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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 28293/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 770/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 362 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E PASQUALE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ANCONA n. 1404/2022 depositata il 01/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato in data 23 dicembre 2022 ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Anconan. 1404/2022 del 1° dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] S uperyachts [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria difensiva in data 12 gennaio 2023.

Il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-ter c.p.c., nella formulazione ratione temporis oper ante secondo il regime transitorio dettato dall’art. 35, comma 7, del d.lgs. n. 149 del 2022.

Ha depositato in data 30 giugno 2023 le conclusioni scritte il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto di rigettare il ricorso per regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] superyachts [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria in data 22 settembre 2023. 2 - Il Tribunale di Ancona, adito con opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro il decreto ingiuntivo n. 533/2022, emesso su domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della somma di € 609.636,00, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per i lavori di verniciatura eseguiti sulle costruzioni navali n. 430.05 e n. 650.03 della Palumbo, ha dichiarato l’incompetenza del tribunale adito a favore del collegio arbitrale.

Il Tribunale di Ancona ha dato rilievo alla clausola compromissoria contenuta nell’art. 18 dei contratti di appalto sottoscritti dalle parti, ove si stabiliva che“tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale secondo e nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all’arbitrato rituale (art. 816 e ss.) e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 825, commi 2 e 3 cod. proc. civ.

La sede dell’arbitrato sarà Napoli”.

Il contenzioso sulla competenza arbitrale insorto fra le parti discende dal contenuto dei due documenti recanti gli ordini relativi alle lavorazioni commissionate in appalto e riferiti alle due costruzioni navali oggetto di questa causa, ove invece vi è clausola che dispone: “Le condizioni del presente ordine si ritengono implicitamente accettate qualora non vi siano comunicazioni contrarie inviate.

Tale ordine va comunque confermato per iscritto allo scrivente entro 3(tre) giorni dalla data di emissione.

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Ancona”.

Il Tribunale ha accertato che gli ordini di appalto, “sottoscritti esclusivamente da Palumbo, sono datati 20 febbraio 2019; essi contengono esclusivamente la descrizione sintetica dei lavori commissionati, una data di consegna e l’importo complessivo del corrispettivo”.

Inoltre: “[a]l contrario, i due contratti di appalto disciplinano nel dettaglio tutti gli aspetti del rapporto contrattuale (oggetto dell’appalto, i tempi di esecuzione, la penale contrattuale per il ritardo nella consegna, il corrispettivo, le eventuali modifiche nel corso del rapporto, la disciplina dello stato di avanzamento dei lavori, dell’eventuale sospensione, etc. …), sono stati sottoscritti da entrambe le parti e sono chiaramente successivi rispetto agli ordini di appalto: invero, il contratto di appalto per la costruzione n. 430.05 riporta in calce la data del 15 maggio 2019 ed è allegato ad una email inviata alla controparte in pari data; il contratto di appalto per la costruzione n. 650.03, seppure privo di data riportata in calce, cita espressamente l’ordine del 20 febbraio 2019 tra le premesse e da ciò può, pertanto, logicamente desumersi che esso sia stato sottoscritto in un momento successivo”.

Di tal che, secondo il Tribunale, “il contratto di appalto, tenuto conto della sua analiticità nel disciplinare tutti gli aspetti del rapporto contrattuale è sicuramente speciale rispetto all’ordine, al contrario di quanto affermato dalla difesa di parte opposta.

Inoltre, nello stesso ordine è espressamente previsto che “le condizioni del presente ordine si ritengono implicitamente accettate qualora non vi siano comunicazioni contrarie alle richieste inviate”.

Quanto al “disconoscimento operato da Euromar della sottoscrizione apposta ai contratti di appalto”, la sentenza impugnata ha affermato che “dirimente è la considerazione per cui il contratto di appalto per la costruzione n. 430.05, sottoscritto da entrambe le parti, risulta essere stato inviato da Palumbo al consigliere [OSCURATO:PERSONA] con e- mail di cui non è stata contestata la ricezione.

Euromar ha poi eseguito le opere commissionate nei contratti, affermandone anche l’esecuzione a regola d’arte, come chiaramente dichiarato nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Le reciproche pretese, rispettivamente di credito o risarcitorie, originano proprio dall’esecuzione, errata o non, di quei contratti.

Infine, Euromar stessa ha prodotto i due contratti oggetto di causa in allegato a diverso ricorso monitorio che ha portato all'emissione del d.i. n. 1584/21 a suo favore.

Tale condotta, unitamente a quelle sopra indicate, è indicativa della volontà di parte opposta di avvalersi del relativo contenuto negoziale.

Pertanto, deve ritenersi che alla lucedei comportamenti tenuti da parte opposta, vi sia stata ratifica dei contratti in ipotesi conclusi dal falsus procurator (…).

La ratifica dell'operato del rappresentante senza potere ex art.1399 c.c. si estende all'intero contratto, non potendosi scindere arbitrariamente il contenuto della ratifica, ipotizzandone l'operatività per certe clausole e non per altre (…)”. 3 – La ricorrente deduce che “per ciascuna delle commesse/rapporti di appalto oggetto di controversia (c. 430.05 e c. 650.03), l’ordine di contratto è invero il contratto d’appalto vero e proprio mentre l’accessorio documento/scrittura privata ‘contratto di appalto’ altro non è che un articolato di condizioni generali unilateralmente predisposte da PSYA e destinato a regolamentare una moltitudine di rapporti contrattuali (con fornitori e/o subappaltatori) o, al più, un contratto predisposto una tantum dalla stessa PSYA su moduli/formulari con identiche conseguenze ex artt. 1341 e 1341 cod. civ.”; (…) in ogni caso la coesistenza tra la clausola di foro esclusivo (A.G. di Ancona) e clausola compromissoria determina una situazione di mero conflitto apparente con prevalenza della prima sulla seconda, sia per specialità sia in ragione di quanto statuito dall’art. 1342 comma II^ Cod.

Civ.”; infine “pacificamente tali documenti contrattuali (inclusi gli ordini) non sono stati sottoscritti dal legale rappresentante di EuroMAR (anche per ammissione della stessa PSYA che ha imputato le firme al sig. [OSCURATO:PERSONA], all’epoca mero consigliere c.d.a.) (…) pertanto la clausola arbitrale di cui all’art. 18 delle condizioni di contratto è priva di approvazione specifica del legale rappresentante della parte che non l’ha predisposta e contro la quale si è fatta valere (da PSYA); escluso che, con la successiva esecuzione, attivazione in giudizio e/o produzione in atti giudiziari, vi sia stata successiva ratifica e/o riconoscimento tacito della clausola da parte di soggetto munito di rappresentanza legale di EuroMAR “ (…). 4 - Il ricorso per regolamento di competenz a, le cui censure vanno esaminate unitariamente, è infondato nei sensi di seguito indicati in motivazione.

4.1. - Va premesso che, essendosi in presenza di un regolamento necessario di competenza, esula dall’oggetto di questo procedimento l’esame di questioni diverse dalla competenza, attinenti piuttosto al merito della causa, se non nei limiti in cui tali questioni possano esaminarsi incidenter tantum ai soli fini della statuizione sulla competenza.

D’altro canto, la decisione sulle questioni di competenza avviene in base a quello che risulta dagli atti, e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

4.2. - Ai fini della verifica della soggezione della lite alla clausola compromissoria, questa Corte, adita con ricorso per regolamento di competenza, opera comunque come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la applicabilità di tale convenzione, in quanto la relativa qualificazione incide sull’impugnazione proposta.

4.3. – Non è censurabile l’interpretazione della volontà pattizia delle parti contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui i due contratti di appalto recanti la clausola compromissoria di cui all’art. 18, entrambi stipulati in data successiva agli ordini del 20 febbraio 2019, sottoscritti dalla committente Palumbo superyachts [OSCURATO:SOCIETA]., non fossero qualificabili come negozi autonomi e distinti rispetto ai primi.

A tal fine, il giudice del merito ha correttamente evidenziato che mentre gli ordini firmati dalla committente del 20 febbraio 2019 recavano unicamente la descrizione sintetica dei lavori appaltati, la data di consegna e l’importo del corrispettivo, i successivi contratti avevano disciplinato ogni aspetto del rapporto contrattuale (oggetto dell’appalto, tempi di esecuzione, penale per il ritardo nella consegna, prezzo, eventuali variazioni di apportare, stato di avanzamento delle opere, sospensioni.

Il contratto di appalto per la costruzione n. 650.03 richiamava, del resto, espressamente l’ordine del 20 febbraio 2019.

In tal senso, l'accordo, con il quale le parti, ferme restando le prestazioni fissate con un precedente contratto, prevedano più dettagliatamente l’oggetto delle reciproche prestazioni e le modalità di adempimento, non è, appunto, qualificabile come negozio autonomo e distinto, avendo, piuttosto, una mera funzione integrativa del rapporto in atto, in stretto collegamento con il negozio originario.

Tale successivo accordo, pertanto, ben può valere ad imporre, per il tramite di una “relatio perfecta”, l'operatività della clausola compromissoria contenuta in esso, da intendersi così volontariamente concordata, per la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti al complessivo rapporto in essere.

Questa ricostruzione soddisfa altresì il requisito della forma scritta ad substantiam occorrente per la clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.), non richiedendosi che la volontà negoziale sia espressa con un unico documento che rechi la sottoscrizione dell'una o dell'altra parte, e piuttosto bastando che la sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, purché inscindibilmente collegato all’altro.

A ravvisare la relazione di integrazione fra i documenti contrattuali in esame non è di ostacolo nemmeno la considerazione della coesistenza tra l’accordo indicante il foro di Ancona (non esclusivo: art. 29, comma 2, c.p.c.) e la clausola compromissoria, essendo la duplice previsione giustificata dalla libera volontà delle parti, desumibile altresì dalle loro condotte processuali tacitamente convergenti, di scegliere se introdurre la controversia dinanzi al giudice ordinario o dinanzi agli arbitri.

4.4. -Quanto alla circostanza che i contratti di appalto fossero stati in realtà conclusi non con il rappresentante per legge o statuto della [OSCURATO:SOCIETA]., ma con [OSCURATO:PERSONA], all’epoca mero consigliere d’amministrazione, il Tribunale di Ancona ha concluso che in ogni caso la carenza del potere rappresentativo sarebbe stata sanata in forza di ratifica della società appaltatrice, avendo la stessa pacificamente eseguito le opere in essi commissionate.

L'istituto della ratifica (desumibile, ad esempio, altresì dalla nomina del proprio arbitro nel giudizio arbitrale promosso) è certamente applicabile anche alla clausola compromissoria (di per sé valida, seppur inefficace) inserita in un contratto da un soggetto che non ne aveva la facoltà, nella specie perché sottoscritta da un amministratore privo di potere, costituendo espressione di autonomia negoziale, atteso che comporta, sul piano funzionale, la valutazione positiva da parte dell'ordinamento dell'interesse del soggetto legittimato a recuperare, nella propria sfera giuridica, il risultato dell'attività da altri compiuta senza esserne legittimato, così realizzando anche un'esigenza di economia giuridica, salvi i limiti desumibili dal sistema a tutela delle parti originarie e dei terzi (Cass.n. 17935 del 2009; n. 2136 del 1977).

Nemmeno appare sostenibile che la Eur o [OSCURATO:SOCIETA]. avesse inteso ratificare l’operato del rappresentante senza potere [OSCURATO:PERSONA] per le sole clausole dell’accordo intercorso con la Palumbo S uperyachts [OSCURATO:SOCIETA]. relative ai lavori da eseguire, e non anche per la clausola compromissoria contestualmente pattuita, ciò in forza del cosiddetto principio di autonomia della clausola compromissoria: invero, tale principio si invoca ai fini della non estensione della cause di invalidità, mentre qui dovrebbe giustificare una ratifica parziale del contratto concluso dal falsus procurator, la cui ammissibilità è di regola esclusa sia in giurisprudenza (ad es., Cass. n. 992 del 1967), che in dottrina.

4.5. –Si consideri altresì che il rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, ha l’onere di procedere al disconoscimento, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., ove il documento sia sottoscritto da un soggetto che la rappresenti, in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente, e la società parte del giudizio intenda contestare l’autenticità della scrittura; allorché, invece, la società intenda dichiarare, come nella specie, che il contratto era stato sottoscritto da persona priva del potere di rappresentare la stessa, tale documento può essere utilizzato per la formazione del convincimento del giudice (arg. da Cass. n. 1356 del 1981; n. 2095 del 2014).

4.6. - Neppure rileva l’asserito difetto di specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale, non risultando dimostrato che i contratti di appalto intervenuti tra le parti costituissero strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (perché predisposte da un contraente che esplica attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale(perché predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie).

La mera attività di formulazione unilaterale del regolamento contrattuale è, infatti, da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad uno specifico rapporto negoziale (ad es., Cass. n. 12153 del 2006).

5. - Il ricorso per regolamento deve dunque essere rigettato e deve essere dichiarata la competenza degli arbitri, condannando la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del procedimento di regolamento, liquidate in dispositivo.

In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore i mporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza, dichiara la competenza degli arbitri e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del procedimento di regolamento, che liquida in complessivi € 8.000,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 770/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 362 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E PASQUALE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ANCONA n. 1404/2022 depositata il 01/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato in data 23 dicembre 2022 ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Anconan. 1404/2022 del 1° dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] S uperyachts [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria difensiva in data 12 gennaio 2023. Il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-ter c.p.c., nella formulazione ratione temporis oper ante secondo il regime transitorio dettato dall’art. 35, comma 7, del d.lgs. n. 149 del 2022. Ha depositato in data 30 giugno 2023 le conclusioni scritte il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto di rigettare il ricorso per regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] superyachts [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria in data 22 settembre 2023. 2 - Il Tribunale di Ancona, adito con opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro il decreto ingiuntivo n. 533/2022, emesso su domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della somma di € 609.636,00, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per i lavori di verniciatura eseguiti sulle costruzioni navali n. 430.05 e n. 650.03 della Palumbo, ha dichiarato l’incompetenza del tribunale adito a favore del collegio arbitrale. Il Tribunale di Ancona ha dato rilievo alla clausola compromissoria contenuta nell’art. 18 dei contratti di appalto sottoscritti dalle parti, ove si stabiliva che“tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale secondo e nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all’arbitrato rituale (art. 816 e ss.) e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 825, commi 2 e 3 cod. proc. civ. La sede dell’arbitrato sarà Napoli”. Il contenzioso sulla competenza arbitrale insorto fra le parti discende dal contenuto dei due documenti recanti gli ordini relativi alle lavorazioni commissionate in appalto e riferiti alle due costruzioni navali oggetto di questa causa, ove invece vi è clausola che dispone: “Le condizioni del presente ordine si ritengono implicitamente accettate qualora non vi siano comunicazioni contrarie inviate. Tale ordine va comunque confermato per iscritto allo scrivente entro 3(tre) giorni dalla data di emissione. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Ancona”. Il Tribunale ha accertato che gli ordini di appalto, “sottoscritti esclusivamente da Palumbo, sono datati 20 febbraio 2019; essi contengono esclusivamente la descrizione sintetica dei lavori commissionati, una data di consegna e l’importo complessivo del corrispettivo”. Inoltre: “[a]l contrario, i due contratti di appalto disciplinano nel dettaglio tutti gli aspetti del rapporto contrattuale (oggetto dell’appalto, i tempi di esecuzione, la penale contrattuale per il ritardo nella consegna, il corrispettivo, le eventuali modifiche nel corso del rapporto, la disciplina dello stato di avanzamento dei lavori, dell’eventuale sospensione, etc. …), sono stati sottoscritti da entrambe le parti e sono chiaramente successivi rispetto agli ordini di appalto: invero, il contratto di appalto per la costruzione n. 430.05 riporta in calce la data del 15 maggio 2019 ed è allegato ad una email inviata alla controparte in pari data; il contratto di appalto per la costruzione n. 650.03, seppure privo di data riportata in calce, cita espressamente l’ordine del 20 febbraio 2019 tra le premesse e da ciò può, pertanto, logicamente desumersi che esso sia stato sottoscritto in un momento successivo”. Di tal che, secondo il Tribunale, “il contratto di appalto, tenuto conto della sua analiticità nel disciplinare tutti gli aspetti del rapporto contrattuale è sicuramente speciale rispetto all’ordine, al contrario di quanto affermato dalla difesa di parte opposta. Inoltre, nello stesso ordine è espressamente previsto che “le condizioni del presente ordine si ritengono implicitamente accettate qualora non vi siano comunicazioni contrarie alle richieste inviate”. Quanto al “disconoscimento operato da Euromar della sottoscrizione apposta ai contratti di appalto”, la sentenza impugnata ha affermato che “dirimente è la considerazione per cui il contratto di appalto per la costruzione n. 430.05, sottoscritto da entrambe le parti, risulta essere stato inviato da Palumbo al consigliere [OSCURATO:PERSONA] con e- mail di cui non è stata contestata la ricezione. Euromar ha poi eseguito le opere commissionate nei contratti, affermandone anche l’esecuzione a regola d’arte, come chiaramente dichiarato nel ricorso per decreto ingiuntivo. Le reciproche pretese, rispettivamente di credito o risarcitorie, originano proprio dall’esecuzione, errata o non, di quei contratti. Infine, Euromar stessa ha prodotto i due contratti oggetto di causa in allegato a diverso ricorso monitorio che ha portato all'emissione del d.i. n. 1584/21 a suo favore. Tale condotta, unitamente a quelle sopra indicate, è indicativa della volontà di parte opposta di avvalersi del relativo contenuto negoziale. Pertanto, deve ritenersi che alla lucedei comportamenti tenuti da parte opposta, vi sia stata ratifica dei contratti in ipotesi conclusi dal falsus procurator (…). La ratifica dell'operato del rappresentante senza potere ex art.1399 c.c. si estende all'intero contratto, non potendosi scindere arbitrariamente il contenuto della ratifica, ipotizzandone l'operatività per certe clausole e non per altre (…)”. 3 – La ricorrente deduce che “per ciascuna delle commesse/rapporti di appalto oggetto di controversia (c. 430.05 e c. 650.03), l’ordine di contratto è invero il contratto d’appalto vero e proprio mentre l’accessorio documento/scrittura privata ‘contratto di appalto’ altro non è che un articolato di condizioni generali unilateralmente predisposte da PSYA e destinato a regolamentare una moltitudine di rapporti contrattuali (con fornitori e/o subappaltatori) o, al più, un contratto predisposto una tantum dalla stessa PSYA su moduli/formulari con identiche conseguenze ex artt. 1341 e 1341 cod. civ.”; (…) in ogni caso la coesistenza tra la clausola di foro esclusivo (A.G. di Ancona) e clausola compromissoria determina una situazione di mero conflitto apparente con prevalenza della prima sulla seconda, sia per specialità sia in ragione di quanto statuito dall’art. 1342 comma II^ Cod. Civ.”; infine “pacificamente tali documenti contrattuali (inclusi gli ordini) non sono stati sottoscritti dal legale rappresentante di EuroMAR (anche per ammissione della stessa PSYA che ha imputato le firme al sig. [OSCURATO:PERSONA], all’epoca mero consigliere c.d.a.) (…) pertanto la clausola arbitrale di cui all’art. 18 delle condizioni di contratto è priva di approvazione specifica del legale rappresentante della parte che non l’ha predisposta e contro la quale si è fatta valere (da PSYA); escluso che, con la successiva esecuzione, attivazione in giudizio e/o produzione in atti giudiziari, vi sia stata successiva ratifica e/o riconoscimento tacito della clausola da parte di soggetto munito di rappresentanza legale di EuroMAR “ (…). 4 - Il ricorso per regolamento di competenz a, le cui censure vanno esaminate unitariamente, è infondato nei sensi di seguito indicati in motivazione. 4.1. - Va premesso che, essendosi in presenza di un regolamento necessario di competenza, esula dall’oggetto di questo procedimento l’esame di questioni diverse dalla competenza, attinenti piuttosto al merito della causa, se non nei limiti in cui tali questioni possano esaminarsi incidenter tantum ai soli fini della statuizione sulla competenza. D’altro canto, la decisione sulle questioni di competenza avviene in base a quello che risulta dagli atti, e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni. 4.2. - Ai fini della verifica della soggezione della lite alla clausola compromissoria, questa Corte, adita con ricorso per regolamento di competenza, opera comunque come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la applicabilità di tale convenzione, in quanto la relativa qualificazione incide sull’impugnazione proposta. 4.3. – Non è censurabile l’interpretazione della volontà pattizia delle parti contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui i due contratti di appalto recanti la clausola compromissoria di cui all’art. 18, entrambi stipulati in data successiva agli ordini del 20 febbraio 2019, sottoscritti dalla committente Palumbo superyachts [OSCURATO:SOCIETA]., non fossero qualificabili come negozi autonomi e distinti rispetto ai primi. A tal fine, il giudice del merito ha correttamente evidenziato che mentre gli ordini firmati dalla committente del 20 febbraio 2019 recavano unicamente la descrizione sintetica dei lavori appaltati, la data di consegna e l’importo del corrispettivo, i successivi contratti avevano disciplinato ogni aspetto del rapporto contrattuale (oggetto dell’appalto, tempi di esecuzione, penale per il ritardo nella consegna, prezzo, eventuali variazioni di apportare, stato di avanzamento delle opere, sospensioni. Il contratto di appalto per la costruzione n. 650.03 richiamava, del resto, espressamente l’ordine del 20 febbraio 2019. In tal senso, l'accordo, con il quale le parti, ferme restando le prestazioni fissate con un precedente contratto, prevedano più dettagliatamente l’oggetto delle reciproche prestazioni e le modalità di adempimento, non è, appunto, qualificabile come negozio autonomo e distinto, avendo, piuttosto, una mera funzione integrativa del rapporto in atto, in stretto collegamento con il negozio originario. Tale successivo accordo, pertanto, ben può valere ad imporre, per il tramite di una “relatio perfecta”, l'operatività della clausola compromissoria contenuta in esso, da intendersi così volontariamente concordata, per la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti al complessivo rapporto in essere. Questa ricostruzione soddisfa altresì il requisito della forma scritta ad substantiam occorrente per la clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.), non richiedendosi che la volontà negoziale sia espressa con un unico documento che rechi la sottoscrizione dell'una o dell'altra parte, e piuttosto bastando che la sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, purché inscindibilmente collegato all’altro. A ravvisare la relazione di integrazione fra i documenti contrattuali in esame non è di ostacolo nemmeno la considerazione della coesistenza tra l’accordo indicante il foro di Ancona (non esclusivo: art. 29, comma 2, c.p.c.) e la clausola compromissoria, essendo la duplice previsione giustificata dalla libera volontà delle parti, desumibile altresì dalle loro condotte processuali tacitamente convergenti, di scegliere se introdurre la controversia dinanzi al giudice ordinario o dinanzi agli arbitri. 4.4. -Quanto alla circostanza che i contratti di appalto fossero stati in realtà conclusi non con il rappresentante per legge o statuto della [OSCURATO:SOCIETA]., ma con [OSCURATO:PERSONA], all’epoca mero consigliere d’amministrazione, il Tribunale di Ancona ha concluso che in ogni caso la carenza del potere rappresentativo sarebbe stata sanata in forza di ratifica della società appaltatrice, avendo la stessa pacificamente eseguito le opere in essi commissionate. L'istituto della ratifica (desumibile, ad esempio, altresì dalla nomina del proprio arbitro nel giudizio arbitrale promosso) è certamente applicabile anche alla clausola compromissoria (di per sé valida, seppur inefficace) inserita in un contratto da un soggetto che non ne aveva la facoltà, nella specie perché sottoscritta da un amministratore privo di potere, costituendo espressione di autonomia negoziale, atteso che comporta, sul piano funzionale, la valutazione positiva da parte dell'ordinamento dell'interesse del soggetto legittimato a recuperare, nella propria sfera giuridica, il risultato dell'attività da altri compiuta senza esserne legittimato, così realizzando anche un'esigenza di economia giuridica, salvi i limiti desumibili dal sistema a tutela delle parti originarie e dei terzi (Cass.n. 17935 del 2009; n. 2136 del 1977). Nemmeno appare sostenibile che la Eur o [OSCURATO:SOCIETA]. avesse inteso ratificare l’operato del rappresentante senza potere [OSCURATO:PERSONA] per le sole clausole dell’accordo intercorso con la Palumbo S uperyachts [OSCURATO:SOCIETA]. relative ai lavori da eseguire, e non anche per la clausola compromissoria contestualmente pattuita, ciò in forza del cosiddetto principio di autonomia della clausola compromissoria: invero, tale principio si invoca ai fini della non estensione della cause di invalidità, mentre qui dovrebbe giustificare una ratifica parziale del contratto concluso dal falsus procurator, la cui ammissibilità è di regola esclusa sia in giurisprudenza (ad es., Cass. n. 992 del 1967), che in dottrina. 4.5. –Si consideri altresì che il rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, ha l’onere di procedere al disconoscimento, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., ove il documento sia sottoscritto da un soggetto che la rappresenti, in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente, e la società parte del giudizio intenda contestare l’autenticità della scrittura; allorché, invece, la società intenda dichiarare, come nella specie, che il contratto era stato sottoscritto da persona priva del potere di rappresentare la stessa, tale documento può essere utilizzato per la formazione del convincimento del giudice (arg. da Cass. n. 1356 del 1981; n. 2095 del 2014). 4.6. - Neppure rileva l’asserito difetto di specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale, non risultando dimostrato che i contratti di appalto intervenuti tra le parti costituissero strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (perché predisposte da un contraente che esplica attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale(perché predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione unilaterale del regolamento contrattuale è, infatti, da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad uno specifico rapporto negoziale (ad es., Cass. n. 12153 del 2006). 5. - Il ricorso per regolamento deve dunque essere rigettato e deve essere dichiarata la competenza degli arbitri, condannando la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del procedimento di regolamento, liquidate in dispositivo. In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore i mporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza, dichiara la competenza degli arbitri e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del procedimento di regolamento, che liquida in complessivi € 8.000,00, di cui € 200,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore
Sentenza Cassazione n. 28293/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris