CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 06-09/04/2021 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda di ammissione proposta, ai sensi dell'art. 1, comma 199 della I. I. 24 dicembre 2012, n. 228, da [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione a tre crediti vantati nei confronti della Venerif di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto della domanda, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., attraverso la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato cd un z.:nico motivo con il quale si lamenta violazione e errata applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, lamentando che il Tribunale abbia ignorato del tutto la disciplina che, all'epoca nella quale erano stati stipulati i contratti di mutuo, individuavano gli accertamenti ai quali erano tenuti gli istituti di credito e abbia trascurato di considerare che questi ultimi non dispongono degli ordinari strumenti di controllo delle autorità di polizia. Si aggiunge: a) che non emergevano elementi idonei a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA], padre di Maurizio, titolare della Venerif s.r.I., fosse legato ad [OSCURATO:PERSONA]; b) che il primo era stato arrestato nel 2008 quando ormai da tempo era stato concluso il contratto di mutuo; c) che il Tribunale non aveva fatto cenno alcuno alle fonti in forza delle quali aveva ricondotto la titolarità della società al proposto; d) che era mancata la prova della strumentalità del finanziamento all'attività illecita che sarebbe stata svolta dai mutuatari; e) che gli accertamenti finalizzati alla concessione di un mutuo ipotecario sono di competenza degli uffici centrali, che ignorano le realtà locali; f) che, come detto in principio, poiché il primo mutuo era stato concesso nel 1996, non era esigibile il rispetto della rigorosa normativa anticiclaggio introdotto negli ultimi quindici anni. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione, in quanto di traduce in considerazioni assertive che evitando di confrontarsi in termini argomentati con la puntuale motivazione dell'ordinanza impugnata. L'art. 52 del d. Igs. 159 del 2011 richiamato dall'art. 1, comma 200 della I. n. 228 del 2012, al fine di individuare i presupposti per l'ammissione del credito al pagamento è stato oggetto di modifiche normative che, per quanto si dirà, sono del tutto irrilevanti nel presente giudizio. Il testo originario del comma 1, lett. b), nell'occuparsi dei diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, prevedeva, come condizione per l'ammissione, «che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità».Il dato letterale della norma, in linea con la sua ratio ha condotto a ritenere che esso comporti che «i diritti dei terzi creditori non sono pregiudicati, salvo che risulti l'eventuale strumentalità del credito alla attività illecita ovvero la sua funzione di mezzo di riciclaggio» e che «solo quando tale strumentalità risulti, spetterà al creditore dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità» (Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265606). Le cl.ue condizioni sopro r;cwdoto p-c,-ngcno, pertanto, secondo la lettura della giurisprudenza di questa Corte, in termini descritti come di "alternatività", nel senso che la buona fede del terzo creditore assistito da ipoteca, iscritta sul bene assoggettato a confisca di prevenzione anteriormente al sequestro, costituisce condizione necessaria per l'opponibilità del diritto reale di garanzia al provvedimento ablatorio solo nell'ipotesi in cui l'erogazione del credito sia stata oggettivamente funzionale all'attività illecita del prevenuto (Sez. 5, n. 46711 del 03/10/2016, Banca del Lavoro, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268418; Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264373). Ora, la prima condizione impone che «il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego». Questo primo segmento normativo è rimasto immutato e, in definitiva, richiede una valutazione di carattere oggettivo, come puntualmente rilevato dal Tribunale che, all'esito di una approfondita analisi delle attività del Pecora, condotta alla stregua dei provvedimenti adottati in sede di prevenzione, ha appunto concluso come l'accesso al credito bancario avesse oggettivamente determinato una vera e propria confusione tra il patrimonio di fonte illecita del proposto e le nuove risorse erogate, in un contesto temporale strettamente correlato al manifestarsi della pericolosità, contribuendo alle strategia di riciclaggio del sodalizio mafioso. L'appartenenza del Pecora al sodalizio mafioso, imprenditore edile divenuto socio in affari di esponenti di vertice del sodalizio mafioso, con un dinamismo che rimonta agli anni settanta del secolo scorso è stata tratta dal provvedimento impugnato, come si diceva, dagli accertamenti svolti ai fini della confisca. Sul punto, del tutto elusiva è la strategia del ricorso, che, lamentando la mancata indicazione delle fonti del convincimento, finisce, come si diceva in principio, per sottrarsi all'onere di proporre motivi specifici di impugnazione. Quanto alla seconda condizione indicata dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, il cui esame è imposto, una volta accertato, sul piano oggettivo, il nesso di strumentalità dell'attività di erogazione del credito alle attività illecite del proposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, si osserva che del tutto generico è il richiamo alle meno rigide discipline esistenti all'epoca della concessione del credito, dal momento che la ratio decidendi, che resta saldamente ancorata alle risultanze del procedimento, riposa sul fatto che l'odierna ricorrente non ha prodotto la documentazione relativa al finanziamento. In presenza di tale condotta, del tutto ragionevolmente, il Tribunale ha concluso nel senso che non era stato fornito alcun elemento dimostrativo dell'ignoranza in buona fede della strumentalità, quale sopra accertata, anche in relazione alle attività di riciclaggio del denaro. In altri termini, proprio !a r- n n ri n1-1- nr, Ci, • ••-•••-/,‘_•-n II • della quale s'è detto, anche con riguardo alla stima degli immobili indicati a garanzia, ha condotto a ritenere che nessuna istruttoria fosse stata posta in essere al fine di scongiurare il rischio che la concessione del credito agevolasse forme di riciclaggio. Si tratta di valutazione che si iscrive in termini di estremo rigore argomentativo nella cornice tracciata da Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, Rv. 279024- - 01, secondo la quale, ai fini che qui rilevano, il mancato rispetto degli obblighi di diligenza per l'incompletezza dell'istruttoria o la non corretta valutazione del merito creditizio, assume rilievo quando detta negligenza abbia determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all'attività illecita del prevenuto (o, si deve aggiungere, all'attività che costituisca il frutto o il reimpiego dei risultati dell'attività illecita, alla stregua del non equivoco tenore della norma). 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ppe [OSCURATO:PERSONA] L_... Eduard