CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 23197/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Trento che harespinto l'istanza di permesso ex art. 30 Ord. pen., avanzata dal detenuto per parteciparealla cerimonia funebre relativa al suocero da svolgersi in data 4 ottobre 2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, affidato adue motivi (inosservanza dell'art. 30 Ord. pen. e vizio di motivazione: si tratta di coniugiseparati con rapporto duraturo e sì rimarca che con moglie e suocera il detenuto ha colloquiin carcere, circostanze note ai giudici di sorveglianza i quali avrebbero trascurato l'esistenzadi rapporti di frequentazione dei familiari con il detenuto, rapporti ormai riequilibrati enormalizzati – primo motivo; vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità perché fondasulla circostanza che la fruizione del permesso potrebbe dare luogo a situazioni di doloreaggiuntivo nella vittima dei reati per i quali è in esecuzione la pena cioè violenza sessualeaggravata e maltrattamenti; si tratta anzi di diritto quello di partecipare a un funerale difamiliare che non può essere subordinato al permesso di altri parenti – secondo motivo) èinammissibile perché entrambe le censure sono riproduttive di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito e non scanditida specifica critica delle argomentazioni a base dell’ordinanza.Rilevato, infatti, che l’ordinanza impugnata segnala con motivazione ineccepibile eimmune da illogicità manifesta che il provvedimento reclamato ha dato rilievo allacircostanza che la moglie separata è persona offesa dai reati di violenza sessuale emaltrattamenti commessi dal condannato, per i quali questi è ristretto, Sicché la suapartecipazione alla cerimonia funebre alla parte presenza della persona offesa e dei suoicongiunti, avrebbe potuto dare luogo a situazioni di tensione E di dolore aggiuntivo nonsoltanto per la persona offesa ma anche per gli stretti familiari di questa.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue la condanna alpagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delleammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragione dei titoli di reato per i quali è statairrogata la pena in esecuzione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.