardo nelle trascrizioni) rivolgono a loro quando sono alla ricerca della regola giuridica cui conformarsi. Tale è appuntouna prima indicazione in funzione negativa che si desume dal confronto con l’esperienza del diritto penale, laddove si è escluso che dall’art. 15 c.p.c. si possa enucleare un principio di specialit à non solo in senso astratto, ma anche in senso concreto. Si è escluso, cioè, che il prin- cipio di specialità possa operare per selezionare la normaincriminatrice pre- valenteove si verifichi un evento che integri un caso previsto dall’una op- pure dall’altra di due (o più) norme, le quali astrattamente (a prescindere da tale accadimento e dalla necessità dirinvenirne la disciplina) non si col- locano tra di loroin un rapporto di specialità. In altre parole, l a specialità o esiste già in astratto o non esiste neppure in concreto.Non si dà che l’una norma divent i speciale rispetto all’altra per quell’accadimento da discipli- nare. Si noti che, viceversa, è proprio questa l’impostazione che struttura il primo motivo di ricorso. 7. -In una prospettiva estremamente sintetica , che valorizza in funzione di indicazioni positivel’esperienza del diritto penale, il campo del concorso di norme è quello ove, sulla strada della decisione, vi siano da raffrontare fattispecie espresse da proposizioni - si potrebbe dire – quasi tautologiche (o semitautologiche). Esse raffigurano fatti normativamente considerati come altrimenti identici, senonché l’una delle fattispecie contiene la descri- zione di (almeno) un elemento diverso rispetto agli elementi dell’altra, in particolare di: (a) un elemento che specifica un tratto del l’altra (differenz a 9di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. per specificazione: ad es.,gli abrogati reati di ingiuria e di oltraggio a pub- blico ufficiale), oppure (b) di un elemento che si aggiunge agli elementi dell’altra fattispecie (differenza per aggiunta : ad es., i reati di furto e di rapina). A tali due ipotesi se ne affianca una terza (c) , più problematica, ove si raffrontanodue fattispecie che esibiscono , oltre ad un elemento co- munead entrambe, altri elementi rispettivamente diversi , sia nell’una che nell’altra fattispecie(«specialità reciproca»: fra gli esempi tipici prima delle riforme in materia di illeciti societari vi era il raffronto fra le fattispecie di aggiotaggio comune e di aggiotaggio societario). Del campo del concorso di norme si tratteggiano due confini alle estre- mità.Un primo confine taglia fuori le fattispecie tra di loro incompatibili , ove l’una descrive un fatto normativamente qualificatocome impossibile ad ac- cadere contemporaneamentead un fatto descritto dall’altra, nel senso che rilevanza giuridica è attribuita solo all’uno dei due, cosicché l’altro rimane privo di rilevanza. Si potrebbe anche indicarli come fatti normativamente contraddittori(ad es., tale è la morte rispetto alle ferite nel raffronto tra i reati di omicidio e di lesioni persona li) . Il secondo confine taglia fuori le fattispecie in cui il grado di differenza dell’elemento della fattispecie è così intenso da far sì che la differenza investa la fattispecie nel suo complesso (cioè, diventi una qualità di quest’ultima). In altre parole, sono tagliate fuori le fattispeciesemplicemente diverse le une dalle altre, ove non si dà più un problema di concorso di norme, poiché le norme già a prima vista raffigu- rano fatti diversi, sebbene nella zona di confine con il campo del concorso di norme(specialmente con il settore delle ipotesi di specialità reciproca), si situino i raffronti tra fattispecie tra di loro non del tutto eterogenee, bensì interferenti(che descrivono fatti con componenti comuni e componenti ri- spettivamente diversi). 8. –A questo punto si può già intravvedere che il tentativo di adattare con modifiche alconcorso di illeciti disciplinar i le categorie penalistiche non funzionabene. La riprova è offerta dal caso di specie e dalle argomentazioni del ricorrente. Dinanzi allaCorte di appello il ricorrente ha chiesto l'assorbimento della incolpazione fondata sulla lett. b) dell’art. 147 co. 1 cit. in quella fondata sulla lett. a), sul presupposto che questa seconda fattispecieassorba anche la condotta prevista dalla prima. Dinanzi a questa Corte egli ha rovesciato la richiestafinale, facendo valere l’assorbimento della fattispecie ex lett. a) in quella della lett. b). 10di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. Sottesia tale rovesciamento di prospettiva vi sono due presupposti col- legati tra di loro: in primo lugo, l’ideache si possa fare luogo al (già criticato indietro) criterio dellaspecialità in concreto, ove l'instaurarsi di un rapporto di genere a specie tra norme è fattodipendere dall’evento materiale oggetto di decisione (qui: il reiterato ritardo nella trascrizione/iscrizione degli atti rogati); in secondo luogo, l’idea che (con riferimento al caso di specie) il rapporto trala lett. a) e la lett. b) d ell’art. 147 l. not. sia inquadrabile in termini di specialità reciproca. Dall’intuizione di una tale reciprocitàscaturisce il tentativo del ricorrente di scorgere i tratti della norma speciale (che quindi assorbe l’altra) dapprima nella lett. a) (dinanzi alla Corte di appello) e poi nella lett. b) (dinanzi a questa Corte). L’articolazione dinamica, nel trascorrere da un grado del giu- dizio all’altro, dell’assetto difensivo del ricorrente reca tributo alle categorie penalistiche. Colàsi è sostenuto infatti che la teoria della specialità in con- creto, se non è in grado di esprimere un criteriorazionale di distinzione tra il concorso reale e il concorso apparente di norme, manifesta certamente l’esigenza di estendere il concorso apparente oltre i casi di specialità, cioè alla specialità reciproca. Tuttavia, non si può rigettare l’argomento del ricorrente dimostrando che il rapporto tra la lett. a) e la lett. b) dell’art. 147 l. not. non èinquadrabile in termini di specialità reciproca, bensì in termini di semplice interferenza tra fattispecie. La replica condividerebbe il vizio dell’argomento cui s’intende replicare: trattare del concorso di illecitidisciplinari assumendo le categorie penalistiche non comei termini necessari di un confronto critico , ma come una specie di camicia di forza del pensiero. Èpiuttosto l’impostazione che va cambiata (cfr. avanti paragrafo n. 11.1 e seguenti),non prima di aver svolto l’esegesi dell’art. 147 co. 1 l. not. in linea con l’istanza metodologica avanzata dalle Sezioni Unite 25457/2017: «In una visione prospettica che riconduca a coerenza le norme di cui agli artt. 135, 136, 144 e 147 legge notarile […], occorre una ricostruzione delle fattispecie che più che in chiave di tipicità ovvero di atipicità degli illeciti, crei una connessione diretta tra la previsione di condotte vietate e la disci- plina delle sanzioni». 9.1.– L’art. 147 co. 1 l. not . dispone: «È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la 11di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consi- glio nazionale del notariato; c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall'art. 4 d.p.r. 137/112». L’art. 147 co. 1 è una disposizione complessa che racchiude una molte- plicità di norme, senza che la sua struttura si frammenti e si disperda a cagione della molteplicità. Si può trascorrere dall’una (disposizione) alle molteplici (norme) instradandosi sulla via della specificazione, ma ci si può riportare agevolmente indietro dal le seconde alla prima , verso l’omoge- neità. La struttura omogenea che sorregge l’intera disposizione è quella della regola giuridica. Due quindi ne sono le componenti: la raffigurazione di fatti della vita; la raffigurazione di effetti giuridici ( cioè, di regole di condotta collegate alla descrizione di quei fatti). 9.2. -All’inizio vi è l ’immagine del l’effetto: « È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione […]».A sua volta, la descrizione del l’effetto (il punire, la punizione) ripro- duce al suo interno un’articolazioneomologa alla disposizione di cui è parte: si trascorre dall’uno del punire alla molteplicità delle sanzioni e viceversa. Le sanzioni sono collegate tra di loro attraverso la congiunzione «o». Il novero siintegra in via sistematica con l’elenco generale di sanzioni ex art. 135 l. not.,disposte secondo un ordine di progressiva pesantezza : avverti- mento, censura, sanzione pecuniaria, sospensione(a sua volta modulabile in ragione di durata fino ad un anno), destituzione; pesantezza evidente- mente graduata secondo la gravità dell’illecito (cfr. anche l’art. 147 co. 1 l. not.: «o, nei casi più gravi, con la destituzione»). Che l’elenco di sanzioni indicato dall’art. 147 co. 1 l. not. si integri attraverso l’art. 135co. 1 l. not. si arguisce da Cass. SU 25457/2017 , ove si è statuito che la sanzione dell'avvertimento tutela gli stessiinteressi di cui al l’ art. 147 l. not. , sebbene in occasione di illeciti meno gravie che (quindi) la sfera di operatività non è limitata a quella dell'art. 144 l. not. («perché il concetto di maggiore levità del fatto è ontologicamente diverso dall'ipotesi attenuata dell'illecito»).Le Sezioni Unite si riferiscono specificamente all’avvertimento, ma non vi è ragione per escludereche l’elenco sia integrato anche dalla sanzione pecu- niaria. Né per completezzasi può lasciare fuori quadro l’art. 144 co. 1 l. notarile, che è un ulteriore pilastro della disciplina della responsabilità disciplinare 12di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. notarile, trovandosi dirimpetto al l’ art. 135 co. 1 l. not. quasi al modo di contraltare circostanziante(ove si avverino circostanze attenuanti, ravve- dimento operoso o riparazione del danno). Due sono gli elementi che isti- tuiscono tale corrispondenza: in primo luogo, le due disposizioni si collocano allo stesso livello di generalità (il livello massimo per la disciplina di un pro- cedimento disciplinare): il fatto con il quale il notaio «manca ai propri do- veri» di cui all’art. 135 co. 1 l. not. è il«fatto addebitato» di cui all’art. 1 44 co. 1l. not.; in secondo ripercorre all’indietro l’ordine delle sanzioni dell’art. 135 co. 1, arricchendolo di «passerelle» dall’una all’altra e offrendo all’in- terprete dei criteri per percorrerle: dalla destituzione alla sospensione, da questa alla sanzione pecuniaria, ecc. Non è un fuor d’opera rispetto al thema decidendum evocato dal ricorso il problema della modulazione dellapesantezza della sanzione ris p etto alla gravità dell’illecito disciplinare. Lo si desume dall’impianto complessivo adottato dal ricorrente, poiché egli non contesta di aver commesso l’infra- zione di cui è incolpato. Quindi non contesta di dover essere sanzionato. Egli contesta che nella sua condotta materiale la Corte di appello abbia visto l’avverarsi di due fattispecie normative di illecito disciplinare: la richiesta è che la sanzione sia diminuita nella sua gravità. 9.3.– Si p ass a all’analisi della seconda componente dell’art. 147 co. 1 l. not., cioè la raffigurazione degli illeciti. Come nel discorrere della prima componente(l’effetto giuridico) non si è perso di vista la distinzione tra la regola di condotta (per es., l’obbligodi sanzionare) e l’evento della condotta obbligata ( l’atto del sanzionamento) , così , nel parlare dell a seconda com- ponente della regola giuridica, si distingue tra fattispecie intesa come im- magine del fatto e fattispecie intesa come accadimento del fatto immaginato dalla norma. Una prima indicazione proviene dalla proposizione introduttiva dell’art. 147 co. 1 l. not.: «il notaio che pone inessere una delle seguenti condotte : a) […] ; b) […]; c) […]». Il linguaggio «naturalistico» del legislatore non inganna: parlare del notaio che «pone in essere» è sempre una raffigura- zione legale di un notaio che pone in essere un qualcosa (là fuori nel mondo, per così dire).Il tratto comune a tutte e tre le figure è che si manifestano in una condotta. Tutti e tre i gruppi di condotte elencati alle lett. a), b) e c)sono transitivi (il compromettere, il violare e il servirsi). L a condotta umana ivi contem- plata non si esaurisce in sé ma si esercita su un oggetto, cioè di volta in 13di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. volta: (a) la dignità/reputazione del medesimo notaio o il decoro/prestigio delnotariato; (b) le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; (c) l’opera di procacciatori di clienti, la pubblicità non con- forme ai principi stabiliti dall'art. 4 d.p.r. 137/112. Si mette definitivamente da parte la fattispecie ex lett. c), che non è coinvolta (direttamente)dal caso di specie. Il primo presupposto del concorso di norme(la pluralità di norme) indub- biamente è dato:nel breve volgere tra la lett. a) e la lett. b) , l’art. 147 co. 1 l. not. dà vita a due norme (a loro volta complesse al loro interno) . Si tratta di vederese si dà anche il secondo presupposto: se, cioè, ci si trova dinanzi alla raffigurazione di due fatti prima facieidentici. Il soggetto della condottaè indubbiamente identico (il notaio) . Quanto al verbo, da un lato vi è il compromettere, dall’altro il violare. Occorre sospingere ledue parole che contemplano le azioni nella direzione della tautologia, per quanto è pos- sibile.Le si avvicinano attraverso traduzioni sinonimiche : compromettere si può convertire in «recare pregiudizio a»; violare si può convertire in «recare pregiudizio all’interesse protetto dalla norma deontologica di cui si afferma la violazione». Si comprende così come non sia praticabile il semplice adattamento delle categorie penalistiche per affrontare correttamente il problema del concorso di illeciti disciplinari. Ove entri in gioco l’illecito ex art. 147 co. 1 lett. b) , cherinvia ad un intero corpo normativo ( le norme deontologi che ), al fine di appurare se si versa in un’ipotesi di concorso con l’illecito ex art. 147 co. 1 lett. a),vi sarà da rilevare l’interesse protetto dalla singola norma deonto- logica la cui violazione è di volta in volta oggetto di incolpazionee compa- rarlo con gli interessi protetti dall’art. 147 co. 1 lett. a).Né, evidentemente, il rilievo preponderante della comparazione fra gli interessi protetti rispetto alla comparazione tra gli elementi strutturali delle fattispecie è peculiare del caso di specie.È piuttosto un tratto di fondo della responsabilità disciplinare. 9.4.– Ci si deve rivolgere all’art. 147 co. 1 lett. a) l. not., a l fine della comparazione tra, da un lato, il pregiudizio -arrecato dal ritardo nella tra- scrizione/iscrizione -all’efficacia dell’atto (nonché alla stabilità del rapporto) e, dall’altro lato,il pregiudizio alla dignità/reputazione o al decoro/prestigio delnotariato. A tale proposito, sono da ripercorrere gli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, nei suoi indirizzi assestatisi ormai nell’arco di decennie richiamati di continuo in pressoché ogni pronuncia sul punto (cfr., tra le altre, per citare solo i precedenti nel biennio 2021-2023: Cass.14di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. 16859/2023, 9627/2023, 1439/2023, 28133/2022 , 15930/2022, 14248/2022, 13577/2022, 11186/2021, 7051/2021). In primo luogo, l'art. 147 co.1 lett. a) l. not. nomina quali siano gli inte- ressimeritevoli di tutela attraverso concetti elastici , apert i alle concretizza- zioni ad opera degli organi di disciplina che rinviano a condotte accreditate nella comunità professionale dei notai e alle corrispondenti aspettative so- ciali da cui tali standard di atteggiamento sono circondati in un dato mo- mento storico. Da tale rinvio a canoni sociali e professionaliessi ricevono la lorosaliente tipicità . Infatti, l’atipicità della quale si discorre con riferimento all’art. 147 co. 1 lett. a) l. not.si riferisce alla raffigurazione della condotta (che arreca pregiudizio a tali interessi). Nella giurisprudenza di questa Corte si riscontra talvolta l’affermazione che saremmo di fronte a «clausole generali» (così, tra le molte, Cass.28133/2022, 4720/2012, 17266/2015), ma in realtà l’art. 147 co. 1lett. a) esprime una norma giuridica completa ed autosufficiente, la quale risponde al modello delle regole, ove appunto la descrizione di un effetto giuridico è ricollegata alla raffigurazione di una fattispecie. Affidat e al diuturno pro- cesso di concretizzazione al cospetto dei casi da decidere, le definizioni di «dignità», «reputazione del notaio», «decoro», «prestigio della classe no- tarile» ben possono offrire spunti al lavoro di codificazione di nuove norme deontologiche, infondendo così linfa vitale al corpus di regole affidato alla cura degli organismi professionali. In altre parole, tra concretizzazione giurisprudenziale dei concetti elastici ed elaborazione di regole deontologiche si danno interscambi fecondi di nuove tipizzazioni normative. D’altra parte, il riconoscimento dell’osmosi tra la casistica giurisprudenziale (con le istanze di normatività che i fatti da giudicare proiettano sui parametri così elasticamente tratteggiati) e la ri- flessione costante - propria anche del notariato italiano - sull’esigen za di adeguamento del corpus deontologico è il dato sotteso da decenni agli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, come si vedrà più avanti. Ne segue un’avvertenza terminologica. Talvolta si parla dell’art. 147 co. 1 lett. a) l. not. come di una «norma di chiusura»della responsabilità disci- plinare notarile, poiché è diretta ad offrire un criterio di riprovazione di con- dotte pregiudizievoli altrimenti non tipizzate da regole del codice deontolo- gico. Ferma la correttezza della individuazione di taleprofilo funzionale, no- minarlo come «di chiusura» significa che non si guarda direttamente alla realtà delle cose,bensì allo specchio che la riflette. Infatti, la stessa opera 15di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. di stesura e di aggiornamento di testi organici di norme deontologiche non è che il riflesso - colto appunto in uno specchio che si stende nell’arco dei decenni -dell’osservazione e censimento dei contegni della prassi notarile. Se si pone mente al ruolo che i concetti elastici ex art. 147 co. 1 lett. a) l. not.possono assolvere (cfr. il capoverso precedente), si potrebbe ben indi- care quel profilo funzionale discorrendo al contrario di una «norma di aper- tura» (all’ambiente) del sistema normativo della responsabilità disciplinare notarile. Un’ulteriore conferma dell’opportunità di questa inversione di ter- mini la si potrà desumer e avanti preci sando il rapporto di distinzione tra l’etica professionale, da un lato, e, dall’altro lato, la codificazione positiva delle regole di deontologia professionale. 9.5. -Sanzionata è ogni condotta che « in qualunque modo », «nella vita pubblica o privata», rechi pregiudizio ad uno di tali interessi. Si tratta quindi di un illecito disciplinare a forma libera (ovvero causalmente orientato), in cuiè sufficiente che l’azione sia idonea a cagionar e il pregiudizio (senza che occorra provare che quest’ultimo si è concretamente verificato: cfr. Cass.816/2019). La condotta riceve per così dire una « tipizzazione effettuale» , orientata dall’effetto del pregiudizio cheè chiamato a produr si . Ciò è tanto più vero laddove si tratti di condotte adottate dal notaio nello svolgimento della propria attività professionale(si veda per esempio la fattispecie sot- tesa a Cass. 10872/2018). Quanto alla specificazione «nella vita pubblica o privata», essa reca palesemente eco della duplice veste del notaio, libero professionista e pubblico ufficiale(per una affermazione puntuale in questo senso: cfr. tra le altre Cass. 17266/2015). 10.1. -Il contenuto delle condotte sanzionate dall’art. 147 co. 1 lett. a) l. not., «sebbene non tipizzato,si ricava dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enuclea- bilidal comune sentire di un dato momento storico » . Questa statuizione si trovariferita in modo invariabi le da decenni nelle pronunce che si occupano dell’applicazione dell’art. 147 co. 1 lett. a). Per limitarsi unicamente al le pronunce di questa Corte dell’ultimo trentenniocirca, massimate sul punto, si vedano 10872/2018,9041/2016, 17266/2015, 4720/2012, 21203/2011, 12113/2006, 10683/2003, 17202/2002, 6908/1998, 6680/1996. Si tratta di un’affermazionerimarchevole e ricca di implicazioni e di orientament o sia dal punto di vista pratico che teoretico, anche per il problema del concorso di illeciti disciplinari. Si sorregge su tre pilastri che si sono segnalati con le 16di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. parole in corsivoe che dovranno essere chiari ti nei loro rapporti reciproci : etica professionale, enucleazione oggettiva, sentimento comune. Si delinea chiaramente un rapporto di distinzione ( che rende i termini della relazione partecipi l’uno dell’altro)tra l’etica professionale , da un lato, e, dall’altro lato,la codificazione positiva dell e regole di deontologia profes- sionale da parte dei consessi professionali chiamati a questo compito (nel caso di specie: il Consiglio nazionale del notariato). L ’etica professionale rinviene la propria (prima e permanente) fonte di individuazione nel «co- mune sentire» da parte chi svolge la medesima professione.Ciascun notaio rinviene il proprio ethos professionale nello svolgere una diuturna prassi di cura delle manifestazioni dell’autonomia negoziale dei privati, nell’esercitare una funzione di assistenza aperta a cogliere gli interessi delle parti, a ren- derleedotte le parti sui risvolti giuridici dell’opera a lui richiesta e d a sug- gerire eventualmente strumenti più adeguati, cui affidare la protezione dei loro interessi.Poiché il notaio è chiamato a dare forma ai casi della vita, il suo ethos professionale mai può essere appiattito, né la giurisprudenza di questa Corte infattimai lo appiattisce, sulle regole deontologiche redatte e deliberate da Consiglio nazionale del Notariato. 10.2.- D a precisare vi è a che cosa s’indirizzi il comune sentire . D iscor- rendo di etica (sebbene di una professione, e quindi speciale), la precisa- zioneè quasi pleonastica: il sentimento s’indirizza ai valori (comportamen- tali). In tre parole:oggetto sono i buoni comportament i professional i . Tut- tavia, ilrichiamo al sentimento dei valori è controbilanciato dal la necessità di enunciare in forma di proposizioni definitorie quelle regolarità dei com- portamenti, che sono oggetto di valorizzazione in vista del riconoscimento a loro della qualità di norme di etica professionale. Nel suo breve svolgersi, il principio di diritto manifestato da questa Corte articola una mediazionetra i due poli del sentimento dei valori e della pos- sibilitàdi tradurre quest’ultimo in proposizioni linguistiche dotate di senso logico, cioè in una formalogica. È superfluo osservare che in questa tradu- cibilità del sentimento dei valori in enunciati logicidel (o sul) sentimento ne va di un momento centrale, poiché l’operazione accredita l’idea che il sen- timento dei valori possa essere tratto ad oggetto di un discorso, più preci- samente di un’attività di conoscenza logica (comunicabile tra soggetti) , quindi di un giudizio che ha l’ambizione di discriminare l’enunciato corretto (che rispecchia la realtà delle cose)da quello scorretto, cioè il discorso vero dal discorso falso. 17di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, la statuizione giurisprudenziale cui si dà continuità , nel suo sorreggere l’etica professionale sul sentimento dei valori tradotto in forma di discorso logico, assoggettabile pertanto a giudizio conoscitivo e dibattito intersoggettivo, rinviene il proprio fondamento in uno degli orien- tamenti più fecondi del pensiero (non solo giuridico) del Novecento: la rina- scita (o riabilitazione) della filosofia pratica. Senza questo aggancio teore- tico rimarrebbe privo di fondamento quel vedere il parametro integrato «dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato mo- mento storico». In altre parole, tale statuizione presuppone in modo ine- quivocabileche sia possibile risolvere il problema della fondazione dei valori, accedendo a «una teoria cognitivistica moderata (corrispondente a una con- cezione ermeneutica della verità connessa con la logica della probabilità), la quale, pur intendendo i valori come oggettività ideali non riducibili a ciò che si esaurisce nell’esperienza immediata, riconosce però che essi non sono suscettibili se non di una conoscenza mediata dalle idee di valore che si formano nello spirito umano e si manifestano in forme sociali tipiche di comportamento o di valutazione». 10.3. -Dall’indirizzo esposto nei paragrafi precedenti la giurisprudenza di questa Corte trae l’importante corollario che «l’accertamento dei fatti non conformi alla dignità, alla reputazione, al decoro o al prestigio, come l'indi- viduazione delle regole di deontologia professionale, la loro interpretazione e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti, attengono al merito del procedimento disciplinare e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici, ovvero a regole interne alla categoria» (così, tra le molte, Cass.1439/2023). L’impiego legislativo di concetti giuridici indeterminatiattribui- sce agli organi disciplinari notarili un compito di individuazione delle con- dotte sanzionabili, nel qualeessi non possono essere sostituiti da parte dal giudice di legittimità che deve limitare il proprio controllo alla ragionevo- lezza dell’interpretazione adottata (così, Cass. 17266/2015 ) . N ella stessa direzione, cfr. Cass. 15930/2022, 7051/2021, 32147/2018, 10872/2018, 25457/2017, 12682/2017, 11451/2015, 4720/2012, 3287/2006. L’incensurabilità non è argomentata in termini generali, cioèsul tradizio- nalefondamento della normale insindacabilità in cassazione della sussun- zione del fatto della vita entro la fattispecie legale delineata con il ricorsoa concetti indeterminati o elastici. Infatti, la giustificazioneè riportata a fattori 18di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. propri (non già, genericamente, del giudizio di merito, bensì) del « merito del procedimento disciplinare», in quanto avente ad oggetto l’applicazione di «precetti extragiuridici, ovvero[…] regole interne alla categoria». In con- siderazione di questosuo fondamento specifico , tal e orientamento non en- train rotta di collisione con l’estensione della sindacabilità in sede di legit- timità del giudizio sussuntivo(ma dopo l’affermazione dell’approccio erme- neutico si deve parlare piuttosto di giudizio applicativo) adottato dal giudice di merito sulla base di una norma « elastica » (cfr. in particolare Cass.10514/1998, 434/1999 Cass. 25144/2010 , in tema di licenziamento per giustificato motivo). Tuttavia, l’incensurabilità in sede di legittimità de lle nozioni di dignità e reputazione del notaio nonché di decoro e prestigio del notariato - come concetti chiave chesi offrono alla concretizzazione casistica al fine di deli- neare la «civiltà del notariato» in un dato momento storico –vale ove l’ille- cito disciplinare ex art. 147 co. 1 lett. a)entri in considerazione da solo per disciplinarei casi di volta in volta di specie. Viceversa, non è possibile ac- creditare l’incensurabilità ex art. 360 n. 3 c.p.c. ove la lett. a) entri in gioco cometermine di un confronto con altre norme di illecito disciplinare , a par- tire da quelle delle lett. b) e c) dello stesso art. 147 l. not.,al fine di verifi- care sericorra un concorso di norme . In altre parole, la formulazione di un a ipotesi di concorso di norme fa sì che l’applicazione dei già menzionaticon- cetti elastici entri nell’ambito dellasindacabilità piena in punto di diritto di- nanzi a questa Corte (così come dinanzi alle corti di appello in sede di re- clamo ex art. 158 l. not.). 10.4. – Q uesta Corte ha riconosciuto in diverse occasioni il concorso (reale) diillecit i disciplinari in materia notarile , come testimoni erebbe una analisi casistica dettagliata, alla quale si rinuncia in questa sede, per con- centrare l’attenzione sul precedente che il ricorrente ritiene di poter invo- care a sostegno della propria posizione. Nel casosotteso a Cass. 2526/2017, la Commissione regionale di disci- plina aveva irrogato al notaio la sanzione della sospensione di due mesi per infrazioni ai sensi dell'art. 147 co. 1 lett. a), lett. b) e lett. c), per avere emesso fatture irregolari con indicazione di spese inesistenti e occultamento di corrispettivi, ed aver fatto così concorrenza illecita agli altri notai. In sede di ricorso per cassazione, il notaio proponeva tra l’altro un motivo di denun- cia del concorso apparente di norme e dell'indebito cumulo di sanzioni, os- servando che un’unica condotta materiale non avrebbe potuto integrare 19di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. contemporaneamente le due ipotesi di cui all'art. 147 co. 1 lett. b) (viola- zione non occasionale dell'art. 14 del codice deontologico: concorrenza ille- cita) e lett. c), sempre per concorrenza illecita. Questa Corte accoglieva il motivo con l’argomentazione saliente: «Qualora al notaio sia contestata, ai sensi dell'art. 147 c) l. not., la illecita concorrenza –compiuta attraverso la reiterata emissione di fatture irregolari […] -la condotta contestata rientra in una delle specifiche previsioni descritte dal citato art. 14 del codice deon- tologico, per cui l'ipotesi di cui all'art. 147 lett. c) comprende ed assorbe la condotta sanzionata dall'art. 147 lett. b), in relazione all'art. 14 cod. deon- tologico, che è integrata […] dalla non occasionale ma ripetuta violazione delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; pertanto, si versa in una ipotesi di concorso apparente di norme, avendo le disposizioni, di legge e deontologica, ad oggetto il medesimo fatto». Questa pronuncia si riferisce alla versione dell’art. 147 co. 1 lett. c) vi- gente anteriormente, ove si faceva menzione espressa (tra l’altro) di «ille- cita concorrenza ad altro notaio». Anche in relazione a tale versione, la con- clusione che si «versi[i] in una ipotesi di concorso apparente di norme, avendo le disposizioni, di legge e deontologica, ad oggetto il medesimo fatto» non poteva essere intesa nel senso che l’avverarsi della condotta descritta dall'art. 147 lett. c) escludesse in quanto tale, sempre,l’avverarsi della condotta raffigurata dall'art. 147 lett. b). Cass. 2526/2017 coglie cer- tamente tra la lett. b) e la lett. c) un nesso di alternatività (aut aut, con assorbimento della seconda ipotesi nella terza), ma vede il nesso entro il campo visivo dischiuso dagli accadimenti sui quali è stata chiamata a pro- nunciarsi. Si rilegga infatti (con corsivo nostro): «l'ipotesi di cui all'art. 147 lett. c) comprende ed assorbe la condotta sanzionata dall'art. 147 lett. b), in relazione all'art. 14 cod. deontologico». La Corte intende così dire che l’assorbimento opera in relazione alla necessità di pronunciarsi, prescri- vendo la regola con riferimento all’avverarsi di uno dei fatti contemplati dall’art. 14dei principi deontologici. Si conferma così che ove entri in gioco la fattispecie ex art. 147 co. 1 lett. b), che rinvia all’intero corpo normativo delle norme deontologiche, al fine di appurare se si versa in un’ipotesi di concorso di norme, vi è da rilevare l’interesse protetto dalla singola norma deontologica la cui violazione è di volta in volta oggetto di incolpazione. In relazione al caso direiterata emissione di fatture irregolari con indica- zione di spese inesistenti, diverse sono le pronunce che si collocano sulla 20di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. stessa linea di Cass. 2526/2017 per quanto attiene all’affermazione che sussista un concorso apparente di illeciti disciplinari tra la lett. b) e la lett. c) dell’art. 147 l. not., con assorbimento del primo nel secondo: cfr., tra le altre, Cass. 24680/2018, 816/2019. Svolta tale precisazione, si viene alla chiosa del ricorrente su Cass.2526/2017: «Tale principio, mutatis mutandis, è del tutto applicabile anche all'ipotesi del concorso tra la lettera a) e la lettera b) dell'art. 147 co. 1 l. not. È chiaro, infatti, che ogni volta che il notaio violerà non occasional- mente delle norme deontologiche allo stesso tempo comprometterà quan- tomeno la propria dignità e reputazione e, conseguentemente, anche il pre- stigio della classe notarile». L’argomento difensivo che il ricorrente desume da Cass. 2526/2017 è tuttavia debole. Non solo perché la comparazione tra le due fattispecie ex lett. b) e lett. c) non è la comparazione tra la lett. a) e la lett. b). La debo- lezza si ravvisa piuttosto perché, a quanto consta dalla lettura della pro- nuncia (sul punto si veda indietro), vi era stata incolpazione (e sanzione) per tutte e tre le fattispecie dell’art. 147 co. 1 l. not. Pertanto, l’assorbi- mento della fattispecie ex lett. b) in quella ex lett. c), determinato dall’ac- coglimento del ricorso in cassazione, ha lasciato comunque in piedi nel caso di specie proprio il concorso reale tra le infrazioni di cui alla lett. a) e alla lett. c). In conclusione, più che debole l’argomentosi rivela in conclusione controproducente. Né si tratta, sotto questo profilo, di una pronuncia iso- lata: è consolidato l’orientamento che l’assorbimento dell’illecito ex lett. b) in quelloex lett. c) (in caso di fatture che espongano spese inesistenti al fine di occultare corrispettivi) lasciacomunque aperta la possibilità del con- corso reale tra le infrazioni di cui alla lett. a) e alla lett. c): cfr. infatti in questo senso le già citate Cass. 24680/2018, 816/2019. 11.1.– Vi è d a raccogliere i risultati conseguiti entro un a prospettiva im- mediatamente decisoria. La pronuncia sulla sussistenza o meno di unconcorso di illeciti disciplinari nonè assoggetta bile a i concetti di cui il diritto penale si serve per decidere del concorso di norme incriminatrici, come si può constatare proseguendo lungo la linea tracciata dalla Corte costituzionale(Corte cost. 133/2019, cfr. indietro, paragrafo n. 5)e da gli orientamenti delle sezioni civili di questa Corte, che si s ono sospinti in una direzione diversa dal semplice adatta- mento/adeguamento al tema del concorso di illeciti disciplinari degli 21di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. orientamenti della giurisprudenza delle Sezioni Unite Penali in materia di concorso di norme incriminatrici. Un primo aspetto differenziale riguarda la funzione di prevenzione rivolta alla categoria professionaleche le sanzioni disciplinari assolvono, oltre alla funzione di prevenzione individuale (nei confronti del destinatario). Siffatta funzioneha di mira la salvaguardia dell’ethos di una determinata comunità di professionisti, colta come corpo intermedio tra il singolo professionista destinatario della sanzione disciplinare e la indifferenziata generalità delle persone, le quali, come utenti attuali o potenziali di servizi professionali, sono interessate al mantenimento di un livello mediamente alto di ethos professionale. La funzione di prevenzione che si indirizza a d una determi- natacategoria di professionisti serve ad evitare che la massa degli utenti debba necessariamente ricorrere all’intuitu personae nella scelta del profes- sionista,al fine di garantirsi un buon livello di prestazioni professionali. D’al- tra parte, la massa degli utenti non è nemmeno in condizione di valersi dell’intuitu personae. Tale risorsa è patrimonio di pochissimi in una società di massa. Il profilo di una funzione di prevenzione collocataaccanto alla funzione di prevenzione individuale, attribuisce alla responsabilità disciplinare una fi- sionomiaspiccata, ben distinguibile dalle altre forme di responsabilità. Esso rende ragione dell’ampiezza dei lineamenti propri delle fattispecie di illecito disciplinare più generali, come ad esempio l’art. 147 co. 1 lett. a).Ciò trova una confermaspecifica nell’affermazione, frequente nella giurisprudenza di questa Corte, cheil codice deontologico notarile «è rivolto ad una platea di soggetti perfettamente in grado, per qualificata professionalità, di coglierne perimetro e valenza ed è elaborato dalla loro stessa categoria professio- nale» (così Cass. 1439/2023). Infine, la funzione di prevenzione di categoria della responsabilità disci- plinare rende ragione che l’insindacabilità in sede di giudizio di legittimità dell'accertamento dei fatti non conformi alle fattispecie di illecito disciplinare più generali(delineate attraverso concetti elastici) rinv enga il proprio fon- damento specifico nel carattere interno alla categoria professionale delle regole dell’ethos professionale. 11.2. – Non è applicabile al concorso di illeciti disciplinari il principio di specialità, cosìcome esso è inteso sulla base dell’art. 15 c.p. dal le Sezioni Unite Penali in relazione alle norme incriminatrici(cfr. indietro, paragrafo n. 3). Cioè: non è applicabile un principio di specialità che assuma come 22di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. termini di comparazione (per decidere del carattere di specialità di una delle due norme) gli elementi di struttura delle rispettive fattispecie (la raffigu- razionelegislativa della condotta illecita) , senza considerare in modo deci- sivo- come viceversa la giurisprudenza civile è consueta rilevare - la fun- zione delle norme giuridiche di proteggere gli interessi di volta in volta coin- volti(e ritenuti appunto meritevoli di tutela dall’ordinamento). Svolgendo il discorso in termini positivi: nelle ipotesi in cui più norme di illecito disciplinareappaiono, almeno prima facie, tutte applicabili ad un me- desimo fatto (concorso di norme), il giudizio di sussistenza d i un rapporto tale chesolo una di loro si applichi (cosicché il concorso rivesta un carattere apparente)si fonda sul raffronto tra gli interessi che tali norme sono chia- mate a proteggere, piuttosto che su una comparazione tra gli elementi strutturali dellefattispecie. Il rilievo decisivo degli interessi tutelati vale sempre, ma si accredita in modospiccato laddove entrino in gioco illeciti disciplinar i a condotta libera, i quali sonodiretti ad esercitare un ruolo preventivo nei confronti della de- terminata categoria di professionisti (a tutela dell’ethos professionale). I n tali ipotesi l’idoneità dell’azione concreta a cagionare pregiudizio (e quindi ad integrare l’illecito) può essere colta solo se si adotta tale prospettiva. Né può essere addotto in senso contrario l’argomento che la valutazione dell’in- teresse protetto è « più controversa e mutevole nel tempo, tanto di più quando essa si affidi a norme con fattispecie che non descrivono un caso o un gruppo di casi ma si valgano di concetti elastici». Più che un inconve- niente (che in ogni caso non varrebbe a solvere argumentum), ciò è un vantaggio, poiché il predicare il carattere controversoe mutevole della va- lutazionedegli interessi dice con altre parole che quest’ultima è idonea ad essere assoggettata a un discorso logico e ad adeguarsi ai mutamenti dello spirito del tempo. 11.3. – L’idea di fondo che orienta le argomentazioni della parte ricor- rente è: «poiché la condotta materiale oggetto di incolpazione è unica, al- lora il concorso tra i due illeciti disciplinari contestati ha da essere appa- rente. Oltre che dallaforza di persuasione esercitata dal senso comune , l a tesi è (forse inconsapevolmente, ma univocamente) ispirata dalla immagine mentale di unnesso causale tra fatto materiale e conseguenza giuridica . In senso contrario vi è da richiamareun risultato che è entrato a far parte del patrimonio della scienza giuridica italiana a partire da uno s aggio 23di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. fondamentale di diritto civile degli anni ’50 del secolo XX. Quello studio prese le mosse dall’impossibilità di ricorrere alla nozione di causalità per spiegare il rapportotra il fatto ( cioè, con l o sguardo rivolt o al caso di specie, il reiterato ritardo nella trascrizione/iscrizione di atti rogati) e l’effetto giu- ridico (l’irrogazione della sanzione disciplinare). Assumendo che solo la norma giuridica può essere fonte degli effetti giuridici, quel saggio invest ì con la critica lo stesso riferimento che agli effetti giuridici l’impostazione tradizionale facevaal fine di identificare il ril ievo per il diritto di un o stato di cose, dimostrando che siffatto riferimento altro non era che l’altra faccia della medaglia dell’idea di un nesso di causalità tra fatto ed effetto.In una prospettiva ricostruttiva, ai affermòche «la giuridicità della fattispecie non dipende […] dalla sua efficacia, ma è frutto della rilevanza che la norma in tal senso le attribuisce», con la conseguenza di spostare «il criterio di iden- tificazione della fattispecie dal momento dell’efficacia a quello della rile- vanza giuridica. Attraverso le parole di quel saggio, la «rilevanza giuridica» divenne un elemento dotato di una sua nitida oggettività ideale, da collocare accanto a quellidella norma giuridica, della fattispecie e dell’effetto giuri- dico. Ebbene,il contenuto degli interessi protetti dall’ordinamento (in generale, sebbeneil discorso sia qui polarizzato) p uò costituire oggetto di un giudizio di comparazione diretto a discriminare tra concorso reale e concorso appa- rente di normesolo se esso si può proiettare su un elemento ideale che gli dia formagiuridica. Tale è appunto la rilevanza della fattispecie, raffigurata comeoggetto ideale intermedi o tra la condotta materia le illecita e gli effett i sanzionatori disciplinari. Se vi sono più interessi distinti e concorrenti da proteggere, è ben possibile che una condotta materiale unica possa offen- derli contemporaneamente, cosicché essa assume una plurima rilevanza giuridica per l’effetto del sanzionamento disciplinare. In tal caso, la rile- vanza giuridica è l’elemento formale che letteralmente dà a vederel’avve- rarsi contestuale di una pluralità di illeciti disciplinari per l’effetto di un plu- rimo sanzionamento. 11.4. –Le argomentazioni svolte nei tre paragrafi precedenti (nn. 11.1., 11.2. e 11.3.) convergono univocamente nel fondare il rigetto del primo motivo del ricorsoe confermare così la conformità a diritto della decisione dellaCommissione regionale di disciplina, nonché delle argomentazioni che la Corte di appello ha posto a fondamento del rigetto della impugnazione. 24di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha accertatol’avverarsi del concorso tra gli illeciti disci- plinariex lett. a) dell’art. 147 co. 1 l. not. e ex lett. b) , con riferimento alla violazione dell’art. 42 lett. b) dei principi di deontologia professionale, cioè la concorrenza del pregiudizio alla dignità/reputazione del notaio e al de- coro/prestigio delnotariato con il pregiudizio alla completa efficacia e sta- bilità del rapporto che derivadall’atto rogato. Nell’ appurare che una con- dotta che ha violato in modo non occasionale una norma deontologica ha compromesso contestualmente anche la dignità/reputazione del notaio e il decoro/prestigio del notariato, si è correttamente rilevato l’interesse pro- tettodall’art. dell’art. 42 lett. b). Quest’ultimo può sinteticamente definir si in termini di sicurezza della circolazione giuridica. È il cuore pulsante della funzione e dell’immagine classicamente attribuiti ai notai. Ineccepibile è pertanto, sul piano del giudizio di legittimità , l’aver accertato che la con- dotta lesiva di tale interesse abbia recato altresì pregiudizio alla reputazione del notaio e al prestigio del notariato. Quanto alla motivazione della Corte di appello (riportata più ampiamente indietro, paragrafo n. 1), essa rileva che ci si trova dinanzi ad un concorso di norme che vanno a sanzionare il medesimo comportamento, ma da «punti di vista del tutto diversi»; in altre parole, «la violazione di siffatte norme può essere integrata dallo stesso comportamento [che offende] dif- ferenti interessi tutelati dalla legge. È oggetto di percezione immediata che un tale argomentare sottende quel profilo della rilevanza giuridica richia- mato alla memoria nel precedente paragrafo (n. 11.5) ed offre così una conferma topica dell’impostazione qui accolta. Il primo motivo di ricorso è rigettato. 12. - I l secondo motivo censura che non siano state concesse le atte- nuanti richieste. Si deduce violazione degli artt. 144 e 138-bis co. 1 l. no- tarile. La parte di provvedimento censurata dal secondo motivo è la seguente : «In ordine alle richieste attenuanti occorre osservare che il notaio Martinelli ha tentato di ridurre i tempi di trascrizione, abbassandoli per i primi mesi del 2020, ma non ha potuto eliminare le conseguenze dannose degli illeciti perpetrati, essendo ormai irretrattabili gli effetti delle trascrizioni tardive, per cui non sono state eliminate le conseguenze dannose (o quantomeno pericolose) delle violazioni commesse, così non sussistendo i presupposti per ravvisare l'istituto del ravvedimento operoso. Quanto alla condotta pre- cedente e alla incensuratezza del notaio, occorre considerare sia i due 25di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA]. esposti del 2009 e 2010 che il poi oblato precedente disciplinare, chiarendo che l'incensuratezza formale non comporta automaticamente la concessione delle attenuanti generiche». In particolare, il ricorrente si duoleche si sia preteso come necessario un ravvedimento impossibile, che si sia negato rilievo alla incensuratezza for- male, che si sia imputato ad aggravante ciò che è l’illecito disciplinare stesso, che si sia omesso di considerare la diminuzione di tempi di trascri- zione dopo la decisione di primo grado della Commissione di disciplina. Il terzo motivo denunciache si sia omesso di attribuire rilevanza al fatto che non vi sia stata mai alcuna contestazione in occasione delle ispezioni biennali dell’archivio notarile. Si deduce violazione dall’art. 129 legge nota- rile. La parte di provvedimento censurata dal terzo motivo è la seguente: «Del pari, del tutto irrilevante è l'osservazione secondo cui, in esito alle ispezioni biennali non siano mai stati fatti i rilievi sul punto, visto che il parametro dei tempi di trascrizione degli atti non è un parametro che gli organi ispettivi controllano». In particolare, il ricorrente si duole che si siaomesso di considerare che , nel sistema della legge notarile,è oggetto di ispezione l’intera attività ed in particolare anche i tempi di trascrizione/iscrizione degli atti rogati. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, poiché si fondano sulla medesima idea : che si possa ottenere un accogli- mento del ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa. Non è così. Dinanzi agli aspetti di cui il ricorrente ha segnalato l’omessa considerazione (sia nel secondo che nel terzo motivo) è da osservare che,in obbedienza al canone di proporzionalità nella stesura della motivazione, il giudice di meritonon è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. Egli deve piuttosto indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente. Tale è la motivazione nel provvedimento impugnato.Sarebbe superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», riferito in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice). 26di 26 – 3815/2021 – 2 – 05/04/2023 (10) – [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Cassazione n. 36443/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris