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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 marzo 2022

Cassazione n. 39633/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sRffe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il-difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 21/3/2022, il Tribunale di Catania, Sezione riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanze stupefacenti di diversa qualità e ceduto sostanze di tipo eroina e cocaina a [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore chiede annullarsi la impugnata ordinanza, articolando i seguenti motivi di ricorso.

I) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 273 e 299 cod. proc. pen.

Il quadro cautelare a carico del ricorrente non sarebbe idoneo a giustificare l'applicazione della misura coercitiva.

Il ricorrente ha chiarito in interrogatorio che vi è stato uso di gruppo della sostanza: con [OSCURATO:PERSONA] avevano preventivamente deciso gli acquisti, impiegando le proprie risorse, per consumare insieme la sostanza stupefacente.

Del tutto mancante e inadeguata sarebbe la motivazione espressa dai giudici in ordine alla prospettata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 275 ccod. proc. pen.; vizio di motivazione Le ritenute esigenze cautelari potevano essere garantite con l'adozione di una diversa misura meno gravosa, non potendosi escludere la ricorrenza della fattispecie di lieve entità e potendosi prevedere l'irrogazione di una pena tale da consentire il beneficio della sospensione condizionale della.

Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi dedotti dalla difesa sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

2. In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti ad esso inerenti, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indi2:ianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828).

Ebbene, alla luce dei principi richiamati, la motivazione offerta dal Tribunale del riesame appare del tutto adeguata ed immune da censure. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere acquistato sostanza dal ricorrente in plurime occasioni; all'esito di perquisizione personale e domiciliare furono rinvenuti: dieci involucri contenenti cocaina (per un peso complessivo di 4,6 gr.) occultati negli slip dell'indagato e, all'interno dell'abitazione, altra sostanza stupefacente di diverso tipo (1,45 gr. di marijuana, 27 gr. di hashish e una dose di cocaina, per un totale complessivo di tale sostanza, considerata anche quella rinvenuta indosso allo Schmid, di 5,46 gr.), cinque bilancini ed una bilancia di precisione, una calcolatrice, vario materiale per il confezionamento della sostanza, la somma in contanti di 480,00 euro, oltre a quattro cartucce.

Ciò è sufficiente, alla stregua di quanto correttamente rappresentato in motivazione, per ritenere correttamente integrata la nozione di gravità indiziaria richiesta dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen.

E' il caso di rammentare come, in sede cautelare, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza", di cui all'articolo 273, comma cod. proc. pen., non possegga lo stesso significato e valore probatorio della nozione di "indizi", contenuto nell'articolo 192, comma 2, codice di rito, valevole ai fini dell'affermazione della responsabilità e della dimostrazione della esistenza di un fatto.

Per la valida emissione di una misura cautelare è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati (provvisoriamente) addebitatigli.

Ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 1 marzo 2001 n. 63.

Infatti, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità indiziaria (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla citata legge sul giusto processo) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, dell'articolo 192, cod. proc. pen. e non il comma 2 del citato articolo, che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi.

Ne deriva che gli indizi valevoli ai fini dell'adozione delle misure cautelari, pure dovendo essere gravi, in ossequio al primo comma dell'art 273 codice di rito, non devono essere connotati dai requisiti della precisione e della concordanza, richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro„ Rv. 237475).Riguardato alla luce di tali principi, il contenuto del ricorso deve ritenersi inidoneo a confutare il percorso logico argomentativo seguito nell'ordinanza impugnata.

Il primo motivo di doglianza rasenta l'inammissibilità, poiché in esso si svolgono anche censure in fatto, nelle quali si sollecita una rivisitazione del compendio indiziario a cui si attribuisce una diversa valenza fattuale e giuridica.

Tale ambito è estraneo al perimetro valutativo della Corte di legittimità, che è invece quello di considerare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.

Sul piano delle esigenze cautelari il Tribunale ha parimenti offerto una motivazione immune da censure.

In ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, il ricorrente non ha interesse a porre la questione, poiché gli arresti domiciliari sono compatibili con tale fattispecie [cfr. Sez. 6, Sentenza n. 10941 del 15/02/2017, Rv. 269783 - 01:"In tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse del ricorrente all'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve fattispecie di cui dell'art.73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, il cui limite edittale di pena avrebbe impedito l'adozione della custodia cautelare in carcere)"].

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sRffe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il-difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 21/3/2022, il Tribunale di Catania, Sezione riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanze stupefacenti di diversa qualità e ceduto sostanze di tipo eroina e cocaina a [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore chiede annullarsi la impugnata ordinanza, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 273 e 299 cod. proc. pen. Il quadro cautelare a carico del ricorrente non sarebbe idoneo a giustificare l'applicazione della misura coercitiva. Il ricorrente ha chiarito in interrogatorio che vi è stato uso di gruppo della sostanza: con [OSCURATO:PERSONA] avevano preventivamente deciso gli acquisti, impiegando le proprie risorse, per consumare insieme la sostanza stupefacente. Del tutto mancante e inadeguata sarebbe la motivazione espressa dai giudici in ordine alla prospettata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 275 ccod. proc. pen.; vizio di motivazione Le ritenute esigenze cautelari potevano essere garantite con l'adozione di una diversa misura meno gravosa, non potendosi escludere la ricorrenza della fattispecie di lieve entità e potendosi prevedere l'irrogazione di una pena tale da consentire il beneficio della sospensione condizionale della. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti dalla difesa sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti ad esso inerenti, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indi2:ianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828). Ebbene, alla luce dei principi richiamati, la motivazione offerta dal Tribunale del riesame appare del tutto adeguata ed immune da censure. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere acquistato sostanza dal ricorrente in plurime occasioni; all'esito di perquisizione personale e domiciliare furono rinvenuti: dieci involucri contenenti cocaina (per un peso complessivo di 4,6 gr.) occultati negli slip dell'indagato e, all'interno dell'abitazione, altra sostanza stupefacente di diverso tipo (1,45 gr. di marijuana, 27 gr. di hashish e una dose di cocaina, per un totale complessivo di tale sostanza, considerata anche quella rinvenuta indosso allo Schmid, di 5,46 gr.), cinque bilancini ed una bilancia di precisione, una calcolatrice, vario materiale per il confezionamento della sostanza, la somma in contanti di 480,00 euro, oltre a quattro cartucce. Ciò è sufficiente, alla stregua di quanto correttamente rappresentato in motivazione, per ritenere correttamente integrata la nozione di gravità indiziaria richiesta dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. E' il caso di rammentare come, in sede cautelare, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza", di cui all'articolo 273, comma cod. proc. pen., non possegga lo stesso significato e valore probatorio della nozione di "indizi", contenuto nell'articolo 192, comma 2, codice di rito, valevole ai fini dell'affermazione della responsabilità e della dimostrazione della esistenza di un fatto. Per la valida emissione di una misura cautelare è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati (provvisoriamente) addebitatigli. Ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 1 marzo 2001 n. 63. Infatti, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità indiziaria (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla citata legge sul giusto processo) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, dell'articolo 192, cod. proc. pen. e non il comma 2 del citato articolo, che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi. Ne deriva che gli indizi valevoli ai fini dell'adozione delle misure cautelari, pure dovendo essere gravi, in ossequio al primo comma dell'art 273 codice di rito, non devono essere connotati dai requisiti della precisione e della concordanza, richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro„ Rv. 237475).Riguardato alla luce di tali principi, il contenuto del ricorso deve ritenersi inidoneo a confutare il percorso logico argomentativo seguito nell'ordinanza impugnata. Il primo motivo di doglianza rasenta l'inammissibilità, poiché in esso si svolgono anche censure in fatto, nelle quali si sollecita una rivisitazione del compendio indiziario a cui si attribuisce una diversa valenza fattuale e giuridica. Tale ambito è estraneo al perimetro valutativo della Corte di legittimità, che è invece quello di considerare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen. 3. Sul piano delle esigenze cautelari il Tribunale ha parimenti offerto una motivazione immune da censure. In ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, il ricorrente non ha interesse a porre la questione, poiché gli arresti domiciliari sono compatibili con tale fattispecie [cfr. Sez. 6, Sentenza n. 10941 del 15/02/2017, Rv. 269783 - 01:"In tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse del ricorrente all'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve fattispecie di cui dell'art.73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, il cui limite edittale di pena avrebbe impedito l'adozione della custodia cautelare in carcere)"]. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il r
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