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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 03989/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto con l'impugnazione ricorrente si limita a contestare - invero genericamente - la definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, il bilanciamento delle circostanze, allegando che la recidiva reiterata dovesse essere di fatto esclusa per consentire il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.

Tale richiesta non si confronta con la persuasiva motivazione della sentenza impugnata che evidenzia come la condotta contestata esprime un'evidente continuità con quelle pregresse, tenuto conto delle circostanze emerse, ovvero del fatto che il reato di danneggiamento aggravato è un reato contro il patrimonio, che il ricorrente ha commesso negli ultimi anni svariati reati contro la persona ed il patrimonio, sempre a fini di lucro, il che ostava all'esclusione della recidiva (pag. 4 della sentenza impugnata): si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. rilevato che, in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 Ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto con l'impugnazione ricorrente si limita a contestare - invero genericamente - la definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, il bilanciamento delle circostanze, allegando che la recidiva reiterata dovesse essere di fatto esclusa per consentire il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Tale richiesta non si confronta con la persuasiva motivazione della sentenza impugnata che evidenzia come la condotta contestata esprime un'evidente continuità con quelle pregresse, tenuto conto delle circostanze emerse, ovvero del fatto che il reato di danneggiamento aggravato è un reato contro il patrimonio, che il ricorrente ha commesso negli ultimi anni svariati reati contro la persona ed il patrimonio, sempre a fini di lucro, il che ostava all'esclusione della recidiva (pag. 4 della sentenza impugnata): si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. rilevato che, in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 Ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 03989/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris