Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24458/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24309/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via M. Prestinari n. 13, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo giusta procura speciale in cale al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia n. 1240/67/14, depositata l’11 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Definizione agevolata -Cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. 1240/67/14 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) respingeva gli appelli riuniti proposti dall’Agenzia delle entrate avverso le sentenze n. 159/15/11 e n. 21/15/12 della Commissione tributaria provinciale di Brescia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, cumulativamente, Metelli) nei confronti di due avvisi di accertamento per IRPEF relativa agli anni d’imposta 2004 e 2005;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi;

3. Metelli resistevano con controricorso;

4. entrambe le parti depositavano memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. va pregiudizialmente evidenziato che Metelli hanno proposto istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 e che, a seguito di regolare pagamento, per come confermato dall’Agenzia delle entrate, è cessata la materia del contendere;

2. le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24309/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via M. Prestinari n. 13, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo giusta procura speciale in cale al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia n. 1240/67/14, depositata l’11 marzo 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Definizione agevolata -Cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 1240/67/14 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) respingeva gli appelli riuniti proposti dall’Agenzia delle entrate avverso le sentenze n. 159/15/11 e n. 21/15/12 della Commissione tributaria provinciale di Brescia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, cumulativamente, Metelli) nei confronti di due avvisi di accertamento per IRPEF relativa agli anni d’imposta 2004 e 2005; 2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi; 3. Metelli resistevano con controricorso; 4. entrambe le parti depositavano memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che Metelli hanno proposto istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 e che, a seguito di regolare pagamento, per come confermato dall’Agenzia delle entrate, è cessata la materia del contendere; 2. le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Sentenza Cassazione n. 24458/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris