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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30879/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 6724-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4306/13/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata 1'11/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con unico atto, ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza, di cui all'epigrafe, della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ha rigettato i loro appelli avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecco che, dopo averli riuniti, aveva solo parzialmente accolto i loro ricorsi avverso gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di ciascuno di loro dall'Agenzia delle entrate, relativamente agli anni d'imposta 2008 e 2009, in materia di Irpef, Iva ed Irap.

La sentenza d'appello qui impugnata è stata resa dalla CTR quale giudice del rinvio, dopo che questa Corte, con l'ordinanza n. 22227 del 22 settembre 2017, accogliendo il ricorso erariale, aveva cassato con rinvio la precedente sentenza del medesimo giudice d'appello, che aveva invece accolto l'appello dei contribuenti, dichiarando la nullità assoluta degli accertamenti controversi per difetto di sottoscrizione da parte di funzionario legittimato.

Si è costituita con controricorso l'Amministrazione.

Ric. 2020 n. 06724 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -2- La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

I ricorrenti hanno prodotto memoria.

Considerato che:

1. Preliminarmente, deve rilevarsi che l'Agenzia controricorrente eccepisce la tardività, e quindi l'inammissibilità, del ricorso dei contribuenti, notificatole a mani ìl 10 febbraio 2020.

Assume infatti l'Ufficio che il termine semestrale di cui all'art.327 cod. proc. civ., decorrente dalla data di deposito (11 ottobre 2018) della sentenza d'appello, applicando la sospensione di nove mesi di cui all'art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sarebbe scaduto sabato 11 gennaio 2020, con proroga ulteriore ex lege al successivo lunedì 13 gennaio 2020, quindi prima della notifica del ricorso per cui si procede.

L'eccezione è fondata.

Infatti, non essendo stata dedotta l'avvenuta notifica della sentenza impugnata, deve applicarsi il termine "lungo" - ratione temporís semestrale- a far data dalla pubblicazione delle sentenze delle Commissioni tributarie, di cui agli artt. 38, comma 3 e 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 327,primo comma, cod. proc. civ., in tema di decadenza dall'impugnazione.

La sentenza impugnata è stata depositata 1 111 ottobre 2018.

Muovendo quindi da tali dati, deve innanzitutto individuarsi la data di scadenza del termine semestrale d'impugnazione, per verificare se essa si collochi all'intero del periodo considerato dall' art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018.

Ric. 2020 n. 06724 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -3- Il dies ad quem dell'originario termine semestrale, da computare ex nominatione dierum ai sensi dell'art. 155, secondo comma, cod. proc. civ., dal deposito (1'11 ottobre 2018) della sentenza impugnata era quindi l'11 aprile 2019.

Così individuata, la data dell'originaria scadenza del termine "lungo" ricadeva dunque nel periodo compreso tra il 24 aprile 2018 ed il 31 luglio 2019, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 6, comma 11, di. n. 119 del 2018, lo stesso termine è stato ope legis sospeso per nove mesi, come dedotto dalla stessa controricorrente.

Pertanto, alla data della scadenza naturale, come sopra determinata, del termine d'impugnazione vanno dunque aggiunti, sempre ex nominatione dierum, nove mesi, con conseguente proroga del termine sino a sabato 11 gennaio 2020 e quindi, ex art. 155, comma 5, cod. proc. civ., a lunedì 13 gennaio 2020.

Come deduce la controricorrente, nel caso di specie la scadenza del termine originario semestrale di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. non deve essere tuttavia ulteriormente prorogata anche ai sensi dell'art. 1, comma 1, primo periodo, legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella versione applicabile ratione temporis, secondo cui « Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 0 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.».

Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, sia pur con riferimento ad altre fattispecie legali di sospensione speciale dei termini processuali in materia tributarìa, « In tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, di. n. 98 del 2011, conv. in I. n. 111 del 2011, il periodo di Ric. 2020 n. 06724 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -4- sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre 2011), essendo quest'ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale.

Se, per effetto di quest'ultima sospensione, il termine effettivo d'impugnazione dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere ulteriormente spostata secondo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale.» (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020).

Anche nel caso sub iudice, infatti, «il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass.11/03/2010, n. 5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876)» (Cass.29/05/2020, n. 10252, cit., in motivazione).

Pertanto, una volta verificato che al termine si applicava comunque la sospensione ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, l'eventuale parziale coincidenza tra l'arco temporale di nove mesi di quest'ultima ed il periodo feriale 2019 non comporta la proroga del termine di ulteriori 31 giorni, in aggiunta ai nove mesi dettati dalla norma speciale.

Tanto premesso, il termine per proporre appellare la sentenza di primo grado è scaduto quindi il 13 gennaio 2020.

Pertanto, è effettivamente tardivo il ricorso per cassazione dei contribuenti, che risulta non solo consegnato all'Agenzia il 10 febbraio 2020, ma anche sottoscritto e datato in tale data, Ric. 2020 n. 06724 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -5- previo rilascio in calce della procura speciale al difensore dei ricorrenti il 6 febbraio 2020, per cui non si ne può neppure ipotizzare la consegna dell'impugnazione all'Ufficiale giudiziario per la notifica entro la precedente scadenza del 13 gennaio 2020.

Ed infatti, nella memoria, gli stessi ricorrenti collocano, ai fini della scadenza del termine per impugnare, il perfezionamento della notifica del loro ricorso alla predetta data del 10 febbraio 2020.

La tardività del ricorso, e la conseguente inammissibilità dello stesso, precludono l'esame di ogni ulteriore questione. 2.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 , se dovuto.

Così deciso in Roma, in data 7 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 6724-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4306/13/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata 1'11/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con unico atto, ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza, di cui all'epigrafe, della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ha rigettato i loro appelli avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecco che, dopo averli riuniti, aveva solo parzialmente accolto i loro ricorsi avverso gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di ciascuno di loro dall'Agenzia delle entrate, relativamente agli anni d'imposta 2008 e 2009, in materia di Irpef, Iva ed Irap. La sentenza d'appello qui impugnata è stata resa dalla CTR quale giudice del rinvio, dopo che questa Corte, con l'ordinanza n. 22227 del 22 settembre 2017, accogliendo il ricorso erariale, aveva cassato con rinvio la precedente sentenza del medesimo giudice d'appello, che aveva invece accolto l'appello dei contribuenti, dichiarando la nullità assoluta degli accertamenti controversi per difetto di sottoscrizione da parte di funzionario legittimato. Si è costituita con controricorso l'Amministrazione. Ric. 2020 n. 06724 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. I ricorrenti hanno prodotto memoria. Considerato che: 1. Preliminarmente, deve rilevarsi che l'Agenzia controricorrente eccepisce la tardività, e quindi l'inammissibilità, del ricorso dei contribuenti, notificatole a mani ìl 10 febbraio 2020. Assume infatti l'Ufficio che il termine semestrale di cui all'art.327 cod. proc. civ., decorrente dalla data di deposito (11 ottobre 2018) della sentenza d'appello, applicando la sospensione di nove mesi di cui all'art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sarebbe scaduto sabato 11 gennaio 2020, con proroga ulteriore ex lege al successivo lunedì 13 gennaio 2020, quindi prima della notifica del ricorso per cui si procede. L'eccezione è fondata. Infatti, non essendo stata dedotta l'avvenuta notifica della sentenza impugnata, deve applicarsi il termine "lungo" - ratione temporís semestrale- a far data dalla pubblicazione delle sentenze delle Commissioni tributarie, di cui agli artt. 38, comma 3 e 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 327,primo comma, cod. proc. civ., in tema di decadenza dall'impugnazione. La sentenza impugnata è stata depositata 1 111 ottobre 2018. Muovendo quindi da tali dati, deve innanzitutto individuarsi la data di scadenza del termine semestrale d'impugnazione, per verificare se essa si collochi all'intero del periodo considerato dall' art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018. Ric. 2020 n. 06724 sez. MT - ud. 07-07-2021 -3- Il dies ad quem dell'originario termine semestrale, da computare ex nominatione dierum ai sensi dell'art. 155, secondo comma, cod. proc. civ., dal deposito (1'11 ottobre 2018) della sentenza impugnata era quindi l'11 aprile 2019. Così individuata, la data dell'originaria scadenza del termine "lungo" ricadeva dunque nel periodo compreso tra il 24 aprile 2018 ed il 31 luglio 2019, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 6, comma 11, di. n. 119 del 2018, lo stesso termine è stato ope legis sospeso per nove mesi, come dedotto dalla stessa controricorrente. Pertanto, alla data della scadenza naturale, come sopra determinata, del termine d'impugnazione vanno dunque aggiunti, sempre ex nominatione dierum, nove mesi, con conseguente proroga del termine sino a sabato 11 gennaio 2020 e quindi, ex art. 155, comma 5, cod. proc. civ., a lunedì 13 gennaio 2020. Come deduce la controricorrente, nel caso di specie la scadenza del termine originario semestrale di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. non deve essere tuttavia ulteriormente prorogata anche ai sensi dell'art. 1, comma 1, primo periodo, legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella versione applicabile ratione temporis, secondo cui « Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 0 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.». Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, sia pur con riferimento ad altre fattispecie legali di sospensione speciale dei termini processuali in materia tributarìa, « In tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, di. n. 98 del 2011, conv. in I. n. 111 del 2011, il periodo di Ric. 2020 n. 06724 sez. MT - ud. 07-07-2021 -4- sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre 2011), essendo quest'ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale. Se, per effetto di quest'ultima sospensione, il termine effettivo d'impugnazione dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere ulteriormente spostata secondo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale.» (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020). Anche nel caso sub iudice, infatti, «il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass.11/03/2010, n. 5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876)» (Cass.29/05/2020, n. 10252, cit., in motivazione). Pertanto, una volta verificato che al termine si applicava comunque la sospensione ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, l'eventuale parziale coincidenza tra l'arco temporale di nove mesi di quest'ultima ed il periodo feriale 2019 non comporta la proroga del termine di ulteriori 31 giorni, in aggiunta ai nove mesi dettati dalla norma speciale. Tanto premesso, il termine per proporre appellare la sentenza di primo grado è scaduto quindi il 13 gennaio 2020. Pertanto, è effettivamente tardivo il ricorso per cassazione dei contribuenti, che risulta non solo consegnato all'Agenzia il 10 febbraio 2020, ma anche sottoscritto e datato in tale data, Ric. 2020 n. 06724 sez. MT - ud. 07-07-2021 -5- previo rilascio in calce della procura speciale al difensore dei ricorrenti il 6 febbraio 2020, per cui non si ne può neppure ipotizzare la consegna dell'impugnazione all'Ufficiale giudiziario per la notifica entro la precedente scadenza del 13 gennaio 2020. Ed infatti, nella memoria, gli stessi ricorrenti collocano, ai fini della scadenza del termine per impugnare, il perfezionamento della notifica del loro ricorso alla predetta data del 10 febbraio 2020. La tardività del ricorso, e la conseguente inammissibilità dello stesso, precludono l'esame di ogni ulteriore questione. 2.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 , se dovuto. Così deciso in Roma, in data 7 lugli
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