CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31474/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5730/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza della fattispecie delittuosa di furto in abitazione aggravato ex art. 625 comma 2 cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in ordine alle prove raccolte e contesta il trattamento sanzionatorio - e il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto all'elemento psicologico richiesto dall'art. 624 bis cod. pen. - sono manifestamente infondati e connotati da genericità sia intrinseca che estrinseca; in primo luogo, il ricorrente reitera pedissequamente quanto già agitato dinanzi alla Corte di appello e da quest'ultima motivatamente risolto, senza confrontarsi con la risposta offerta, donde i motivi vanno considerati non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); in secondo luogo il ricorrente muove alla sentenza impugnata delle censure del tutto generiche e anche scarsamente intellegibili; Rilevato che il quarto motivo del ricorso - erroneamente indicato come sesto, con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in merito al trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, anche in questo caso reiterando temi già sottoposti alla Corte di merito e da quest'ultima adeguatamente risolti (cfr. pag. 7 sentenza impugnata). A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; Rilevato che il quinto motivo del ricorso - erroneamente indicato come quarto, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione in tentativo - oltre ad essere anch'esso reiterativo di temi già agitati nell'appello e che hanno ricevuto adeguata risposta nella sentenza impugnata, è del tutto generico e manifestamente infondato, vagheggiando la mancata derubricazione con un argomento inconferente, ossia l'atteggiamento tenuto dal prevenuto all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deci