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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33707/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PIETRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Catania il 27/5/2014, la Corte di appello di Catania, ai fini qui di interesse, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 2 dell'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, e, con un secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia al riconoscimento della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile perché generico e fattuale.

4. Quanto al primo motivo, si osserva che, secondo quanto insindacabilmente accertato dai giudici di merito, presso l'abitazione dello Zappalà era custodito l'intero quantitativo di undici kg. di tabacchi lavorati esteri, e, su queste basi, la Corte d'appello ha coerentemente escluso la riqualificazione del fatto ai sensi del comma 2 dell'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, che prevede una pena più mite nel caso in cui il t.l.e. non sia superiore a dieci kg.

Per quanto, infatti, i due imputati si fossero ripartiti la paternità dei tabacchi in misura quasi paritetica (e comunque, per entrambi, inferiore ai 10 kg), tale circostanza non aveva trovato alcuna conferma, risultando peraltro inverosimile che [OSCURATO:PERSONA] non avesse trovato un posto adeguato ove occultare le sigarette, consideratone il modesto ingombro; e ribadendo, inoltre, che l'intero quantitativo era stato rinvenuto presso il ricorrente, così da doversi considerare la sua condotta come un fatto unitario e sostenuto dal dolo del reato.

5. In ordine, poi, al trattamento punitivo, si osserva che con i motivi di appello la difesa aveva unicamente richiesto il minimo della pena, e tale motivo è stato accolto dalla Corte di merito, la quale, previa applicazione delle già concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva, ha sensibilmente ridotto la misura della sanzione.

La stessa recidiva, peraltro, non aveva costituito motivo di gravame, non potendo, dunque, esser contestata per la prima volta in questa sede.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PIETRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Catania il 27/5/2014, la Corte di appello di Catania, ai fini qui di interesse, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 2 dell'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, e, con un secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia al riconoscimento della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico e fattuale. 4. Quanto al primo motivo, si osserva che, secondo quanto insindacabilmente accertato dai giudici di merito, presso l'abitazione dello Zappalà era custodito l'intero quantitativo di undici kg. di tabacchi lavorati esteri, e, su queste basi, la Corte d'appello ha coerentemente escluso la riqualificazione del fatto ai sensi del comma 2 dell'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, che prevede una pena più mite nel caso in cui il t.l.e. non sia superiore a dieci kg. Per quanto, infatti, i due imputati si fossero ripartiti la paternità dei tabacchi in misura quasi paritetica (e comunque, per entrambi, inferiore ai 10 kg), tale circostanza non aveva trovato alcuna conferma, risultando peraltro inverosimile che [OSCURATO:PERSONA] non avesse trovato un posto adeguato ove occultare le sigarette, consideratone il modesto ingombro; e ribadendo, inoltre, che l'intero quantitativo era stato rinvenuto presso il ricorrente, così da doversi considerare la sua condotta come un fatto unitario e sostenuto dal dolo del reato. 5. In ordine, poi, al trattamento punitivo, si osserva che con i motivi di appello la difesa aveva unicamente richiesto il minimo della pena, e tale motivo è stato accolto dalla Corte di merito, la quale, previa applicazione delle già concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva, ha sensibilmente ridotto la misura della sanzione. La stessa recidiva, peraltro, non aveva costituito motivo di gravame, non potendo, dunque, esser contestata per la prima volta in questa sede. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro
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