CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2018
Cassazione n. 21251/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso6369/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 247, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoSABRINA GRAFONE; -controricorrenti – nonché Ric. 2019n. 6369sez. S2 - ud. 30 /0 5 /202 3 [OSCURATO:PERSONA]; intimata - avverso la sentenza n. 1249/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 12/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. I germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio innanzi il Tribunale di Lucera la madre D’[OSCURATO:PERSONA] e le sorelle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirle dichiarare tenute, ai sensi dell’art. 2932 c.c., all’esecuzione specifica dell’obbligo di concludereil preliminare del 18.11.1999, con cui i genitori D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo deceduto ab intestato il 23.04.2005, gli avevano promesso in vendita un immobile in Lucera per il prezzo di lire 30.000.000, a fronte del quale avevano versato, all’atto della sottoscrizione, lire 28.000.000 a titolo di caparra confirmatoria, senza che poi fosse seguita la stipula del definitivo, vano essendosi rivelato il sollecito in tal senso rivolto alle coeredi. 2. Si costituivano in giudizio le convenute Losordo, le quali deducevano che la promessa di vendita del 18.11.1999 dissimulava in realtà una donazione in favore degli attori; deducevano, ancora, che la madre, alla data della stipula, versava in condizione di incapacità di intendere e volere; proponevano pertanto domanda riconvenzionale volta all’accertamento della natura simulata del preliminare e alla reintegrazione della loro quota di legittima in conseguenza della successione apertasi alla Ric. 2019n. 6369sez. S2 - ud. 30 /0 5 /202 3 morte del padre Domenico; domandavano, altresì, l’attribuzione della quota materna, oltre all’accertamento negativo del diritto degli attori di vedersi restituire le somme asseritamente versate a titolo di caparra, siccome mai incassate dai promittenti venditori. 3. Nelle more del giudizio veniva nominato un amministratore di sostegno alla D’Andrea, che proponeva domanda riconvenzionale volta all’annullamento della promessa di vendita per incapacità della disponente, nonché volta all’accertamento della simulazione del preliminare, con conseguente reintegrazione della quota di legittima ad essa spettante. 4. All’esito dell’istruzione probatoria, il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale di annullamento della promessa di vendita per incapacità naturale di D’[OSCURATO:PERSONA]; rigettava invece la domanda di simulazione, ritenendo provato l’effettivo pagamento della caparra confirmatoria mediante assegni circolari incassati dai promittenti venditori; accoglieva, per l’effetto, limitatamente alla quota di [OSCURATO:PERSONA], la domanda ex art.2932 c.c. e poneva a carico degli attori il pagamento del residuo prezzo dovuto, rigettando ogni altra domanda. 4. Sul gravame principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui seguiva quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1249/2018, confermava integralmente la pronuncia del Tribunale. La Corte distrettuale riteneva infatti provato l’avvenuto effettivo versamento della caparra confirmatoria da parte dei promissari acquirenti mediante la consegna di quattro assegni circolari all’ordine dei promittenti venditori, traendo elementi di prova dallo stesso preliminare, Ric. 2019n. 6369sez. S2 - ud. 30 /0 5 /202 3 stipulato per atto notarile, nel quale si dava atto della dazione dei titoli, nonché dalle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado, e in particolare da quelle rese dal notaio rogante, che aveva confermato la superiore circostanza; osservava, inoltre, che le copie di due assegni in atti, prodotte dai germani Losordo, risultavano in effetti all’ordine dei promittenti venditori, e non dei medesimi promissari acquirenti come sostenuto dalle appellanti. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure concludeva, pertanto, che era rimasta priva di riscontri la dedotta simulazione del preliminare, ritenuto che, a fronte della prova della consegna e dell’incasso degli assegni, le appellanti non avevano dato alcuna prova che il relativo importo era poi rientrato nella sfera patrimoniale dei promissari acquirenti. 5. Per la cassazione di detta decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta invece intimata. 6. In prossimità dell’adunanza i controricorrenti hanno depositato atto di costituzione di nuovo difensore, insistendo nelle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione dell’art. 345 c.p.c.: affermano che la Corte territoriale non avrebbe potuto porre a base della propria decisione le copie degli assegni, prodotte dagli appellanti solamente in secondo grado; affermano, ancora, che gli stessi attori avrebbero dedotto nella loro memoria istruttoria in primo Ric. 2019n. 6369sez. S2 - ud. 30 /0 5 /202 3 grado che gli assegni circolari consegnati in sede di stipula erano all’ordine dei promissari acquirenti, non dei promittenti venditori, cosicché il giudice di merito non avrebbe potuto trarre elementi di convincimento né dal contenuto del contratto preliminare, né dalle deposizioni testimoniali, che sarebbero state inattendibili. 1.1. La censura è inammissibile sotto tutti i profili in cui è articolata. 1.2. Le ricorrenti sostengono che le copie dei due assegni circolari in atti sarebbero state prodotte dai fratelli Losordo solamente in secondo grado, e dunque non avrebbero potuto essere utilizzate da parte della Corte d’Appello: la prova di tale circostanza risiederebbe nell’affermazione, contenuta sia nella comparsa di risposta in appello dei Losordo, sia nella sentenza impugnata, che le copie in questione risultano “allegate al fascicolo di parte appellata”. 1.3. Si deve innanzitutto osservare, in proposito, che l’espressione utilizzata dalla Corte territoriale, sopra riportata, non è per sé sufficiente a comprovare la produzione dei suddetti documenti solamente in sede di gravame: come del resto emerge dall’esame degli atti, cui questa Corte ha accesso in ragione dell’error in procedendo denunciato, le copie degli assegni risultano in realtà contenute nell’indice delle produzioni documentali del fascicolo di parte di primo grado degli attori, che è poi confluito nel relativo fascicolo di secondo grado. Non risulta peraltro che le ricorrenti abbiano eccepito o contestato alcunché nelle precedenti fasi di merito circa la produzione documentale in commento. Ric. 2019n. 6369sez. S2 - ud. 30 /0 5 /202 3 1.4. Ciò premesso, occorre inoltre rilevare che le censure dedotte dalle Losordo, siccome basate sulla lamentata inammissibilità di nuovi documenti asseritamente prodotti in appello dai fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA], già vittoriosi in primo grado, non sono comunque sufficienti a confutare le ragioni poste alla base della decisione di merito, che ha respinto per difetto di prova l’azione di simulazione esperita in via riconvenzionale dalle convenute. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto provata l’effettiva dazione di quattro assegni circolari, e il loro incasso da parte dei promittenti venditori, per il complessivo importo di lire 28.000.000 (laddove nel ricorso si discute della produzione delle copie di soli due assegni da 7.000.000 di lire ciascuno), sulla scorta, tra l’altro, delle risultanze del contratto preliminare, stipulato per atto pubblico, nel quale si dava atto della consegna dei titoli, espressamente descritti come “emessi all’ordine dei promittenti venditori”; della testimonianza del notaio rogante, il quale aveva appunto confermato che i promissari acquirenti avevano versato la caparra confirmatoria tramite assegni circolari intestati ai promittenti venditori, consegnati al momento della stipula, nonché dalle testimonianze degli altri testi escussi durante l’istruzione probatoria, che avevano del pari confermato la consegna degli assegni. 1.5. La Corte distrettuale, nel confermare il convincimento del primo giudicea fronte delle complessive emergenze istruttorie come sopra delineate, ha ritenuto provato, con apprezzamento in fatto incensurabile nella presente sede di legittimità, che la caparra confirmatoria era stata effettivamente incassata dai Ric. 2019n. 6369sez. S2 - ud. 30 /0 5 /202 3 promittenti venditori, e che pertanto l’azione di simulazione non avrebbe potuto essere accolta in assenza di prova (e prima ancora di deduzione) da parte delle convenute della restituzione delle somme ai promissari acquirenti. Questa, in particolare, la motivazione resa dalla Corte d’Appello: «a fronte del quadro probatorio acquisito agli atti, attraverso le predette deposizioni, da cui emerge in maniera chiara che gli assegni furono consegnati ai promittenti venditori e da questi incassati, sarebbe stato onere delle appellanti dimostrare il contrario e cioè che, in realtà, l’importo di cui agli assegni circolari era “rientrato” nella sfera patrimoniale dei promissari acquirenti in tal modo confermando la natura simulata del preliminare di vendita. Tale prova, tuttavia, non risulta fornita e, pertanto, la simulazione del preliminare resta esclusivamente una allegazione di parte, priva di adeguato riscontro, così come correttamente ritenuto dal primo Giudice» (cfr. pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata). 1.6. Le mere copie dei due assegni, che le ricorrenti asseriscono prodotte solamente in grado di appello, non hanno dunque influito con portata decisiva sull’esito della lite, sia perché il convincimento del giudice di merito si è formato sulla concorrenza di plurimi elementi istruttori, ritenuti tutti convergenti nel senso dell’effettivo pagamento della caparra confirmatoria, sia perché (e soprattutto perché) la domanda di simulazione è stata respinta in primo e in secondo grado per difetto di prova da parte delle originarie convenute, attrici in via riconvenzionale, sulle quali gravava l’onere probatorio dei relativi presupposti. Ric. 2019n. 6369sez. S2 - ud. 30 /0 5 /202 3 1.7. L’inammissibilità del motivo di ricorso risulta dunque confermata anche in base al principio di diritto - consolidato nella giurisprudenza di questa Corte - secondo cui i vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione di un concreto pregiudizio subito in dipendenza del denunciato "error in procedendo" (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 02/02/2018, Rv. 646877; in senso conforme, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28229 del 27/11/2017, Rv. 646319; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014, Rv. 632279), laddove nel caso di specie si deduce l’inammissibilità di documenti asseritamente prodotti in secondo grado che mancano di decisività (tanto è vero che la Corte d’Appello ha confermato la decisione del primo giudice, il quale secondo le ricorrenti si era pronunciato senza esaminare i suddetti documenti), né si tiene conto che l’azione di simulazione proposta è stata comunque respinta per difetto di prova. 1.8. Le ricorrenti deducono, infine, che dalla corretta valutazione degli elementi istruttori acquisiti (contratto preliminare e deposizioni testimoniali) il Tribunale e la Corte d’Appello non avrebbero potuto trarre il convincimento dell’avvenuto, effettivo, pagamento della caparra confirmatoria: in particolare, deducono che le dichiarazioni rese dai testi, che avevano confermato la dazione di assegni circolari intestati ai promittenti venditori, sarebbero state inattendibili. Sul punto, il motivo di ricorso si limita alla mera riproposizione delle doglianze Ric. 2019n. 6369sez. S2 - ud. 30 /0 5 /202 3 già articolate in sede di gravame, e si risolve nella prospettazione di questioni di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite; profili del giudizio, questi, incensurabili in sede di legittimità, ritenuto che “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata“ (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812). 2. In conclusione, il ricorso deve essere disatteso. 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2019n. 6369sez. S2 - ud. 30 /0 5 /202 3 versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5300,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente d