CassazionesentenzaSezione UDecisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 29900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8153-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CESI 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. U–RG 8153/2022 camera di consiglio 13.9.2022 [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 6881/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 13/10/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Sono stati impugnati avanti al T.A.R. della Campania il verbale di proclamazionedegli eletti del 21 ottobre 2020 relativo alla designazione di [OSCURATO:PERSONA] quale Sindaco del Comune di Casavatore, l’atto di proclamazione del Sindaco del 9 ottobre 2020 e i verbali relativi alle operazioni elettorali di alcune sezioni. Il nominato T.A.R. ha respinto il ricorso. 2. ― [OSCURATO:PERSONA], Sindaco uscente , risultato secondo all’esito del turno di ballottaggio, avendo conseguito3.300 voti contro i 3.302 voti del vincitore, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello avverso la decisione di primo grado, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA]Auria, elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune. Ha resistito, proponendo pure impugnazione incidentale, [OSCURATO:PERSONA]. 3. ― Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale e , per l’effetto, ha proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Sez. U–RG 8153/2022 camera di consiglio 13.9.2022 Casavatore l’appellante [OSCURATO:PERSONA]; ha respinto, invece, l’impugnazione incidentaledi Marino. In estrema sintesi, dopo aver disatteso la censura sollevata da [OSCURATO:PERSONA], che aveva lamentato il mancato perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti di alcuni contraddittori, il Consiglio di Stato ha ritenuto che due schede non assegnate contenessero altrettanti voti validi in favore del candidato Maglione: con la conseguenza che, avendo riportato entrambi i candidati 3.302 voti, doveva proclamarsi sindaco l’appellante sulla base del criterio della maggiore cifra elettorale, oltre che in ragione del criterio residuale dell’età anagrafica. Sotto altro profilo il Giudice dell’impugnazione ha rilevato che lascheda relativa a una sezione, assegnata al candidato Marino, recava un chiaro segno di riconoscimento e che tanto determinava la vittoria del candidatoMaglione anche a prescindere dai risultati della verificazione disposta in relazione alle schede di altra sezione, stante il mancato superamento della prova di resistenza. 4. ― Ricorre per cassazione, avverso la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato,[OSCURATO:PERSONA], il quale articola due motivi di censura e propone, con un terzo mezzo, svolto in via subordinata, una questione di legittimità costituzionale; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Auria. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 130, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010 e l’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento in ambito riservato al legislatore. È lamentato che il Consiglio di Stato abbia ritenuto irrilevante che la notifica non si sia perfezionata nei confronti di due consiglieri di maggioranza motivando nel senso che «ai fini dell’osservanza del termine perentorio di 10 giorni dalla data di comunicazione del decreto presidenziale, non è necessaria la notifica Sez. U–RG 8153/2022 camera di consiglio 13.9.2022 nei confronti di tutti gli eventuali contraddittori, ma è sufficiente sia avvenuta nei confronti di almeno uno dei controinteressati ai sensi dell’art. 130 comma 3, lett. c), c.p.a.». Si deduce che tale conclusione esorbitadai fini dell’a ttività ermeneutica posti dall’art. 12 preleggi, che obbliga il giudice a non attribuire al testo normativo altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e in base alla ratio legis; è osservato, in proposito, che il cit. art. 130 prevede espressamente l’obbligo di notificare il ricorso elettorale e il decreto di fissazione di udienza del termine di 10 giorni alle parti che abbiano interesse e che tali parti erano agevolmente identificabili, nel caso di specie, nelle persone del candidato sindaco e dei consiglieri eletti. Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 101, comma 2, 111, comma 2, Cost., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6 CEDU, l’eccesso di potere giurisdizionale per violazione del principio di terzietà del giudicante e l’ulteriore eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento in ambito riservato al legislatore. Si lamenta che il Consiglio di Stato abbia impropriamente ammesso dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti di lista, che erano difformi da quanto dagli stessi dichiarato esottoscritto nei verbali relativi alle operazioni elettorali dei singoli collegi, con ciò contravvenendo alla giurisprudenza dello stesso organo giudicante: quella per cui tali dichiarazioni vanno dichiarate inammissibili ove non corroborate dalle risultanze delle verbalizzazioni relative alle circoscrizioni interessate. Il Consiglio di Stato avrebbe inoltre «disposto la verifica non della correttezza delle operazioni elettorali, ma della sussistenza dei soli elementi a sostegno della parte appellante, trascurando invece quelli che avrebbero potuto avvantaggiare il candidato opposto».Le doglianze espresse investono anche il tema dell’approfondimento istruttorio; è sottolineato, al riguardo, come la mancata verifica delle schede bianche o nulle di una Sez. U–RG 8153/2022 camera di consiglio 13.9.2022 sezione avesse determinato «un’evidente compressione delle ragioni del candidato Marino a vantaggio della parte avversa». Si deducepure che, in base a un orientamento espresso dal lo stesso Consiglio di Stato,la presenza di una pluralità di crocesegni su una singola scheda ― evenienza, questa, riscontrata , nella sentenza impugnata, con riferimento a un voto assegnato al candidato Maglione ― integri un segno di riconoscimento;inoltre, la sentenza impugnata, nel ritenere che in una delle schede contestate fosse stato indicato correttamente e senza elementi aggiuntivi il nome del candidato poi proclamato sindaco, sarebbe incorsa in un vero e proprio travisamento delle risultanze processuali. Si lamenta infine che il voto ritenuto nullo , espresso in favore di Marino, riguardasse una scheda non contestata. Da ultimo, in via subordinata, viene sollevata una questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 3, comma 1, Cost.. Rammenta l’istante che l’impugnata pronuncia ha accolto l’appello facendo applicazione dell’art. 72, comma 9, d.lgs. n. 267/2000, nella parte in cui dispone che, a parità di voti, debba essere proclamato eletto il candidato più anziano di età. Si deduce che tale criterio contrasterebbe con l’opposta previsione contenuta nell’art. 16 d.lgs. n. 533 del 1993 e nell’art. 77 d.P.R. n. 165 del 2017secondo cui nella votazione dei senator i e deputat i deve essere proclamato eletto, a parità di preferenze, il candidato più giovanedi età. Ne discenderebbe la disparità di trattamento tra situazioni dello stesso contenuto. 2. ― Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, col primo e col secondo motivodi impugnazione, fa questione dell’eccesso di potere giurisdizionale di cui si sarebbe reso autore il Consiglio di Stato con la pronuncia impugnata e individua nella violazione di norme di natura processuale e sostanziale lo sconfinamento dell’attività giurisdizionale del detto organo in ambiti riservati al legislatore. Si osserva, però, che non è configurabile l'eccesso di potere Sez. U–RG 8153/2022 camera di consiglio 13.9.2022 giurisdizionale da parte del giudice speciale, censurabile in Cassazione, quando sia contestato un error in procedendo e un error in iudicando, atteso che, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2018, il detto eccesso di potere, denunciabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici (Cass. Sez. U. 11 novembre 2019, n. 29082; Cass. Sez. U. 15 aprile 2020, n. 7839; di recente, nel senso che il sindacato sulla giurisdizione non può estendersi allo scrutinio degli errores in procedendo o in iudicando , il quale rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione,Cass. Sez. U. 23 giugno 2022, n. 20279, Cass. Sez . U . 23 giugno 2022, n. 20261 , Cass. Sez. U. 23 giugno 2022, n. 20260,Cass. Sez. U. 20 giugno 2022, n. 19842 , non massimate in CED). Con particolare riguardo alle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è dunqu e configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete(Cass. Sez. U . , 7 luglio 2021, n. 19244; Cass. Sez. U. 25 novembre 2021, n. 36593 ; Cass. Sez. U. 26 novembre 2021, n. 36899); esso non ricorre, invece, quando il giudice si sia limitato al compito interpretativo che gli è Sez. U–RG 8153/2022 camera di consiglio 13.9.2022 proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo, ovvero abbia comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento(per tutte: Cass. Sez. U. 11 novembre 2019, n. 29082, cit.), atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando , ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione ( Cass. Sez. U. 11 novembre 2019, n. 29082, cit.; Cass. Sez. U. 15 aprile 2020, n. 7839, cit.; Cass. Sez. U. 26 novembre 2021, n. 36899, cit.; nel senso che il vizio non è nemmeno configurabile per errores in procedendo , Cass. Sez. U. 20 marzo 2019, n. 7926, oltre alle citt. Cass. Sez. U. 11 novembre 2019, n. 29082e Cass. Sez. U. 15 aprile 2020, n. 7839 ). Infatti, non rileva la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell'attività giurisdiziona le (Cass. Sez. U. 4 dicembre 2020, n. 27770). Quanto alla questione di legittimità costituzionale, essa è palesemente irrilevante ove si consideriquanto testé esposto e ove ci si confronti, in conseguenza, con l ’ambito della cognizione riservata alle Sezioni Unite della Corte di cassazione con riguardo alle questioni di giurisdizione.Poiché sfugge al sindacato relativo alla giurisdizione il merito delle questioni risolte dal Consiglio di Stato per dar conto della correzione del risultato elettorale in contestazione, è evidentemente escluso che la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla norma di cui il Giudice amministrativo ha fatto applicazione per pervenire alla definizione della controve rsia rivesta unqualche rilievo nella presente sede. 3. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]. U–RG 8153/2022 camera di consiglio 13.9.2022 dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d .P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricor