Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27765/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tribunale di Lecce ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro diciottomila di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; ha poi disposto la confisca e lo distruzione dello stupefacente nonché di quant'altro in sequestro e ha disposto la restituzione del motociclo e del danaro sequestrati.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suin- dicata sentenza, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa valutazione in ordine alla sussistenza di una causa di proscioglimento.

2.2. Violazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione alla confisca dei telefonini in sequestro.

3. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggia- mento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qua- lificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza impugnata è totalmente priva di apparato argomentativo in relazione alla confisca dei cinque telefonini in sequestro.

Nel dispositivo di sentenza sono state disposte la "confisca e distruzione di quanto altro in sequestro".

Tale dizione, pertanto, si riferisce anche ai telefonini in relazione ai quali sono state implicitamente disposte la confisca e la distruzione.La Corte di merito non ha neanche motivato implicitamente sulle ragioni della confisca né può farsi riferimento alle argomentazioni riguardanti altri beni seque- strati.

Infatti, il motociclo adoperato dall'imputato e il danaro (euro centocinquanta) sono stati dissequestrati, mentre la confisca e la distruzione dello stupefacente sono state disposte in base alla specifica disposizione di cui all'art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990, la quale sicuramente non concerne la tipologia dei beni de quo.

5. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla confisca dei telefonini in sequestro, che va eliminata.

Essi, pertanto, vanno immediatamente restituiti all'avente diritto.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione rela- tiva alla confisca dei telefonini in sequestro, che elimina, disponendone la restituzione in sequestro all'avente diritto.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tribunale di Lecce ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro diciottomila di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; ha poi disposto la confisca e lo distruzione dello stupefacente nonché di quant'altro in sequestro e ha disposto la restituzione del motociclo e del danaro sequestrati. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suin- dicata sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa valutazione in ordine alla sussistenza di una causa di proscioglimento. 2.2. Violazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione alla confisca dei telefonini in sequestro. 3. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggia- mento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qua- lificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 4. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata è totalmente priva di apparato argomentativo in relazione alla confisca dei cinque telefonini in sequestro. Nel dispositivo di sentenza sono state disposte la "confisca e distruzione di quanto altro in sequestro". Tale dizione, pertanto, si riferisce anche ai telefonini in relazione ai quali sono state implicitamente disposte la confisca e la distruzione.La Corte di merito non ha neanche motivato implicitamente sulle ragioni della confisca né può farsi riferimento alle argomentazioni riguardanti altri beni seque- strati. Infatti, il motociclo adoperato dall'imputato e il danaro (euro centocinquanta) sono stati dissequestrati, mentre la confisca e la distruzione dello stupefacente sono state disposte in base alla specifica disposizione di cui all'art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990, la quale sicuramente non concerne la tipologia dei beni de quo. 5. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla confisca dei telefonini in sequestro, che va eliminata. Essi, pertanto, vanno immediatamente restituiti all'avente diritto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione rela- tiva alla confisca dei telefonini in sequestro, che elimina, disponendone la restituzione in sequestro all'avente diritto. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 27765/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris