CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 luglio 2021
Cassazione n. 08392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tetelsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore p' er L'avv. [OSCURATO:PERSONA] concludba'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con atto depositato il 30 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 12045 del 16 dicembre 2020, emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, denunciando l'inesatta percezione delle risultanze processuali quanto al primo motivo di ricorso, riguardante i delitti di cui ai capi I), M), N) e L), ed all'omesso esame del quinto motivo di ricorso, in precedenza proposto dall'avv.to Mazzone. La difesa ha esposto che: il ricorrente era stato condannato dalla Corte di Assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 26 febbraio 2018 alla pena complessiva di anni diciotto di reclusione per i reati di detenzione e porto di armi da sparo, danneggiamento e tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed era stato prosciolto perché estinto per prescrizione dal reato di esplosione di spari in luogo pubblico; il ricorso per cassazione proposto avverso la predetta sentenza era stato respinto dalla Suprema Corte, la quale non aveva preso in esame la doglianza difensiva circa la mancata contestazione al ricorrente del delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso, circostanza che smentiva anche l'ipotesi del concorso nel fatti criminosi che in tesi accusatoria sarebbero riconducibili all'associazione stessa e nemmeno il motivo col quale si era censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la sentenza della Corte di cassazione aveva reso una stringata motivazione di rigetto dei motivi relativi ai reati commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e si era limitata a richiamare due massime tratte dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, ritenuta corretta e congrua. In tal modo la sentenza del giudice di legittimità, per errore di fatto, è pervenuta ad una decisione diversa da quella che avrebbe dovuto adottare. 2. Su richiesta della difesa, formulata ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, si è proceduto alla trattazione orale del procedimento. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Va premesso che l'istituto del ricorso straordinario per cassazione disciplinato dall'art. 625-bis cod.proc.pen. è stato oggetto di reiterati interventi interpretativi da parte della Corte di cassazione a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite nr. 16103 del 27/03/2002, Basile, rv. 221280, la quale, affermato che l'incontrovertibilità delle sentenze rese in sede di legittimità, per quanto non più inviolabile per effetto appunto del ricorso straordinario, costituisce tuttora il fondamento del sistema processuale delle impugnazioni e del meccanismo di formazione del giudicato (Corte cost. n. 294 del 1995, e, ivi citate, nn. 247 del 1995, 21 del 1982, 136 del 1972, 51 e 50 del 1970; Corte di Giustizia Europea, sentenza 1/6/1999, C-126/97, punto 46; sentenza 30.9.2003, C-224/01, p. 38; Corte EDU 12/01/2006, Kehaya e altri c. Bulgaria, ric. n. 47797/99 e 68698/01), ha rilevato la necessità di una puntuale applicazione delle disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, strumento che, per la sua natura non ordinaria e derogatoria del giudicato, non è estensibile oltre i casi in esse considerati, in ossequio al divieto generale sancito dall'art. 14 disp. gen.. 1.1 In particolare, in aderenza alla natura eccezionale del rimedio e della formulazione testuale della disposizione che lo regola, si è proceduto ad individuare in via interpretativa, recependo anche le sollecitazioni della giurisprudenza di legittimità civile, la nozione di errore di fatto legittimante la proposizione e la possibilità di accoglimento del ricorso straordinario, che resta confinata ai casi di omessa considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione, intesa quale totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, ovvero all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, tutti vizi che devono avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata percezione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, si sarebbe esitato. Quale ulteriore conseguenza si ricava in negativo la precisazione di ciò che non rientra nel concetto di "errore di fatto", ossia: gli errori di valutazione delle emergenze probatorie; gli errori di giudizio e di applicazione ed interpretazione di norme di legge; gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione. In definitiva, come acutamente rilevato da Cass. sez. 1, nr. 17362 del 15/04/2009, rv. 244067, [OSCURATO:PERSONA], «esulando dall'errore di fatto ogni profilo valutativo, esso coincide con l'errore revocatorio, secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione", non estensibile al travisamento delle risultanze, in cui sia in tesi incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio. Il cosiddetto "travisamento del fatto", e cioè il travisamento del significato, anzichè del significante, non può in nessun caso legittimare il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., tantomeno quando sia dedotto come vizio della decisione del giudice di merito. E neppure può essere, comunque, dedotto ai sensi dell'art. 625 bis cod.proc.pen. l'errore revocatorio in cui sarebbe incorso il giudice di merito. I criteri di interpretazione dei fatti, dibattuti nel giudizio di legittimità e oggetto di valutazione anche implicita, non possono essere riproposti sotto forma di errori di fatto». 2.Tanto premesso, l'iniziativa impugnatoria assunta da Umbaca prospetta a suo fondamento, quale vizio che avrebbe inficiato la sentenza emessa dal giudice di legittimità, l'errore percettivo nella lettura delle risultanze processuali e l'omessa disamina del quinto motivo di ricorso, proposto dall'avv.to Mazzone contro la sentenza di appello, che era stata integralmente confermata all'esito del giudizio di cassazione. Giova dunque richiamare quanto argomentato nella sentenza impugnata, la quale al punto 6. della sua motivazione ha analizzato i motivi riguardanti i reati di cui ai capi I), L), M) e N) e riscontrato la compiutezza e logicità delle ragioni sulle quali era stato basato il giudizio di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei giudici di merito. 2.1 Ha evidenziato che le due relative sentenze, quanto alla causale dell'aggressione portata contro [OSCURATO:PERSONA], avevano valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori Belnome e Panajia, per i quali la responsabilità del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] del 2007 e poi della sua uccisione nel 2008 era ascrivibile ad iniziative assunte dal sodalizio mafioso capeggiato da. Ruga, Leuzzi e Gallace, che si era occupato tramite Panajia anche della effettiva eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], nonché, ai fini della precisa individuazione in Spatari e Umbaca degli esecutori materiali della prima azione del 2007, le dichiarazioni della moglie e del fratello della vittima, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilasciate nel corso delle indagini ed in sede di esame durante il primo grado del giudizio. La prima teste, pur mostratasi reticente e timorosa per la propria incolumità per avere subito minacce, aveva confermato le proprie precedenti propalazioni, rese nel corso delle indagini preliminari, secondo le quali: qualche mese prima dell'attentato del 2007 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano incontrato il marito nei pressi dell'ospedale di Locri, ove era ricoverata sua suocera, e, in sua presenza, era insorta una discussione degenerata in un pestaggio in danno del marito, cosa che l'aveva indotta ad intervenire in sua difesa; il giorno dell'agguato nell'agosto 2007, lo Spatari era transitato a bordo della sua autovettura sotto la loro abitazione e, avvistato il marito sul terrazzo, l'aveva invitato a scendere in strada, ma [OSCURATO:PERSONA], accortosi che Spatari era armato, aveva esploso uno o due colpi d'arma da fuoco, colpendo il cassone dell'autovettura; nel pomeriggio era avvenuto l'attentato, poi descrittole dal marito, nel senso che davanti alla loro abitazione era transitato un camion, condotto da Umbaca, mentre Spatari si era nascosto nel cassone e da quella posizione aveva esploso dei colpi d'arma da fuoco indirizzandoli, dapprima verso il terrazzo sul quale si erano trovati il marito ed di lui padre [OSCURATO:PERSONA], riusciti a salvarsi per essersi ritirati in casa, poi verso le finestre dell'abitazione. Da confidenze fattele dal marito -che aveva inteso renderla edotta dell'accaduto perché ne potesse rendere testimonianza in caso gli fosse accaduto qualcosa di male- ella aveva appreso che in precedenza egli aveva avuto dei contrasti con Leuzzi, capo del sodalizio mafioso, nel quale erano inseriti anche Spatari ed Umbaca, anche a ragione del fatto che egli aveva preso le difese dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], ritenuti da Leuzzi responsabili del posizionamento di munizioni in un escavatore di Spatri.[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che Cosimo, nell'agosto del 2007, subito dopo avere subito una sparatoria, gli aveva chiesto al telefono di raggiungerlo perché da lui c'era "una guerra"; recatosi presso la sua abitazione, aveva appreso che, mentre si era trovato sul balcone, il fratello era stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco, cui era sfuggito per essersi riparato in casa e che lo stesso aveva avuto in precedenza dei contrasti con i "paesani", in conseguenza del ritrovamento delle cartucce nell'escavatore di [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA], tramite il fratello Antonio, gli aveva chiesto conto, oltre ad avere subito un pestaggio da parte di Spatari ed Umbaca, interrotto dall'intervento della cognata. 2.2 Nella sentenza in esame la Corte Suprema ha riscontrato la piena utilizzabilità delle due testimonianze e la loro corretta e logica valutazione quali fonti attendibili e convergenti di conoscenza dei fatti subiti da [OSCURATO:PERSONA] i e da questi confidati ,e rinvenuto la conferma della genuinità del loro narrato nella ritrosia nel confermare circostanze, che avevano esposto a pericolo la vita dei testi stessi. In conclusione ha respinto le doglianze mosse anche da Umbaca, poiché questi, seppur non animato da interessi e motivi personali, aveva preso parte all'agguato per tutelare le pretese ragioni di Leuzzi e Spatari, poiché aveva condotto il mezzo a bordo del quale il correo aveva raggiunto l'abitazione della vittima e gli aveva consentito, occultandosi nel cassone, di esplodere • i colpi di arma da fuoco, dopo avere personalmente partecipato pochi mesi prima all'aggressione contro [OSCURATO:PERSONA] nei pressi dell'ospedale di Locri. 2.3 La Corte di legittimità ha, infine, evidenziato l'infondatezza dei motivi di ricorso volti a contestare: l'idoneità e la univocità fa cagionare la morte della vittima, degli atti compiuti, richiamando gli accertamenti condotti in punto di fatto dai giudici di merito e consolidati principi ermeneutici in tema di tentato omicidio; la sussistenza delle circostanze aggravanti contestate ai sensi dell'art. 577, comma 1 n. 3, cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen. per avere agito gli imputati con premeditazione ed al fine di agevolare associazione di stampo mafioso, della quale sia Spatari che Umbaca - quest'ultimo e Leuzzi in separato processo- erano accusati di far parte, oltre che secondo le tipiche modalità operative mafiose; il mancato riconoscimento della provocazione. 2.4 Deve, dunque, concludersi che non è riconoscibile nell'articolato percorso motivazionale della sentenza in verifica l'errore percettivo denunciato in ricorso: la Corte Suprema non ha dedicato un'espressa disamina al tema dell'appartenenza di Umbaca al sodalizio di stampo mafioso, cui è stata ricondotta la deliberazione ed esecuzione del tentato omicidio e dei reati connessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], ma ha riscontrato in via incidentale che, non soltanto i collaboratori di giustizia Belnome e Panajia avevano riferito in tal senso, ma anche che Umbaca era accusato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso in separato processo, così come accaduto a Leuzzi (vedi pag. 59, punto 6.7.2). Il che è sufficiente ad esternare le ragioni della decisione sul punto ed a giustificare il rigetto del motivo di ricorso, sicchè deve escludersi che la sentenza sia incorsa nell'omissione denunciata. Resta comunque incerta nella prospettazione difensiva la rilevanza dirimente che la pretesa omissione avrebbe rivestito nell'ambito del ragionamento valutativo che ha indotto la Corte di cassazione a disattendere l'impugnazione, il che anche sotto il considerato profilo rende inammissibile il motivo di doglianza. 3. Non trova rispondenza nella sentenza impugnata nemmeno l'addebito di omessa considerazione del quinto motivo del ricorso a firma dell'avv.to Mazzone, riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione non soltanto ha richiamato pacifici principi interpretativi sull'istituto, ma a pag. 63 della sua motivazione nell'ambito di una disamina unitaria delle posizioni dei coimputati ha aggiunto che «l'estrema gravità dei delitti consumati dai ricorrenti, anche considerando i motivi che li avevano determinati, e la conseguente dimostrata rilevante pericolosità sociale dei medesimi, rende del tutto prive di manifesti vizi logici le ragioni esposte dalla Corte territoriale per non riconoscere le circostanze aspecifiche e per infliggere le pene indicate in dispositivo». I pretesi elementi favorevoli, indicati dalla difesa, sono stati per implicito disattesi, in forza di quanto già affermato nell'ambito del sindacato condotto sui motivi riguardanti il giudizio di responsabilità: in tal senso la pretesa incensuratezza ha ricevuto smentita dal fatto, riportato in sentenza, che il ricorrente è sottoposto a separato processo per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e ha preso parte all'aggressione in danno di [OSCURATO:PERSONA] del maggio 2007; la marginalità del ruolo è stata contraddetta dall'attribuzione certa della mansione di conducente del veicolo a bordo del quale il coimputato aveva esploso di ^colpi di pistola contro [OSCURATO:PERSONA]; la modesta intensità del dolo è negata in forza della considerazione del contesto in cui erano maturate le condotte e del precedente pestaggio della vittima in luogo pubblico alla presenza anche della moglie. In altri termini, la sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi generali che ha richiamato, per i quali non è richiesto al giudice di merito di prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o negativi dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio, ma può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo dato attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (ex multis: Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). La ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone ed altri, Rv. 249163). Resta dunque dimostrato che la pretesa omessa considerazione, non del motivo, ma di alcune deduzioni inerenti ad esso, è frutto di regola di giudizio correttamente applicata al caso; inoltre, l'omissione è priva dei caratteri di "assoluta evidenza" e di decisività che l'errore percettivo deve presentare. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il rico