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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 09673/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che El [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta la qualificazione giuridica del fatto e la sua mancata assoluzione rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 25 febbraio 2025 dal Tribunale di Milano, con cui gli è stata applicata la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Milano il 16 dicembre 2024.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono evidentemente ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcuna criticità la qualificazione giuridica dei fatti, peraltro contestata in termini del tutto generici.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che El [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta la qualificazione giuridica del fatto e la sua mancata assoluzione rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 25 febbraio 2025 dal Tribunale di Milano, con cui gli è stata applicata la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Milano il 16 dicembre 2024. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono evidentemente ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcuna criticità la qualificazione giuridica dei fatti, peraltro contestata in termini del tutto generici. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 09673/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris