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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2020

Cassazione n. 30725/2025

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19090-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 291 /2020 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail 20/2/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 28/10/2025; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di Palermo, con sentenza dell’8/2/2017, ha parzialmente accolto la domanda proposta dal Comune di Carini nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed ha, per l’effetto, condannato la società Ric. 2020n.19090 - Sez. 1 – CC del 2 8 ottobre 20 2 5 convenutaal pagamento, in favore dell’attore, della complessiva somma di €. 757.103,91, oltre interessi e spese di giudizio , a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali conseguenti all’inesatto adempimento da parte di quest’ultima alle obbligazioni derivanti dal contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani negli anni 2008- 2009 e 2010.

1.2. Il Comune di Carini ha proposto appelloavverso tale sentenza.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non si è costituita in giudizio.

1.4. Il processo , interrotto a seguito dell ’ intervenuto fallimento della società appellata, è stato ritualmente riassunto.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione si è costituito in giudizio deducendo l’inammissibilità dell’appello e la sua infondatezzanel merito.

1.6. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Carini.

1.7. La corte, in particolare, dopo aver affermato la tempestività dell’appello proposto dal Comune, ha, per quanto ancora importa, ritenuto che : - il danno lamentato dall’appellantein conseguenza dell ’ inadempimento contrattuale commesso dalla società poi fallita erastato “ accertato non solo nella sua esistenza ontologica, ma anche nel suo preciso ammontare”; - il Fallimento appellato doveva essere , di conseguenza, condannatoal pagamento, in favore del Comune, della somma di €. 1.806.185,15, a titolo di danno patrimoniale, e della somma di €. 90.309,25, a tit o lo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo.

Ric. 2020n.19090 - Sez. 1 – CC del 2 8 ottobre 20 2 5

1.8. La corte d ’ appello , infine , ha condannato il Fallimento al pagamento delle spese del giudizi o, che ha liquidato, per ilprimo grado, nella somma di €. 20.200,00 e, per ilsecondo grado, nella somma di €. 18.084,00, oltre accessori.

1.9. Il FallimentoServizi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con ricorso notificato il 27/6/2020, ha chiesto, per seimotivi, la cassazione della sentenza, documentandone la notificazionein data 27/2/2020.

1.10. Il Comune di Cariniha resistito con controricors o .

1.11. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha condannato ilFallimento della società convenuta al pagamento in favore del Comune appellante della somma di €. 1.806.185,15, a titolo di danno patrimoniale, e della somma di €. 90.309,25, a titolo di danno non patrimoniale, senza, tuttavia, considerare che, come emerge dalle conclusioni esposte nell’atto d’appello e riprodotte nell’atto di riassunzione, il Comune aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al dedotto inadempimento contrattuale esclusivamente nei confronti della società convenutae non anche della c uratela del fallimento successivamente dichiarato a carico della stessa.

2.2. Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24, 52 e 93 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha condannato il Fallimento della società convenuta al pagamento in favore del Comune appellante della somma di €.

Ric. 2020n.19090 - Sez. 1 – CC del 2 8 ottobre 20 2 5 1.806.185,15, a titolo di danno patrimoniale, e della somma di €. 90.309,25, a titolo di danno non patrimoniale, omettendo, per contro, diconsiderare che: - i creditori, a seguito del fallimento aperto ai danni dei debitore, al fine di rendere le loro pretese opponibili alla massa e di potersi soddisfare sull’attivo nel rispetto delle prelazioni di legge, devono presentare istanza di ammissione al passivo nelle forme di cui all’art. 93 l.fall.; - i processi pendenti in danno dell’imprenditore non possono, di conseguenza, proseguire dopo la dichiarazione di fallimento di quest’ultimo e devono necessariamente arrestarsi onde prevenire il rischio che al termine degli stessi si possa giungere a decisioni contrastanti con gli esiti del procedimento di verifica dei crediti; -l ’ improcedibilità dell ’ azione di condanna instaurata in sede ordinaria contro l’imprenditore successivamente fallito è, peraltro, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è quindi condizionata a una specifica eccezione della parte interessata;- ove il giudice pronunci comunque una condanna nei confronti del Fallimento, il vizio della sentenza può essere fatto valere attraverso gli ordinari mezzi di gravame ai sensi dell’art. 161 c.p.c.;- il Comune, se voleva rendere opponibile il proprio credito nei confronti degli altri creditori e della procedura fallimentare e così partecipare alla distribuzione del ricavato della liquidazione, doveva, dunque, preliminarmente ottenere l’ammissione allo stato passivo del fallimento, se del caso coltivando l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto; -il Comune, al contrario, è stato definitivamente escluso dallo stato passivo del fallimento , non avendo impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo che aveva integralmente respinto la sua domanda di ammissione; -la corte d’appello non poteva, dunque, sovvertire l’irrevocabile statuizione del giudice fallimentare,condannando la curatela a pagare somme che non Ric. 2020n.19090 - Sez. 1 – CC del 2 8 ottobre 20 2 5 erano state ammesse al concorso; - la pronuncia di rigetto adottata dal giudice delegato all’esito de l procedimento di verifica, pur spiegando effetti ai soli fini del concorso, produce, infatti, tra le parti del giudizio (e cioè il Comune e la curatela fallimentare), un grado di stabilità assimilabile al giudicato, che impedisce, quindi, l’ammissibilità di ogni pretesa nei confronti della massa passiva.

2.3. Con il terzo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 170, comma 1°, 327, comma 1°, e 330, comma 1°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la tempestività dell’appelloproposto dal Comune.

2.4. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo e del terzo.

2.5. L’art. 52, comma 2°, l.fall. stabilisceche, in caso di fallimento del debitore, il giudizio di verificazione dello stato passivo, fatti salvi i casi previsti dalla legge, è l’unico strumento processuale utilizzabile per ottenere l’accertamento, con effetti opponibili alla procedura fallimentare, del diritto di credito asseritamente maturato nei confronti di quest’ultimo.

2.6. Il soggetto (che assume di essere) titolare di un diritto di credito nei confronti del fallito, quindi, se intende farlo valere nei confronti del curatore (nel senso che intende partecipare ai riparti fallimentare), ha l’onere di far valere la propria pretesa nelle forme, tendenzialmente esclusive, del giudizio di verificazione, così come previste e disciplinate dagli artt. 93 ss. l.fall.: nel senso che, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, tali forme processuali escludono, almeno con effetto nei confronti della procedura, ogni altra possibile Ric. 2020n.19090 - Sez. 1 – CC del 2 8 ottobre 20 2 5 forma di accertamento giudiziale del diritto di credito vantato verso il fallito.

2.7. Ciò significa che, se la pretesa creditoria è azionata in sede ordinaria (o perché, come nel caso in esame,pendeva un giudizio ordinario contro il fallito che, dopo la sua interruzione ai sensi dell’art. 43 l.fall., viene proseguito nei confronti del curatore, o perché la domanda di accertamento di tale credito è proposta direttamente contro il curatore in sede ordinaria, se del caso per ottenere la sua condanna al relativo pagamento), la domanda proposta, in difetto di una corretta identificazione non semplicemente del giudice innanzi al quale agire ma, più radicalmente, del procedimento stesso con il quale far valere la pretesa azionata nei confronti della procedura, è (rispettivamente) improcedibile ovvero inammissibile: e come tale dev’essere dichiarata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, compreso il giudizio di cassazione ( cfr. Cass. n. 9623 del 2010; Cass. n. 17839 del 2005; Cass. n. 24156 del 2018; Cass. n. 9461 del 2020; Cass. n. 11021 del 2023, in motiv.; Cass. n. 10421 del 2024; Cass. n. 31024 del 2024, in motiv.).

2.8. La domanda di condanna al risarcimento dei danni che il Comune aveva proposto nei confronti della società poi fallita in ragione dell’inadempimento contrattuale asseritamente commesso da quest’ultima, in quanto (come detto) assoggettata, ai sensi dell’art. 52, comma 2°, l.fall., al giudizio di verificazione di cui agli artt. 93 e ss. l.fall. ed alle sue forme, come visto, esclusive (nel senso che, almeno in via tendenziale, escludono ogni altro possibile accertamento giudiziale del credito con effetti verso la massa), è senz’altro diventata, in conseguenza del sopravvenuto fallimento della parte convenuta (ed appellata), improcedibile.

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2.9. La corte d’appello, lì dove ha omesso di dichiarare l’improcedibilità di tale domanda, è, pertanto, incorsa nel denunciato errore di diritto.

2.10. Né, del resto, può trovare applicazione, come ha dedotto il Comune,la norma prevista dall’art. 96, comma 2°, n. 3, l.fall.

2.11. Non v’è dubbio, invero, che, in forza di tale norma, ove ilcredito azionato con la domanda d’ammissione al passivo risulti, anche solo in parte, accertato con sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento ma,in quel momento (in ragione della pendenza del relativo termine ovvero per l’impugnazione della stessa da parte del creditore e/o del debitore poi fallito), non ancora passata in giudicato, il giudice delegato lo ammette al passivo con riserva dell’impugnazione, che è sciolta all’inutile scadenza del termine per l’impugnazione ovvero all’esito del relativo giudizio, proseguito dal curatore o nei confronti dello stesso.

2.12. Si configura, dunque, un ’ eccezione alla regola dell’esclusività del giudizio di verificazione poiché, in definitiva, l’accertamento (dell’an e/o del quantum ) del credito è rimesso al giudizio di impugnazione dellasentenza pronunciata prima del fallimento ed al rito cui tale giudizioè assoggettato.

2.13. Il definitivo accertamento dell’an e/o del quantum del credito azionatoè, infatti, rimesso alla sentenza resa all’esito del giudizio d’impugnazione, la quale, di conseguenza, spiega , eccezionalmente,la sua efficacia nei confronti del Fallimento pur se pronunciata dal giudice ordinario (e tanto nel caso in cui, rigettando le impugnazioni proposte, abbia confermato la sentenza pronunciata prima del fallimento, quanto nel caso in cui, accogliendole, l’abbia, viceversa, in tutto o in parte riformata).

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2.14. La riserva del giudizio di impugnazione comporta , infatti, a norma dell ’ art. 113 - bis l.fall . , che: - se si verifica l’evento dedotto in riserva (come il passaggio in giudicato della sentenza extrafallimentare che ha accertato in via definitiva la sussistenza del credito e la relativa misura), il giudice delegato modifica lo stato passivo, disponendo che il credito debba intendersi definitivamente ammesso ed attribuendo al relativo titolare in via definitiva le somme accantonate; -viceversa, ove l’evento dedotto in condizione non si verifica ed è certo che non potrà verificarsi (ad es., con il passaggio in giudicato della sentenza extrafallimentare che ha escluso in via definitiva il credito), il giudice delegato esclude in via definitiva il credito dallo stato passivo e svincola le somme accantonate per altre ripartizioni.

2.15. L’ammissione con riserva, peraltro,presuppone che il curatore contesti l’esistenza del credito e/o la sua quantificazione (ovvero condivida la contestazione già proposta sul punto dalla società poi fallita), proponendo, appunto, l’impugnazione avverso la sentenza o proseguendo l’impugnazione già proposta: ma, prima ancora, richiede che il (presunto) creditore abbia proposto la domanda d’ammissione al passivo del credito già azionato ed accertato in sede ordinaria con la sentenza non definitiva ed abbia , pe r tale via, ottenuto l’accoglimento della stessa con l’ammissione al passivo, sia pure con riservadel giudizio d’impugnazione, della pretesa azionata.

2.16. Nel caso (come quello in esame) in cui il credito (verso il fallito) è stato accertato con sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento ma, in quel momento (in ragione della pendenza del relativo termine ovvero per l’impugnazione della stessa da parte del creditore e/o del debitore poi fallito), non ancora passata in giudicato, la Ric. 2020n.19090 - Sez. 1 – CC del 2 8 ottobre 20 2 5 pendenza del giudizio d’appello avverso tale sentenza ed avente ad oggetto il definitivo accertamento , nei confronti del Fallimento,di tale credito non esonera, infatti, il creditore dal richiederne l’insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, con riserva dell’esito del giudizio d ’ impugnazione, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d’insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell’onere in capo al curatore (cfr. Cass. n. 24806 del 2024).

2.17. Nel caso in esame, al contrario, come senza contestazioni è stato affermato dal Fallimento, la domanda d’ammissione al passivo proposta dal Comune è stata rigettata dal giudice delegato e tale decreto non è stato opposto.

2.18. E neppure, infine, può affermarsi, come ha dedotto il Comune, che il Fallimento, costituendosi nel giudizio d’appello, non aveva espressamente eccepito, nella relativa comparsa di risposta, l ’ improcedibilità della domanda di accertamento del credito innanzi al giudice ordinario e che, di conseguenza, “ il silenzio dell’appellata in ordine a quel profilo preliminare in rito, ha comportato una implicita acquiescenza alla prosecuzione del gravame innanzi al Giudice ordinario al quale, per l’appunto, ha chiesto una decisione di merito”.

2.19. Il principio per cuil ’ accertamen to d i un credito nei confronti del Fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. e che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, dev’esserne dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, del giudizio l’inammissibilità o l’improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, soffre il solo limite del Ric. 2020n.19090 - Sez. 1 – CC del 2 8 ottobre 20 2 5 giudicato interno, il quale, tuttavia, si forma (a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame) esclusivamente nel caso in cui la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento e la nullità derivante da talevizio procedimentale (a differenza di quanto è accaduto, attraverso il ricorso per cassazione, nel caso in esame) non sia stata dedotta, come prevede l’art. 161, comma 1°, c.p.c.,come mezzo di gravame avverso la sentenza che (come, appunto, quella impugnata) abbia egualmente deciso sulla domanda (cfr. Cass. n. 24156 del 2018).

2.20. D’altra parte, è vero che, oveil giudice abbia deciso la controversia nel merito omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d ’ ufficio, la parte che abbia interesse a far valere tale vizio ha l’ oner e di proporre, nel gradosuccessivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo digravame ai sensi dell’ art. 161, comma 1°, c.p.c., rimanendo, dunque,precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il p otere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio(salvo il caso in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata).

2.21. È anche vero, tuttavia, che a tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi (come la Corte di cassazione) di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali che sono rilevabili “ in ogni stato e grado” del giudizio(cfr. Cass.

SU n. 24172 del 2025): a partire, appunto, da quello conseguente alla violazione del principio Ric. 2020n.19090 - Sez. 1 – CC del 2 8 ottobre 20 2 5 previsto dall’art. 52, comma 2°, l.fall., secondo cui, salvi i soli casi previsti dalla legge, l’accertamento giudiziale dei crediti verso il fallito è opponibil e alla massa solo se operato nelle forme, previste dagli artt. 93 ss. l.fall., del giudizio di verificazione dello stato passivo.

2.22. Il quarto motivo (che attiene alla sussistenza del credito accertato dalla corte d’appelloe alla sua quantificazione), al pari del quinto (che riguarda gli interessi ammessi allo stato passivo) e del sesto (che riguarda le spese del giudizio), sono assorbiti.

La sentenza impugnata dev’essere, dunque, cassata (e, poiché il giudizio non poteva essere proseguito) senza rinvio.

Le spese del giudizio, al pari di quelle dei gradi precedenti, seguono la soccombenza del Comune e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, senza rinvio; condanna il Comune controricorrente a rimborsare al Fallimento le spese del giudizio, che liquida in €. 15.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19090-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 291 /2020 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail 20/2/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 28/10/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Palermo, con sentenza dell’8/2/2017, ha parzialmente accolto la domanda proposta dal Comune di Carini nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed ha, per l’effetto, condannato la società Ric. 2020n.19090 - Sez. 1 – CC del 2 8 ottobre 20 2 5 convenutaal pagamento, in favore dell’attore, della complessiva somma di €. 757.103,91, oltre interessi e spese di giudizio , a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali conseguenti all’inesatto adempimento da parte di quest’ultima alle obbligazioni derivanti dal contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani negli anni 2008- 2009 e 2010. 1.2. Il Comune di Carini ha proposto appelloavverso tale sentenza. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non si è costituita in giudizio. 1.4. Il processo , interrotto a seguito dell ’ intervenuto fallimento della società appellata, è stato ritualmente riassunto. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione si è costituito in giudizio deducendo l’inammissibilità dell’appello e la sua infondatezzanel merito. 1.6. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Carini. 1.7. La corte, in particolare, dopo aver affermato la tempestività dell’appello proposto dal Comune, ha, per quanto ancora importa, ritenuto che : - il danno lamentato dall’appellantein conseguenza dell ’ inadempimento contrattuale commesso dalla società poi fallita erastato “ accertato non solo nella sua esistenza ontologica, ma anche nel suo preciso ammontare”; - il Fallimento appellato doveva essere , di conseguenza, condannatoal pagamento, in favore del Comune, della somma di €. 1.806.185,15, a titolo di danno patrimoniale, e della somma di €. 90.309,25, a tit o lo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo. Ric. 2020n.19090 - Sez. 1 – CC del 2 8 ottobre 20 2 5 1.8. La corte d ’ appello , infine , ha condannato il Fallimento al pagamento delle spese del giudizi o, che ha liquidato, per ilprimo grado, nella somma di €. 20.200,00 e, per ilsecondo grado, nella somma di €. 18.084,00, oltre accessori. 1.9. Il FallimentoServizi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con ricorso notificato il 27/6/2020, ha chiesto, per seimotivi, la cassazione della sentenza, documentandone la notificazionein data 27/2/2020. 1.10. Il Comune di Cariniha resistito con controricors o . 1.11. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha condannato ilFallimento della società convenuta al pagamento in favore del Comune appellante della somma di €. 1.806.185,15, a titolo di danno patrimoniale, e della somma di €. 90.309,25, a titolo di danno non patrimoniale, senza, tuttavia, considerare che, come emerge dalle conclusioni esposte nell’atto d’appello e riprodotte nell’atto di riassunzione, il Comune aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al dedotto inadempimento contrattuale esclusivamente nei confronti della società convenutae non anche della c uratela del fallimento successivamente dichiarato a carico della stessa. 2.2. Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24, 52 e 93 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha condannato il Fallimento della società convenuta al pagamento in favore del Comune appellante della somma di €. Ric. 2020n.19090 - Sez. 1 – CC del 2 8 ottobre 20 2 5 1.806.185,15, a titolo di danno patrimoniale, e della somma di €. 90.309,25, a titolo di danno non patrimoniale, omettendo, per contro, diconsiderare che: - i creditori, a seguito del fallimento aperto ai danni dei debitore, al fine di rendere le loro pretese opponibili alla massa e di potersi soddisfare sull’attivo nel rispetto delle prelazioni di legge, devono presentare istanza di ammissione al passivo nelle forme di cui all’art. 93 l.fall.; - i processi pendenti in danno dell’imprenditore non possono, di conseguenza, proseguire dopo la dichiarazione di fallimento di quest’ultimo e devono necessariamente arrestarsi onde prevenire il rischio che al termine degli stessi si possa giungere a decisioni contrastanti con gli esiti del procedimento di verifica dei crediti; -l ’ improcedibilità dell ’ azione di condanna instaurata in sede ordinaria contro l’imprenditore successivamente fallito è, peraltro, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è quindi condizionata a una specifica eccezione della parte interessata;- ove il giudice pronunci comunque una condanna nei confronti del Fallimento, il vizio della sentenza può essere fatto valere attraverso gli ordinari mezzi di gravame ai sensi dell’art. 161 c.p.c.;- il Comune, se voleva rendere opponibile il proprio credito nei confronti degli altri creditori e della procedura fallimentare e così partecipare alla distribuzione del ricavato della liquidazione, doveva, dunque, preliminarmente ottenere l’ammissione allo stato passivo del fallimento, se del caso coltivando l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto; -il Comune, al contrario, è stato definitivamente escluso dallo stato passivo del fallimento , non avendo impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo che aveva integralmente respinto la sua domanda di ammissione; -la corte d’appello non poteva, dunque, sovvertire l’irrevocabile statuizione del giudice fallimentare,condannando la curatela a pagare somme che non Ric. 2020n.19090 - Sez. 1 – CC del 2 8 ottobre 20 2 5 erano state ammesse al concorso; - la pronuncia di rigetto adottata dal giudice delegato all’esito de l procedimento di verifica, pur spiegando effetti ai soli fini del concorso, produce, infatti, tra le parti del giudizio (e cioè il Comune e la curatela fallimentare), un grado di stabilità assimilabile al giudicato, che impedisce, quindi, l’ammissibilità di ogni pretesa nei confronti della massa passiva. 2.3. Con il terzo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 170, comma 1°, 327, comma 1°, e 330, comma 1°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la tempestività dell’appelloproposto dal Comune. 2.4. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo e del terzo. 2.5. L’art. 52, comma 2°, l.fall. stabilisceche, in caso di fallimento del debitore, il giudizio di verificazione dello stato passivo, fatti salvi i casi previsti dalla legge, è l’unico strumento processuale utilizzabile per ottenere l’accertamento, con effetti opponibili alla procedura fallimentare, del diritto di credito asseritamente maturato nei confronti di quest’ultimo. 2.6. Il soggetto (che assume di essere) titolare di un diritto di credito nei confronti del fallito, quindi, se intende farlo valere nei confronti del curatore (nel senso che intende partecipare ai riparti fallimentare), ha l’onere di far valere la propria pretesa nelle forme, tendenzialmente esclusive, del giudizio di verificazione, così come previste e disciplinate dagli artt. 93 ss. l.fall.: nel senso che, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, tali forme processuali escludono, almeno con effetto nei confronti della procedura, ogni altra possibile Ric. 2020n.19090 - Sez. 1 – CC del 2 8 ottobre 20 2 5 forma di accertamento giudiziale del diritto di credito vantato verso il fallito. 2.7. Ciò significa che, se la pretesa creditoria è azionata in sede ordinaria (o perché, come nel caso in esame,pendeva un giudizio ordinario contro il fallito che, dopo la sua interruzione ai sensi dell’art. 43 l.fall., viene proseguito nei confronti del curatore, o perché la domanda di accertamento di tale credito è proposta direttamente contro il curatore in sede ordinaria, se del caso per ottenere la sua condanna al relativo pagamento), la domanda proposta, in difetto di una corretta identificazione non semplicemente del giudice innanzi al quale agire ma, più radicalmente, del procedimento stesso con il quale far valere la pretesa azionata nei confronti della procedura, è (rispettivamente) improcedibile ovvero inammissibile: e come tale dev’essere dichiarata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, compreso il giudizio di cassazione ( cfr. Cass. n. 9623 del 2010; Cass. n. 17839 del 2005; Cass. n. 24156 del 2018; Cass. n. 9461 del 2020; Cass. n. 11021 del 2023, in motiv.; Cass. n. 10421 del 2024; Cass. n. 31024 del 2024, in motiv.). 2.8. La domanda di condanna al risarcimento dei danni che il Comune aveva proposto nei confronti della società poi fallita in ragione dell’inadempimento contrattuale asseritamente commesso da quest’ultima, in quanto (come detto) assoggettata, ai sensi dell’art. 52, comma 2°, l.fall., al giudizio di verificazione di cui agli artt. 93 e ss. l.fall. ed alle sue forme, come visto, esclusive (nel senso che, almeno in via tendenziale, escludono ogni altro possibile accertamento giudiziale del credito con effetti verso la massa), è senz’altro diventata, in conseguenza del sopravvenuto fallimento della parte convenuta (ed appellata), improcedibile. Ric. 2020n.19090 - Sez. 1 – CC del 2 8 ottobre 20 2 5 2.9. La corte d’appello, lì dove ha omesso di dichiarare l’improcedibilità di tale domanda, è, pertanto, incorsa nel denunciato errore di diritto. 2.10. Né, del resto, può trovare applicazione, come ha dedotto il Comune,la norma prevista dall’art. 96, comma 2°, n. 3, l.fall. 2.11. Non v’è dubbio, invero, che, in forza di tale norma, ove ilcredito azionato con la domanda d’ammissione al passivo risulti, anche solo in parte, accertato con sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento ma,in quel momento (in ragione della pendenza del relativo termine ovvero per l’impugnazione della stessa da parte del creditore e/o del debitore poi fallito), non ancora passata in giudicato, il giudice delegato lo ammette al passivo con riserva dell’impugnazione, che è sciolta all’inutile scadenza del termine per l’impugnazione ovvero all’esito del relativo giudizio, proseguito dal curatore o nei confronti dello stesso. 2.12. Si configura, dunque, un ’ eccezione alla regola dell’esclusività del giudizio di verificazione poiché, in definitiva, l’accertamento (dell’an e/o del quantum ) del credito è rimesso al giudizio di impugnazione dellasentenza pronunciata prima del fallimento ed al rito cui tale giudizioè assoggettato. 2.13. Il definitivo accertamento dell’an e/o del quantum del credito azionatoè, infatti, rimesso alla sentenza resa all’esito del giudizio d’impugnazione, la quale, di conseguenza, spiega , eccezionalmente,la sua efficacia nei confronti del Fallimento pur se pronunciata dal giudice ordinario (e tanto nel caso in cui, rigettando le impugnazioni proposte, abbia confermato la sentenza pronunciata prima del fallimento, quanto nel caso in cui, accogliendole, l’abbia, viceversa, in tutto o in parte riformata). Ric. 2020n.19090 - Sez. 1 – CC del 2 8 ottobre 20 2 5 2.14. La riserva del giudizio di impugnazione comporta , infatti, a norma dell ’ art. 113 - bis l.fall . , che: - se si verifica l’evento dedotto in riserva (come il passaggio in giudicato della sentenza extrafallimentare che ha accertato in via definitiva la sussistenza del credito e la relativa misura), il giudice delegato modifica lo stato passivo, disponendo che il credito debba intendersi definitivamente ammesso ed attribuendo al relativo titolare in via definitiva le somme accantonate; -viceversa, ove l’evento dedotto in condizione non si verifica ed è certo che non potrà verificarsi (ad es., con il passaggio in giudicato della sentenza extrafallimentare che ha escluso in via definitiva il credito), il giudice delegato esclude in via definitiva il credito dallo stato passivo e svincola le somme accantonate per altre ripartizioni. 2.15. L’ammissione con riserva, peraltro,presuppone che il curatore contesti l’esistenza del credito e/o la sua quantificazione (ovvero condivida la contestazione già proposta sul punto dalla società poi fallita), proponendo, appunto, l’impugnazione avverso la sentenza o proseguendo l’impugnazione già proposta: ma, prima ancora, richiede che il (presunto) creditore abbia proposto la domanda d’ammissione al passivo del credito già azionato ed accertato in sede ordinaria con la sentenza non definitiva ed abbia , pe r tale via, ottenuto l’accoglimento della stessa con l’ammissione al passivo, sia pure con riservadel giudizio d’impugnazione, della pretesa azionata. 2.16. Nel caso (come quello in esame) in cui il credito (verso il fallito) è stato accertato con sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento ma, in quel momento (in ragione della pendenza del relativo termine ovvero per l’impugnazione della stessa da parte del creditore e/o del debitore poi fallito), non ancora passata in giudicato, la Ric. 2020n.19090 - Sez. 1 – CC del 2 8 ottobre 20 2 5 pendenza del giudizio d’appello avverso tale sentenza ed avente ad oggetto il definitivo accertamento , nei confronti del Fallimento,di tale credito non esonera, infatti, il creditore dal richiederne l’insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, con riserva dell’esito del giudizio d ’ impugnazione, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d’insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell’onere in capo al curatore (cfr. Cass. n. 24806 del 2024). 2.17. Nel caso in esame, al contrario, come senza contestazioni è stato affermato dal Fallimento, la domanda d’ammissione al passivo proposta dal Comune è stata rigettata dal giudice delegato e tale decreto non è stato opposto. 2.18. E neppure, infine, può affermarsi, come ha dedotto il Comune, che il Fallimento, costituendosi nel giudizio d’appello, non aveva espressamente eccepito, nella relativa comparsa di risposta, l ’ improcedibilità della domanda di accertamento del credito innanzi al giudice ordinario e che, di conseguenza, “ il silenzio dell’appellata in ordine a quel profilo preliminare in rito, ha comportato una implicita acquiescenza alla prosecuzione del gravame innanzi al Giudice ordinario al quale, per l’appunto, ha chiesto una decisione di merito”. 2.19. Il principio per cuil ’ accertamen to d i un credito nei confronti del Fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. e che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, dev’esserne dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, del giudizio l’inammissibilità o l’improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, soffre il solo limite del Ric. 2020n.19090 - Sez. 1 – CC del 2 8 ottobre 20 2 5 giudicato interno, il quale, tuttavia, si forma (a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame) esclusivamente nel caso in cui la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento e la nullità derivante da talevizio procedimentale (a differenza di quanto è accaduto, attraverso il ricorso per cassazione, nel caso in esame) non sia stata dedotta, come prevede l’art. 161, comma 1°, c.p.c.,come mezzo di gravame avverso la sentenza che (come, appunto, quella impugnata) abbia egualmente deciso sulla domanda (cfr. Cass. n. 24156 del 2018). 2.20. D’altra parte, è vero che, oveil giudice abbia deciso la controversia nel merito omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d ’ ufficio, la parte che abbia interesse a far valere tale vizio ha l’ oner e di proporre, nel gradosuccessivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo digravame ai sensi dell’ art. 161, comma 1°, c.p.c., rimanendo, dunque,precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il p otere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio(salvo il caso in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata). 2.21. È anche vero, tuttavia, che a tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi (come la Corte di cassazione) di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali che sono rilevabili “ in ogni stato e grado” del giudizio(cfr. Cass. SU n. 24172 del 2025): a partire, appunto, da quello conseguente alla violazione del principio Ric. 2020n.19090 - Sez. 1 – CC del 2 8 ottobre 20 2 5 previsto dall’art. 52, comma 2°, l.fall., secondo cui, salvi i soli casi previsti dalla legge, l’accertamento giudiziale dei crediti verso il fallito è opponibil e alla massa solo se operato nelle forme, previste dagli artt. 93 ss. l.fall., del giudizio di verificazione dello stato passivo. 2.22. Il quarto motivo (che attiene alla sussistenza del credito accertato dalla corte d’appelloe alla sua quantificazione), al pari del quinto (che riguarda gli interessi ammessi allo stato passivo) e del sesto (che riguarda le spese del giudizio), sono assorbiti. La sentenza impugnata dev’essere, dunque, cassata (e, poiché il giudizio non poteva essere proseguito) senza rinvio. Le spese del giudizio, al pari di quelle dei gradi precedenti, seguono la soccombenza del Comune e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, senza rinvio; condanna il Comune controricorrente a rimborsare al Fallimento le spese del giudizio, che liquida in €. 15.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella m
Sentenza Cassazione n. 30725/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris