CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 38638/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO • 1. Con sentenza emessa il 23 settembre 2021 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 24.09.2019 dal Tribunale di Milano nei confronti dell'appellante MARKU Arben, con la quale quest'ultimo veniva condannato Ella pena di un anno di reclusione per inosservanza al provvedimento di espulsione commettendo il delitto di cui all'art. 13, co. 13, del D. Lgs 186/98. In motivazione, la Corte ritiene che il primo Giudice abbia specificamente ed esaustivamente spiegato nella sentenza impugnata, attraverso l'esame della vicenda con rigore logico e sulla base delle emergenze in atti, le ragioni che hanno consentito la pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato per il reato contestato. La Corte territoriale ritiene che non vi possa essere applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131bis cod. pen. per mancanza sia del requisito della non abitualità della condotta, sia di quello della lieve entità del danno: il MARKU si è gravato del precedente delle false dichiarazioni a pubblico ufficiale che unitamente alla violazione del divieto di rientrare in Italia, conferma che l'insussistenza dell'occasionalità della condotta. La Corte, vista l'intensità del dolo evidenziata dal persistere in condotte illecite, che non consente di escludere che il MARKU si asterrà in futuro dal commettere reati, ritiene non possa essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge -- MARKU Arben deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. 3.11 ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]