CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 1993
Cassazione n. 04704/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/06/1993 avverso la sentenza del 12/07/2024 del TRIBUNALE di BARIdato i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 27769/24- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2