CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26980/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18432/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma-[OSCURATO:PERSONA], viale [OSCURATO:PERSONA], 58, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 316/2022, depositata il 25/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello della società contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso spiegato avverso due pignoramenti di crediti –nn . 09784201600029666001 e 09784201600029665001 per un importo complessivo di Euro 4.049.015,98 - emessi, entrambi, anche a seguito di ventitré cartelle di pagamento (su un totale di cinquanta) aventi ad oggetto crediti tributari. Considerato che: 1. Con il primo motivo la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ. e dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’eccezione di prescrizione non fosse proponibile impugnando l’atto di pignoramento in assenza di impugnazione dell’atto di intimazione di pagamento. 2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 83 e dell’art. 2719 cod. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto conformi le fotocopie delle attestazioni di accettazione e consegna delle PEC - con le quali sarebbero state notificate le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento - in assenza di attestazione di conformità da parte di pubblico ufficiale autorizzato e pur essendo state espressamente disconosciute. 3. La delibazione dei motivi di ricorso, ed in particolare del primo, per quanto attiene all’impugnazione dell’intimazione di pagamento, rende opportuna la trattazione in pubblica udienza. 3.1. Questa Corte ha già chiarito che l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge. n. 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato. Di conseguenza nell'elencazione dell'art. 19, va incluso ogni atto che non rappresenti un mero invito bonario preordinato ad un dialogo preventivo con il contribuente (come non è nel caso di specie, alla luce delle indicazioni che si ricavano dalle difese delle parti), bensì un vero e proprio atto autoritativo volto a portare a conoscenza del contribuente una pretesa già formata e ben individuata nell'an e nel quantum con intimazione ad esaudirla sotto pena degli atti esecutivi (Cass. 06/06/2017, n. 14045). Sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ. a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4513). 3.2. Quanto all’intimazione di pagamento - inclusa negli atti impugnabili laddove porti a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa tributaria - manca, tuttavia, l’evidenza decisoria rispetto alla questione oggetto del contendere, ovvero se il contribuente abbia facoltà di impugnarla oppure onere di impugnarla, se voglia far valere i vizi della cartella di pagamento, con conseguente preclusione del la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa