CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21008/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto kannullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Vasto, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt.477 e 482 cod. pen., per avere utilizzato la targa prova risultata successivamente falsa - contraffatta, in quanto la sequenza alfa numerica non era in rilievo e non era presente lo stemma della Repubblica italiana, targa che apponeva sul portellone posteriore dell'autocarro di sua proprietà [OSCURATO:PERSONA], condannandolo a pena condizionalmente sospesa. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge sei motivi. 2.1. Con i primi due, denuncia violazione di legge e correlati vizi di motivazione in merito alla affermazione di responsabilità, atteso che il convincimento circa l'utilizzo della targa applicata al [OSCURATO:PERSONA] da parte del prevenuto è smentita dagli atti e resta privo di supporto probatorio, mancando elementi da cui desumere che il veicolo fosse nella disponibilità del Berardi e che la targa falsa sia stata da lui realizzata; manca, quindi, la prova che sia stato proprio il Berardi ad utilizzare la copia della targa e neppure è dimostrato - in assenza di specifici accertamenti sul punto - che il mezzo sul quale la targa era stata apposta fosse nella disponibilità dell'imputato, che, anzi, nega di esserne stato proprietario. [OSCURATO:PERSONA], proprietario della targa originaria, si trova a essere condannato perché altro soggetto, non identificato, proprietario o nella disponibilità di un veicolo parcheggiato nella pubblica via, vi ha apposto una targa falsa recante la stessa serie alfanumerica di quella legittimamente posseduta dal ricorrente. 2.2. Con il terzo e il quarto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche denegate senza adeguata motivazione anche in considerazione del lieve disvalore della condotta. 2.3. Con il quinto motivo, si duole della applicazione della recidiva nonché dell'illogicità del ragionamento proposto dalla Corte territoriale, anche in considerazione dei precedenti attenzionati risalenti nel tempo e di altra indole. 2.4. Con il sesto motivo, denuncia violazione degli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981 e vizi di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, mancando nell'ordinamento un divieto in ordine alla concessione della sostituzione ove sia stata disposta la sospensione condizionale della pena; nel caso di specie, la pena pecuniaria sarebbe stata la più idonea al reinserimento sociale del condannato. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, il quale, in replica a quelle rassegnate dal Procuratore generale, insiste nei motivi di ricorso e conclude per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 2.E' fondato, in modo assorbente, il primo motivo, riscontrandosi una illogica ricostruzione della responsabilità del ricorrente, con specifico riferimento alla circostanza che egli sia stato ritenuto l'artefice della contraffazione della targa senza neppure accertare la titolarità del veicolo sul quale era stata apposta - posto che il ricorrente nega tale circostanza - risultando del tutto congetturale l'argomento imperniato sull'essere egli proprietario del veicolo sul quale era apposta la targa originale. 3. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, infatti, personale di polizia giudiziaria, in servizio perlustrativo, notava, parcheggiato sulla pubblica via, un furgone Fiat doblò parcheggiato in strada, con targa di prova che risultava palesemente falsa. Pochi metri più avanti i militari notavano un'altra autovettura tipo SMART, che portava sul portabagagli una targa prova come quella poco prima osservata, con la stessa sequenza alfanumerica. Svolti gli accertamenti al P.R.A., emergeva che la targa apparteneva alla ditta individuale del Berardi, come da autorizzazione rilasciata dalla motorizzazione civile di Chieti. Senza che sia stato svolto alcun altro accertamento, i Giudici di merito hanno tratto la responsabilità della contraffazione del documento in capo all'odierno ricorrente, quale autore materiale della falsificazione, dalla circostanza - invero decisamente congetturale e inconducente sul piano logico - che la targa contraffatta appartenesse alla ditta del Berardi ( pg. 3 della sentenza impugnata), ciò che, però, non trova riscontro negli atti, dai quali emerge, piuttosto, che il Berardi fosse proprietario del [OSCURATO:PERSONA], su cui era apposta la targa originale. 4. Nel rinnovato giudizio di merito, la Corte di appello di Perugia dovrà individuare, sulla base di concreti elementi fattuali o persuasivamente logici, l'autore della contraffazione, chiarendo come si sia giunti, per tale via, ad assegnare la condotta incriminata al Berardi, con riferimento a un'autovettura di cui non si è neppure accertata la proprietà. Gli altri motivi sono assorbiti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso