CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 20506/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14445/2020R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA]. 2354/06 / 1 9, depositata il 2 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Istanza di sospensione -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 2354/06 /1 9 del 02 / 12 /201 9 la C ommissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR)respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate(di seguito AE) avverso la sentenza n. 02/02/15della Commissione tributaria provinciale di Forlì (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. nei confronti di due avvisi di accertamento per IRAP ed IVA relativ e agli anni d’imposta 200 6 e 2007; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, gli avvisi di accertamento eranostati emess i in ragione dell’indebita deduzione dei costi e detrazione dell’IVA con riferimento a fatture emesse per operazioni inesistenti; 2. a vverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; 3.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, la società contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia; 2. p reso atto della sussistenza dei presupposti di legge (soccombenzadi AE in entrambi i gradi di merito), la causa va sospesa e rinviata a nuovo ruolo; 3. si dà atto che con nota del 05/07/2023, successiva all’udienza di trattazione della causa in camera di consiglio, Vista mare s.a.s. ha depositato istanza di definizione agevolata con i conseguenti pagamenti, istanza, peraltro, non evasa e non valutata da AE, come tale dunque inidonea a determinare, allo stato e fino alla compiuta decorrenza dei termini di legge, l’estinzione del giudizio.Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio exart. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Cos